Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15530

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15530
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11206-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE CINGHIALARI SQUADRA SAN MARTINO, in persona del Presidente. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TACITO

41, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato M G;

- ricorrente -

contro

UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BELSIANA

71, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato M L A;


- controricorrente -

nonchè

contro

GREGORI NORINA, ALBERICO SILVIO, TARDANI VENTURINO, GREGORI EUDOSIO, D'AMADIO EDOARDO, L ANIO, CALANCA SERGIO, BERNARDINI VERO, TARDANI VITTORIO;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9/2021 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO 'PEPE, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 10 maggio 2019 l'Associazione Cinghialari "Squadra San Martino" proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto dall'Università Agraria di Graffignand e da nove naturali (N G, S A, V T, E G, Edoardo D'Amadio, A L, S C, Vittorio Tardani e Vero Bernardini) dinanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toseana, nel quale si chiedeva che fosse accertata, previa adozione della misura cautelare del sequestro giudiziario ex art. 74 Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- 7\ R.D. n. 332/1928, la "qualitas soli" di un terreno sito nel Comune di Graffignano al foglio 9 particella 5, bene denominato 'Casettuccia', con conseguente verifica della occupazione abusiva del medesimo da parte dell'Associazione Cinghialari, ritenendo che - diversamente da quanto assunto dall'Università - non era in contestazione la demanialità collettanea dell'area, in quanto il godimento del bene da parte della stessa ricorrente derivava da contratto di locazione, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, anche se poi con nota n. 68 del 08.08.2020 l'Ente le aveva intimato l'immediata restituzione dell'immobile deducendo la violazione dell'art. 7 del contratto e comunque per nullità della convenzione. L'Università Agraria di Graffignano ha resistito con controricorso rilevando preliminarmente la mancata evocazione di Squadra di Caccia San Martino n. 154, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, per la infondatezza per essersi l'Associazione rivolta al Tar Lazio deducendo la ascrivibilità del bene al patrimonio disponibile. Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
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