Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12053
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BA OR nato a [...] in data [...], difeso dall'avv. Antonino Rossi del Foro di Piacenza avverso l'ordinanza emessa in data 6 luglio 2022 dal Tribunale di Milano sezione XI Penale in funzione di giudice dell'esecuzione Visti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Paola Masi;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del Pubblico Ministero Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano sezione XI Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, con incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. nell'interesse di OR BA volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento emesso in data 23 febbraio 2021 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha revocato il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dell'ordine di esecuzione della condanna del Tribunale di Milano emessa il 6 luglio 2016 e irrevocabile il 31 ottobre 2019, affermando che tale revoca era legittima in quanto il provvedimento di esecuzione con contestuale sospensione era stato notificato al condannato in base al decreto di irreperibilità emesso il 19 agosto 2020 dopo l'esperimento di tutte le ricerche concretamente possibili, mediante consegna al difensore nominato dal BA per il giudizio di cassazione, e nel termine di legge non era stata avanzata alcuna richiesta di misura alternativa alla detenzione in carcere. In particolare il Tribunale ha ritenuto complete e sufficienti le ricerche effettuate, anche se svolte solo in territorio italiano, ed ha escluso la necessità di ricerche all'estero, segnatamente in Germania, stante l'insufficienza dei dati relativi al recapito del condannato, avendo il fratello di questi solo riferito genericamente di un suo possibile trasferimento nella città tedesca di Kaiserslautern. Inoltre il Tribunale ha ritenuto non applicabile il disposto di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., sia perché l'assunzione di ulteriori informazioni da parte del pubblico ministero è una mera facoltà e la completezza delle informazioni acquisite tramite la polizia giudiziaria rendeva superflua una loro ulteriore assunzione presso il difensore, sia perché, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, tale disposizione non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso.
2. Il difensore di BA