Cass. civ., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 6205
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Alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una cittadina italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero (art. 10 della legge n. 555 del 1912) ovvero di una "volontà" abdicativa non liberamente determinata (art. 8 della legge n. 555 cit.). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito assumendo che il rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana non era stato giustificato dall'accertamento rigoroso in ordine alla effettiva volontarietà della perdita della cittadinanza da parte della madre dei ricorrenti al momento in cui quest'ultima, già cittadina italiana, nella vigenza del pregresso quadro normativo, aveva perso la cittadinanza in favore di quella libanese a causa del proprio matrimonio).
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO AR - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7225/2013 proposto da:
AA AN IR, AA AM IR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'ACQUA TRAVERSA 195, presso lo studio dell'avvocato DAPEI ENRICO, che li rappresenta e difende giuste procure speciali per Atti Ambasciata d'Italia a Beirut del 27/7/2012 rep. n. 33/2012 (il primo) e 27/07/2012, rep. n. 34/2012(la seconda) allegate in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1190/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 9/01/2012, depositata il 05/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l'Avvocato Dapei Enrico difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM NY SA e AM AM SA hanno convenuto il Ministero dell'Interno al fine di richiedere il riconoscimento del diritto ad acquisire la cittadinanza italiana.
A sostegno della domanda hanno dedotto:
- di essere nati a Beirut rispettivamente nel 1972 e nel 1974 e di essere figli di IA AN AR la quale, in conseguenza di matrimonio con cittadino libanese aveva perso la cittadinanza italiana come previsto dall'allora vigente L. n. 555 del 1912;
- di avere conseguito il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, nella parte in cui prescriveva la perdita della cittadinanza italiana, da parte della cittadina che sposava uno straniero indipendentemente dalla sua volontà.
Nel giudizio di primo grado, il Ministero dell'Interno rimaneva contumace ed il Tribunale accoglieva la domanda.
Il medesimo Ministero, tuttavia, proponeva appello deducendo che nella fattispecie in esame non era applicabile il principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 dal momento che la madre degli attori non aveva perso la cittadinanza per l'acquisto automatico di quella libanese in virtù del matrimonio ma per aver acquisito spontaneamente tale cittadinanza. Alla fattispecie doveva, conseguentemente, applicarsi la L. n. 555 del 1912, art. 8, comma 1. In tale ipotesi il riacquisto tempestivo della cittadinanza
italiana poteva avvenire soltanto in conseguenza della dichiarazione prevista dalla L. n. 151 del 1975, art. 219. La IA invece aveva riacquistato la cittadinanza italiana in virtù della L. n. 91 del 1992, solo il 21 giugno 1994, quando i figli erano già
maggiorenni. Ad essi, di conseguenza non poteva applicarsi la citata L. n. 91 del 1992, art. 14. Gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello evidenziando tra l'altro la novità dell'eccezione prospettata. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza impugnata ha accolto l'appello sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) la circostanza relativa all'acquisto volontario della cittadinanza libanese non costituisce un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa in quanto si fonda sulla negazione in radice di uno dei fatti costituitivi del diritto azionato.
b) Nel merito la documentazione prodotta dagli stessi attori in primo grado evidenzia che IA AN AR aveva perso la cittadinanza italiana il 12 giugno 1967 per aver acquisito spontaneamente quella libanese. Ciò in virtù della L. n. 555 del 1912, art. 8, comma 1. L'applicazione di questa norma escludeva l'applicabilità dei principi contenuti nella sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale. Inoltre dal documento proveniente dall'Ambasciata italiana in Libano emergeva che la madre degli appellati aveva riacquistato la cittadinanza italiana il 21 giugno 1994, per effetto della L. n. 91 del 1992, art. 17. Tale norma consentiva proprio a chi avesse perso la cittadinanza ex art. 8 di riacquistarla con effetto ex nunc, mediante una dichiarazione da rendersi nei due anni dall'entrata in vigore della L. n. 91 del 1992. Non poteva, inoltre, trovare applicazione nella specie l'art. 14 che consentiva ai figli minori conviventi di chi avesse perso la cittadinanza italiana di riacquistarla, in quanto i due appellati alla data del 21 giugno 1994 erano maggiorenni.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione AM NY SA e AM AM SA, affidandosi ai seguenti quattro motivi:
- nel primo motivo viene dedotta la violazione del principio del contraddittorio per non avere la Corte d'Appello dichiarato l'improponibilità delle eccezioni non prospettate in primo grado;
- nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia per non essersi la Corte d'Appello pronunciata sulla domanda subordinata volta a richiedere all'Ambasciata d'Italia a Beirut se le autorità italiane in applicazione delle circolari del ministero degli Affari Esteri non abbiano considerato le cittadine italiane decadute dalla cittadinanza italiana per il solo fatto del matrimonio con uno straniero;
- Nel terzo motivo viene dedotta sotto il profilo della violazione delle norme costituzionali, l'erroneità della sentenza impugnata per non essere stati