Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15530
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Testo completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11206-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE CINGHIALARI SQUADRA SAN MARTINO, in persona del Presidente. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO
41, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato M G;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BELSIANA
71, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato M L A;
•
- controricorrente -
nonchè
contro
GREGORI NORINA, ALBERICO SILVIO, TARDANI VENTURINO, GREGORI EUDOSIO, D'AMADIO EDOARDO, L ANIO, CALANCA SERGIO, BERNARDINI VERO, TARDANI VITTORIO;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9/2021 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO 'PEPE, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso notificato il 10 maggio 2019 l'Associazione Cinghialari "Squadra San Martino" proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto dall'Università Agraria di Graffignand e da nove naturali (N G, S A, V T, E G, Edoardo D'Amadio, A L, S C, Vittorio Tardani e Vero Bernardini) dinanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toseana, nel quale si chiedeva che fosse accertata, previa adozione della misura cautelare del sequestro giudiziario ex art. 74 Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- 7\ R.D. n. 332/1928, la "qualitas soli" di un terreno sito nel Comune di Graffignano al foglio 9 particella 5, bene denominato 'Casettuccia', con conseguente verifica della occupazione abusiva del medesimo da parte dell'Associazione Cinghialari, ritenendo che - diversamente da quanto assunto dall'Università - non era in contestazione la demanialità collettanea dell'area, in quanto il godimento del bene da parte della stessa ricorrente derivava da contratto di locazione, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, anche se poi con nota n. 68 del 08.08.2020 l'Ente le aveva intimato
TACITO
41, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato M G;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BELSIANA
71, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato M L A;
•
- controricorrente -
nonchè
contro
GREGORI NORINA, ALBERICO SILVIO, TARDANI VENTURINO, GREGORI EUDOSIO, D'AMADIO EDOARDO, L ANIO, CALANCA SERGIO, BERNARDINI VERO, TARDANI VITTORIO;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9/2021 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO 'PEPE, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso notificato il 10 maggio 2019 l'Associazione Cinghialari "Squadra San Martino" proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto dall'Università Agraria di Graffignand e da nove naturali (N G, S A, V T, E G, Edoardo D'Amadio, A L, S C, Vittorio Tardani e Vero Bernardini) dinanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toseana, nel quale si chiedeva che fosse accertata, previa adozione della misura cautelare del sequestro giudiziario ex art. 74 Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- 7\ R.D. n. 332/1928, la "qualitas soli" di un terreno sito nel Comune di Graffignano al foglio 9 particella 5, bene denominato 'Casettuccia', con conseguente verifica della occupazione abusiva del medesimo da parte dell'Associazione Cinghialari, ritenendo che - diversamente da quanto assunto dall'Università - non era in contestazione la demanialità collettanea dell'area, in quanto il godimento del bene da parte della stessa ricorrente derivava da contratto di locazione, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, anche se poi con nota n. 68 del 08.08.2020 l'Ente le aveva intimato
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