Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2004, n. 14221

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2004, n. 14221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14221
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G V - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C A, difeso dall'Avvocato T C, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana 9;



- ricorrente -


contro
L'AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliata;

- resistente -
avverso la sentenza n. 253/47/2001 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 47, in data 12 ottobre 2001, depositata il 26 ottobre 2001 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/02/04 dal Relatore Cons. Dott. G M;

udito per la resistente l'Avvocato dello Stato G che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. C presentava dichiarazione integrativa automatica per gli anni dal 1985 al 1990, chiedendo il rimborso delle ritenute di imposta per complessive lire 111.857.000.
L'Ufficio delle imposte di Benevento, ritenendo non versata l'imposta dovuta per effetto della dichiarazione integrativa, iscriveva a ruolo la somma di lire 14.456.000, corrispondente alle imposte liquidate sui maggiori imponibili dichiarati per gli anni 1985 e 1986 ex art. 34, L. 413/91, ed alle imposte dovute ai sensi dell'art. 38 della
stessa legge per gli anni 1987-1990.
Avverso il ruolo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che, con decisione 21/4/99 depositata il 25 febbraio 1999, accoglieva il suo gravame. Contro detta sentenza proponeva appello l'Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con la decisione 253/47/2001 depositata il 26 ottobre 2001, lo accoglieva dichiarando l'iscrizione a ruolo conforme alla normativa recata dalla L. 413 del 1991. Avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il contribuente con due motivi.
Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il contribuente ha lamentato l'"insufficienza ed illogicità della motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.), atteso che le generiche formulazioni della sentenza non
consentirebbero di individuare le ragioni per cui il giudice di appello ha ritenuto che la dichiarazione integrativa comporti la rinuncia al credito di imposta risultante dalle dichiarazioni originarie.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la "violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 33", atteso che la tesi della Commissione Tributaria Regionale in ordine alla non commutabilità delle imposte riscosse in eccedenza, stravolgendo il senso e la ratio dell'art. 33 della L. 413/91, porterebbe alla conclusione di legittimare la duplicazione d'imposta o, peggio, l'illecito arricchimento.
I due motivi, involgendo la trattazione di questioni legate da stretti vincoli di connessione, per ragioni logico sistematiche possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Il ricorso non merita l'accoglimento.
In primo luogo, ai fini del decidere, è necessario distinguere nell'arco di tempo 1985-1990 due distinti periodi, dal momento che sottoposti a differente normativa fiscale.
Al riguardo, infondato è il primo motivo di ricorso dal momento che dalla lettura della sentenza si evince chiaramente e compiutamente la motivazione posta a sostegno dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio nel giudizio di secondo grado.
E proprio la censura di detta motivazione costituisce l'oggetto del secondo motivo del ricorso per Cassazione.
Gli imponibili degli anni 1985 e 1986 sono stati determinati ai sensi dell'art. 34 della L. 413/91;
per detti anni si potevano operare le detrazioni che non avevano trovato capienza nella liquidazione della dichiarazione originaria, conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione n. 225/E/3^/5/1267 del 6 agosto 1997.
Del tutto fuorviante è l'estensione alle, ritenute della normativa prevista per le detrazioni, atteso che la ratio legis della L. 413/91 è di definire in via transattiva le pendenze con il fisco mediante pagamento aggiuntivo all'erario, senza configurare crediti residui per il contribuente. Lo scomputo delle eventuali detrazioni si giustifica unicamente con la circostanza che, seppure evidenziate nella dichiarazione originaria, le medesime non sono state scomputate per incapienza dell'imposta lorda afferente i redditi cui le detrazioni stesse si riferivano, e sempre che lo scomputo si renda possibile per effetto degli importi integrativamente dichiarati. Costituisce infatti principio giurisdizionale consolidato, condiviso in questa sede, che vada esclusa, in base alla ratio propria di tutti i condoni, la possibilità, per chi abbia definito in modo agevolato una controversia pendente, di vedersi rimborsate le somme già in precedenza versate a titolo di imposta per il rapporto poi condonato (Cass. 195/2004 - Cass. 8163/1997 - Cass. 3273/1996). Differente motivazione comporta la valutazione dei rapporti tributari inerenti al periodo 1987-1990. Il contribuente si è avvalso, ai sensi dell'art. 38 della medesima L. 413/1991, della facoltà di definizione automatica in assenza di accertamento. Detta norma prevede, tramite il pagamento di una somma supplementare calcolata in percentuale sull'imposta lorda originariamente dichiarata, il "condono tombale", con la conseguente inibizione del potere di accertamento dell'ufficio, rimanendo irrilevanti le possibili detrazioni dell'imposta lorda ed i possibili crediti di imposta derivanti dagli anni precedenti. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, su questo punto deve essere corretta nei sensi di cui sopra, ex art. 384 c.p.c., con il conseguente rigetto del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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