Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 02852
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 23847/2015proposto da: C L, nato a Roma il 14/10/1959 (C.F. : CRB LCN S9R 1 4 H5OH) e P M A (C.F.: PNZMS560T67C274E ), nata a Palestrinail 27 dicembre 1960, entrambi residenti in Palestrina, alla Via Lagodi Como n. 20 ed elettivamente domiciliati in San Cesareo (R O ), alla PiazzaGiulio Cesare n. 16 - 00030 - , p resso lo studio dell'Avv . A M (C.F.: MNTNTN54A02M141U ), che li rappr e senta e difen d e , in vir t ù di procura speciale apposta su foglio separato ex art.83, comma 3, c.p.c.;
-ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato Revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. –Avviso accertamento maggiore imposta Ici –Decadenza potere impositivo (C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
-controricorrente – -avverso la sentenza n. 1482/14/2015 emessa d a l la CTR di Roma in data 11/03/2015e non notif icata ;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel 17/01/2023 dal Consigliere Dott. A P;
udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott. G B N, che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso;
udito l’Avv. R G,quale difensore della r esistente. Ritenuto infatto 1. C L e P M A proponevano ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio avverso la sentenza n. 154/28/12 con la quale la CTR Lazio aveva, in sede di rinvio a seguito della sentenza n, 2965/10 della Cassazione, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’avviso di accertamento per maggiore imposta Ici, in quanto relativa ad abitazione ritenuta casa di lusso e, come tale, esente dal beneficio prima casa. Deducevano a tal fine che vi era in atti la prova documentale, da essi prodotta, che l’abitazione in questione avesse una superficie inferiore ai 240 mq e non fosse, pertanto, di lusso.
2. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso, evidenziando che la fattispecie non rientrava nei casi di cui agli artt. 64 d.l. n. 546/1992 e 395, nn. 2, 3, 4 e 5, c.p.c. e che risultava essere stato già rigettato un analogo ricorso per revocazione, anche se per motivi apparentemente diversi.
4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione C L e P M A sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. In prossimità dell’udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Il P.G.ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. per violazione e falsa applicazione di legge”, per aver la CTR erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione da essi proposto, nonostante lo stesso non fosse stato proposto ai sensi dell’art.395,n. 4 c.p.c., bensì ai sensi del n. 5 per denunciare la contraddittorietà della sentenza n. 154/28/12 emessa dalla CTR Roma sez. 28 con altra sentenza precedente n. 45/04/2009 emessa dalla sezione 4 della stessa commissione, nei confronti dei venditori dell’immobile per cui era causa (D’A A, Pia e Tiziana) ed avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
1.1. Il motivo è prima di tutto ammissibile. In primo luogo, per quanto privo della indicazione in rubrica delle norme che si asseriscono violate, va ricordato che “La mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorchè le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall'insieme degli argomenti addotti dal ricorrente” (Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 26/01/2005;
conf. Sez. L, Sentenza n. 526 del 13/01/2006). Inoltre, nel processo tributario, i ricorsi per revocazione proposti ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile ratione temporis - ai ricorsi depositati, come quello in oggetto, fino al 31 dicembre 2015 -, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015), sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 12784 del 23/05/2018), con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame (Sez. 5, Sentenza n. 5827 del 11/03/2011).Anche se questa Corte ha altresì affermato che, in tema di contenzioso tributario, l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione ma a quella derivante
-ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato Revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. –Avviso accertamento maggiore imposta Ici –Decadenza potere impositivo (C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
-controricorrente – -avverso la sentenza n. 1482/14/2015 emessa d a l la CTR di Roma in data 11/03/2015e non notif icata ;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel 17/01/2023 dal Consigliere Dott. A P;
udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott. G B N, che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso;
udito l’Avv. R G,quale difensore della r esistente. Ritenuto infatto 1. C L e P M A proponevano ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio avverso la sentenza n. 154/28/12 con la quale la CTR Lazio aveva, in sede di rinvio a seguito della sentenza n, 2965/10 della Cassazione, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’avviso di accertamento per maggiore imposta Ici, in quanto relativa ad abitazione ritenuta casa di lusso e, come tale, esente dal beneficio prima casa. Deducevano a tal fine che vi era in atti la prova documentale, da essi prodotta, che l’abitazione in questione avesse una superficie inferiore ai 240 mq e non fosse, pertanto, di lusso.
2. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso, evidenziando che la fattispecie non rientrava nei casi di cui agli artt. 64 d.l. n. 546/1992 e 395, nn. 2, 3, 4 e 5, c.p.c. e che risultava essere stato già rigettato un analogo ricorso per revocazione, anche se per motivi apparentemente diversi.
4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione C L e P M A sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. In prossimità dell’udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Il P.G.ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. per violazione e falsa applicazione di legge”, per aver la CTR erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione da essi proposto, nonostante lo stesso non fosse stato proposto ai sensi dell’art.395,n. 4 c.p.c., bensì ai sensi del n. 5 per denunciare la contraddittorietà della sentenza n. 154/28/12 emessa dalla CTR Roma sez. 28 con altra sentenza precedente n. 45/04/2009 emessa dalla sezione 4 della stessa commissione, nei confronti dei venditori dell’immobile per cui era causa (D’A A, Pia e Tiziana) ed avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
1.1. Il motivo è prima di tutto ammissibile. In primo luogo, per quanto privo della indicazione in rubrica delle norme che si asseriscono violate, va ricordato che “La mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorchè le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall'insieme degli argomenti addotti dal ricorrente” (Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 26/01/2005;
conf. Sez. L, Sentenza n. 526 del 13/01/2006). Inoltre, nel processo tributario, i ricorsi per revocazione proposti ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile ratione temporis - ai ricorsi depositati, come quello in oggetto, fino al 31 dicembre 2015 -, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015), sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 12784 del 23/05/2018), con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame (Sez. 5, Sentenza n. 5827 del 11/03/2011).Anche se questa Corte ha altresì affermato che, in tema di contenzioso tributario, l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione ma a quella derivante
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