Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2019, n. 22193

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2019, n. 22193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22193
Data del deposito : 21 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. proposto da C SRE n. a Napoli il 7/5/1967 in relazione alla sentenza n. 42916/18 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, resa il 18/6/2018 nel proc. n. 3847/2018 Visti IgN atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 9/5/2019 la relazione del Cons. A M D S;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott.P L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore, Avv. G C, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, decidendo í ricorsi proposti da C S ed altri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 21/7/2017, emetteva declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione del prevenuto, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.In particolare, con il ricorso il C aveva dedotto: 1) la violazione degli artt. 420ter,420 quinquies e 123 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel corso delle udienze in cui l'imputato non era stato presente per legittimo impedimento;
2) la violazione degli artt. 187, 192, 533 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del prevenuto con ruolo apicale alle associazioni ex artt. 416 bis cod.pen. e 74 Dpr 309/90 (aggravato anche dall'art. 7 L. 293/91) ascritte ai capi 1 e 2 della rubrica;

3. con motivi nuovi, la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualifica del prevenuto come capo e promotore dell'associazione ex art. 416 bis cod.pen. e promotore e finanziatore di quella di cui all'art. 74 Dpr 309/90. La Corte territoriale disattendeva il primo motivo ritenendolo aspecifico rispetto "alla affermata genericità del pertinente motivo d'appello" e avuto riguardo alla motivazione resa in proposito dal primo giudice;
stimava generiche le doglianze in punto di responsabilità e ruolo apicale del prevenuto e manifestamente infondato il motivo relativo alla sussistenza delle aggravanti.
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