Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/03/2023, n. 07528

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/03/2023, n. 07528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07528
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6827/2018 R.G. proposto da: Z M, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO, 92, presso lo studio dell’avvocato C A (CCZNTN71E29H703V) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Z L (ZNTLRN46S46C758P) per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente-

contro

R S, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFLONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato C G (CLDGLC70H22H501S) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato U S (BLDSRA79R58L781I) per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avversola SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO VENEZIA n. 1725/2017 depositata il28/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere L N.

FTTI DI CAUSA

Con sentenza del 28 agosto 2017, n. 1725, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Padova del 18 ottobre 2010, che aveva, a sua volta, disatteso le domande proposte dall’attrice, odierna ricorrente. Questa aveva chiesto, con l’atto di citazione, la dichiarazione di inesistenza, nullità o l’annullamento della deliberazione assembleare del 22 novembre 2002, con la quale la R s.r.l., di cui era socia per una quota pari al 9,5%, aveva aumentato il capitale sociale da € 156.000 ad € 1.500.000 (nonché trasferito la sede sociale), con il voto favorevole della socia di maggioranza Gardaland s.p.a., titolare di una quota pari al 90,5% del capitale, divenuta tale in virtù delle cessioni delle partecipazioni degli altri soci concluse nel mese di settembredel 2002. Le ragioni di illegittimità dedotte della deliberazione di aumento del capitale sociale erano la violazione della clausola statutaria di prelazione e l’abuso di potere in ragione dell’ingente ed ingiustificato aumento. La Corte d’appello ha ritenuto – quanto alla domanda di accertamento della illegittimità in conseguenza della violazione della clausola di prelazione – che dovesse confermarsi la soluzione da essa raggiunta nel diverso giudizio, introdotto dalla medesima Martina Zaninelli contro la Gardaland s.p.a. ed i soci cedenti, volto alla declaratoria di inefficacia delle cessioni per violazione della prelazione ed al trasferimento giudiziale delle quota in capo all’attrice, che così riteneva di esercitare il diritto di riscatto, e conclusosi in primo grado con la sentenza di rigetto del Tribunale di Verona del 4 ottobre 2010 ed in appello con contestuale propria decisione, assunta nella medesima camera di consiglio: ed ha richiamato il principio, affermato dalla C.S., secondo cui il patto di prelazione, di cui all’art. 2479 c.c., ha natura negoziale, onde, in caso di violazione, non sussiste il diritto di riscatto della partecipazione sociale compravenduta, così dovendosi escludere in ogni caso la invalidità della deliberazione assembleare del 22 novembre 2002, assunta da un’assemblea regolarmente costituita. Con riguardo alla domanda di annullamento della deliberazione per abuso di potere, ha richiamato del pari il precedente di legittimità di Cass. n. 27387 del 2005, secondo cui tale vizio richiede la deviazione dell’atto dallo scopo sociale ed il perseguimento di un interesse personale dei soci di maggioranza antitetico a quello sociale, o l’intenzionale attività fraudolenta volta alla lesione dei diritti dei soci di minoranza, escludendo l’integrazione della fattispecie nella vicenda in esame, non potendo il giudice sostituirsi agli organi sociali nelle valutazioni di convenienza delle loro scelte d’impresa, e rilevando come, nella specie, la scelta di procedere all’aumento di capitale per far fronte alle spese da sostenere in futuro era legittima, posto che in quel momento la società, per acquisire i fondi necessari al raggiungimento dello scopo sociale, aveva solo la possibilità di ottenere credito o di provvedere, appunto, all’aumento del capitale, secondo una opzione finale in definitiva dimessa agli organi sociali. Né, ha aggiunto, è provato il fine esclusivo di tendere alla esclusione del socio di minoranza dalla società, sia per l’esistenza di finalità proprie dell’intera compagine societaria, sia per le comprovate disponibilità economiche della socia di minoranza, la quale, come già evidenziato dal Tribunale, aveva manifestato nello stesso periodo l’intenzione di acquistare l’intero capitale sociale della R s.p.a., per l’importo di circa otto milioni di euro, dovendo quindi ritenersi capace di sottoscrivere l’aumento di capitale per la sua percentuale di pertinenza, pari a circa € 127.000, non ingenerando quindi la condotta societaria di Gardaland s.p.a. sospetto alcuno. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la soccombente, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso l’intimata, che del pari deposita la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduc e la violazione dell’art. 2469 c.c. e degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la clausola di prelazione statutaria aveva efficacia reale, onde la cessione, pur valida tra le parti, resta inopponibile al socio pretermesso ed alla società, che non può iscrivere la cessione nel libro dei soci e consentire l’esercizio dei diritto sociali all’acquirente;
di conseguenza la deliberazione impugnata è invalida, in quanto assunta con il voto determinante della socia non legittimata. Inoltre, la sentenza della corte d’appello è viziata da omessa pronuncia, non avendo delibato il primo motivo di appello. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, ossia la mancanza di ogni giustificazione per quell’aumento del capitale, non avendo la società esigenze di liquidità,
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