Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16155

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16155
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5835-2016 proposto da: CAPUZZI GABRIELE ETTORE, BONTEMPI DANILO, CAMPO CARMELO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell'avvocato R C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R;

- ricorrenti -

contro 1. RG n 5835/2018 , AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2/2015 della CAMERA DEI DEPUTATI, depositata il 21/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato R C.

Fatti di causa

1.C C ed altri ,all'epoca dei fatti dipendenti in servizio presso la Camera dei Deputati, hanno impugnato, con ricorso straordinario ai sensi dell'art 111 della Costituzione , la sentenza del Collegio d'Appello della Camera dei Deputati n 2/ 2015 nella parte in cui aveva confermato il rigetto della loro domanda volta ad accertare la nullità della circolare del 28/6/2013 e/o ,in via subordinata, l'annullamento della disposizione contenuta nel comma 3 della medesima circolare e per l'effetto l'accantonamento a fine carriera delle ferie residue del 2012 ed il pagamento , a ciascuno sulla base della rispettiva consistenza residua , del controvalore in termini monetari delle festività soppresse del 2012 non godute ,come accertate alla data del 30/6/2013 . I ricorrenti domandano la cassazione di detta pronuncia per tre motivi, ai quali premettono l'affermazione secondo cui l' autodichia nelle controversie di lavoro del personale della Camera dei deputati è interamente invasiva del potere giurisdizionale sicchè ,non spettando alla Camera dei deputati prevederla con le proprie norme ,deve riespandersi l'ordinaria tutela giurisdizionale e , comunque , in via subordinata non può impedire la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell'organo interno di ultima istanza ex art. 111, settimo comma, Cost.I ricorrenti chiedono ancora che, qualora la Corte di Cassazione non ritenga ammissibile il ricorso , sollevi conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato.RG n 5835/2018 2. L'Amministrazione della Camera dei Deputati ha resistito con controricorso denunciando in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione e, comunque, il suo rigetto .La contro ricorrente ha depositato memorie ex art 378 cpc. Ragioni della decisione 3. I ricorrenti formulano tre motivi ai quali premettono la questione della sussistenza del sindacato giurisdizionale della Corte di Cassazione sulle pronunce adottate in sede di autodichia parlamentare . Denunciano a tal riguardo violazione degli art 24, 3 ,102, comma due, 108 , comma 2, 111, 113 Cost.. Lamentano la compressione del diritto alla tutela giurisdizionale per effetto dell'autodichia della Camera dei Deputati ed affermano la piena legittimità del ricorso proposto avverso una sentenza resa da un organo giurisdizionale/non altrimenti impugnabile , viziata da violazione di legge . Osservano che l'autodichia non aveva fondamento costituzionale diretto perché non espressamente prevista né in Costituzione , né in norme di rango costituzionale ;
che la base legale che legittimava l'autodichia in materia di controversie del lavoro era di natura derivata , siccome prevista da normativa regolamentare e da rinvenirsi nell'esercizio della relativa autonomia normativa, così come in generale riconosciuta alle Camere dall'art 64 Cost.Richiamano , a fondamento della suindicata premessa, le argomentazione dell'ordinanza di queste Sezioni Unite 19 dicembre 2014, n. 26934 con la quale era stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione all'approvazione, da parte del medesimo Senato, degli articoli da 72 a 84 del Titolo II (Contenzioso) del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica medesimo.
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