Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2006, n. 18136

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L'obbligo del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, consegue al semplice accertamento dell'esistenza del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell'insolvenza dell'obbligato (acclarata attraverso la procedura concorsuale ovvero quella esecutiva individuale) e, pertanto, non può essere subordinato alla produzione, da parte del lavoratore, di documentazione ulteriore, relativa ad altre circostanze (quali la corresponsione di acconti da parte del datore di lavoro, il reddito del lavoratore, l'anzianità di questo ai fini della determinazione dell'imposta), non essendo normativamente previsto un corrispondente onere del lavoratore, né potendo su questi pesare l'eventuale inadempimento datoriale in relazione al suo obbligo di informazione nei confronti dell'ente previdenziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2006, n. 18136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18136
Data del deposito : 10 agosto 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO Vincenzo, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
AN IA ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI Pier Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13208/2002 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/10/2002 r.g.n. 21039/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2006 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 maggio 1998 il Pretore di Roma respinse l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) per il pagamento, a favore di IA SA CA, a titolo di T.F.R., della somma di L. 57.700.972.
Con sentenza del 16 dicembre 2002 il Tribunale di Roma respinse l'appello proposto dall'Istituto.
Afferma il giudicante che non sono controverse l'insolvenza del datore e l'entità degli importi

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