Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2021, n. 28602

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2021, n. 28602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28602
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JIN CHUNRONG nato il 30/12/1964 avverso l'ordinanza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO A M;
lette/serte le conclusioni del

PG

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. A C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta la declaratoria di non esecutività, per mancata notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa dalla stessa Corte il 23 ottobre 2018 nei confronti di J C.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 18 febbraio 2020, notando che la circostanza che la notifica dell'estratto contumaciale della predetta sentenza era stata effettuata con un nome parzialmente errato non comportava alcuna nullità. Il giudice dell'esecuzione riteneva, infatti, che, essendo stata emessa la sentenza in camera di consiglio poiché si versava in materia di rito abbreviato, non doveva essere compiuta alcuna notifica di un estratto contumaciale, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen. è stata abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza e ha modificato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.
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