Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/03/2023, n. 12995

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/03/2023, n. 12995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12995
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B M nato a PESCHICI il 26/06/1955 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, G D L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria depositata, nell'interesse del ricorrente, dall'avvocato A L, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto M B, quale amministratore unico, dal 15/09/2010 al fallimento, intervenuto con sentenza del 31/10/2012, della società Irium Elettromeccanica s.r.I., responsabile di bancarotta documentale fraudolenta e per aggravamento doloso del fallimento per effetto di operazioni dolose (ad eccezione delle operazi.oni dolose sub specie di bancarotta fiscale di cui al punto 2 n. 2 dell'imputazione, per cui è stato assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto).

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato A L, che svolge tre motivi.

2.1. Erronea interpretazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico proprio della bancarotta contestata, fondato sulla mera assunzione della carica di rappresentanza legale dell'ente, ma in assenza di significativi atti gestori, d'altro canto, inesistenti stante la completa inattività della società già al momento della assunzione della carica da parte del ricorrente. Nell'impossibilità di enucleare elementi fattuali sintomatici della fraudolenza, il reato doveva essere riqualificato ai sensi dell'art. 217 L.F. dal momento che le omissioni riscontrate sono espressione di mera trascuratezza. In tal senso, vengono valorizzate anche le precarie condizioni di salute in cui il ricorrente versava nel periodo in esame, come documentato in atti, e le conformi conclusioni rassegnate dal procuratore Generale della Corte di appello, e si stigmatizza la motivazione apodittica resa in punto di qualificazione giuridica dalla Corte territoriale.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo, che attingono il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe individuato gli elementi di fatto sintomatici della maggiore pericolosità, atteso che il ricorrente annovera precedenti non specifici e risalenti, anche in tal caso richiamando le conformi conclusioni del P.G., sia con riferimento al giudizio di equivalenza della circostanze, fondato inammissibilmente sul legittimo esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1.Come premesso, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di concorso doloso nell'aggravamento del dissesto della fallita e in bancarotta documentale fraudolenta, nella specie, per concorso nella sottrazione delle scritture contabili relative al periodo anteriore al suo ingresso in società, in ordine alle quali era, infatti, emersa la loro tenuta durante la amministrazione precedente, tanto che ne venne denunciato il furto;
inoltre, al B è contestato di avere volontariamente omesso di istituire le scritture, durante la sua amministrazione;
e, in effetti, agli organi fallimentari egli non consegnò alcuna documentazione contabile.

1.1.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'ingresso nella società del B - del tutto sprovvisto di competenze imprenditoriali e di disponibilità economiche - avvenne in un momento ( 2010), in cui già da tempo la società aveva mostrato la sua crisi, aveva perso l'intero capitale sociale, ed era stata svuotata di beni, mezzi e personale;
l'acquisto della società fu, in realtà fittizio, non essendo stato versato il prezzo;
la denuncia di furto delle scritture contabili, poco prima della cessione della società al B, fu certamente falsa e finalizzata a impedire la ricostruzione delle vicende societarie, caratterizzata anche da anomali investimenti immobiliari, del tutto incoerenti con l'oggetto sociale.

1.2. I giudici di merito hanno, quindi, enucleato, quali indici di fraudolenza, il simulato trasferimento della sede, elusivo e strumentale, non sorretto da alcun progetto né prospettiva imprenditoriale, per una società da tempo decotta, priva di risorse di ogni genere;
la messinscena del furto della documentazione contabile;
la cessione delle quote al B, che assunse anche la carica di amministratore, cessione, come detto, fittizia e strumentale al disegno di abbandonare definitivamente la fallita, oramai inattiva e priva di mezzi da tempo, in uno stato limbico finalizzato ad allontanare il fallimento dalla gestione Saccia, durante il quale si incrementò l'esposizione debitoria verso l'Erario ( cfr. sentenza del Tribunale pg. 10).
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