Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13015

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13015
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI ROBERTO nato a FANO il 28/07/1978 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilita dei ricorso, con le statuizioni ex art. 616 C.P.P. udito il difensore L'avvocato C G chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, in data 11.02.2020, che aveva dichiarato R R colpevole del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 comma primo cod. pen. e applicato l'aumento per la recidiva reiterata specifica, lo aveva condannava alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, P E R.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva in violazione degli artt. 603 e 507 cod. pen.- costituita dall'esame di V V, gestore del locale al cui esterno è accaduto il fatto, in qualità di unico e fondamentale testimone oculare dei fatti contestati - rispetto alla quale era stata chiesta con l'atto di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di fornire una controprova a quanto riferito dalla persona offesa in sede di esame, sul cui narrato dei fatti si è fondato il convincimento della responsabilità penale dell'imputato anche da parte della Corte di merito. Invero, la corte di appello, associandosi al convincimento del Tribunale, sulla richiesta avanzata dalla difesa, aveva ritenuto non sussistente il requisito della decisività, asserendo che Volpi non fosse presente al momento culminante del fatto ovvero della colluttazione. Tale circostanza, si duole il difensore, viene smentita da vari fattori: anzitutto dalle immagini della telecamera di sicurezza, nonché dall'annotazione di servizio del 14.12.2017, dalla quale si evince che il gestore del bar fosse presente all'esterno potendo così vedere quanto stava accadendo;
e, ancora, in sede di s.i.t. rese in data 18.03.2016, Volpi aveva rilasciato fondamentali dichiarazioni dettagliate con riferimento allo sviluppo dell'intera vicenda;
la sua deposizione avrebbe potuto essere decisiva anche con riferimento alla circostanza che la persona offesa avrebbe avuto uno sfollagente con sé il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi