Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/02/2015, n. 3279

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E inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto della corte di appello, emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 cod. civ. e 113 disp. att. cod. civ., sul rifiuto di cancellazione di iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, giacché tale decreto - reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa, essendone l'istante unica parte e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi (bensì il regolamento, secondo legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare) - non è suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto alla cancellazione o sull'inesistenza del diritto all'iscrizione in capo a colui che l'abbia chiesta ed ottenuta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/02/2015, n. 3279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3279
Data del deposito : 18 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. B G L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20986/2012 proposto da:
SOCIETÀ AGRICOLA LE DUE COLLINE SOCIETÀ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA

48, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall'avvocato T S giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -
contro
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO;



- intimato -


avverso il decreto n. 378/2010 V.G. della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 22/02/2011, depositato il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. G L B. PREMESSO IN FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1.- Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 113 disp. att. c.c., comma 2 e art. 2888 c.c., avverso il decreto del Tribunale col quale era stata rigettata la domanda avanzata dalla stessa società per ottenere dal conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria. Il ricorso è proposto con un primo, articolato, motivo per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2674, 2674 bis, 2657, 2659 e 2665 c.c. e con un secondo motivo per
violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2888 c.c., in relazione agli artt. 2668, 2659 e 2674 c.c..
Gli intimati non difendono. L'Agenzia del Territorio, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1. 2.- Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento, pronunciato in Camera di consiglio, non ricorribile per cassazione, in quanto emesso all'esito di un procedimento che non ha natura contenziosa.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in merito all'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello, con il quale si conclude, a norma dell'art. 2674 bis c.c. e art. 113 ter disp. att. c.c., il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità (così Cass. n. 6675/05, nonché già Cass. n. 1405/92 e n. 7940/97), nonché in merito all'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego di intavolazione emesso dal tribunale in sede di reclamo ai sensi del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (così Cass. n. 27289/05), in quanto entrambi emessi a
conclusione di procedimenti non aventi natura contenziosa. Ad identica conclusione si ritiene di dover pervenire nel caso di specie.
La premessa da cui prendere le mosse - che pure risulta dai precedenti citati, ma anche da numerosi altri di questa Corte - è quella per la quale un provvedimento giurisdizionale può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando sia emesso a conclusione di un procedimento che, pur non essendosi svolto con le forme dell'ordinario giudizio di cognizione, abbia natura contenziosa.
Il provvedimento col quale, nella prima fase il tribunale ed, in caso di reclamo, la corte d'appello decidono, ai sensi dell'art. 113 disp. att. c.c., sul reclamo che l'art. 2888 c.c., prevede qualora il
conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione viene emesso a conclusione di un procedimento che non comporta esplicazione di un'attività giurisdizionale in sede contenziosa. Ed invero, unica parte del procedimento è il soggetto istante, interessato alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, non essendo di norma previsto il contraddittorio con il soggetto che abbia richiesto l'iscrizione.
Questa affermazione trova riscontro nell'art. 113 disp. att. c.c., comma 3, che prevede che il tribunale o la corte può ordinare che la
domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima. In tale eventualità, il procedimento speciale si chiude per lasciare spazio ad un ordinario giudizio di cognizione, per come è fatto palese dal testo di legge, che non si limita a prevedere un'integrazione del contraddittorio in sede camerale, ma si riferisce alla proposizione della domanda di cancellazione nelle forme ordinarie, vale a dire previa instaurazione di un processo da celebrarsi col rito ordinario di cognizione, in sede contenziosa.
La distinzione operata dallo stesso legislatore è coerente con l'interpretazione per la quale il procedimento speciale disciplinato dall'art. 2888 c.c. e art. 113 disp. att. c.c., non può avere ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma soltanto il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare.
Esso è perciò esperibile nei confronti del solo conservatore dei registri immobiliari qualora la parte istante assuma che, pur essendo state rispettate le formalità di cui agli artt. 2882 o 2884 e 2886 c.c., il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di
un'iscrizione. Qualora invece la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria di colui che questa iscrizione ha richiesto ed ottenuto, il relativo accertamento va fatto in contraddittorio con questa persona, portatrice di un interesse contrario alla cancellazione medesima (arg. ex art. 113 disp. att. c.c.) e perciò la parte istante dovrà agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del suo diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione. Soltanto in tale seconda eventualità si avrà una pronuncia idonea al giudicato, quindi ricorribile per cassazione.
Qualora invece si segua la via del procedimento camerale, il provvedimento conclusivo, essendo destinato a regolare l'attività del conservatore, non è idoneo a passare in giudicato. Mancano, infatti, statuizioni destinate a risolvere un conflitto di interessi e ad incidere su diritti col carattere della decisorietà. Nel caso di specie, la società odierna ricorrente, che ha subito il rigetto del reclamo, con conseguente permanenza dell'iscrizione ipotecaria sui propri beni, ha comunque la possibilità di agire in sede ordinaria chiedendone la cancellazione, al fine di ottenere una pronuncia definitiva sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità.
Va perciò affermato che avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ai sensi dell'art. 2888 c.c. e art. 113 disp. att. c.c., deve ritenersi inammissibile il ricorso
straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., che è esperibile solo in quanto il provvedimento sia reso a conclusione di un procedimento avente natura contenziosa. Per contro il provvedimento suddetto, relativo al diniego del conservatore di procedere alla cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, viene emesso a conclusione di un procedimento che non comporta esplicazione di un'attività giurisdizionale in sede contenziosa, essendo in esso unica parte l'istante e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto alla cancellazione o sull'inesistenza del diritto all'iscrizione in capo a colui che l'abbia richiesta ed ottenuta.
Si propone perciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso". La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
La memoria non offre elementi per superare gli argomenti esposti nella relazione. In particolare, non è pertinente la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata poiché questa riguarda la ben diversa fattispecie della responsabilità del Ministero delle Finanze per danni cagionati dal Conservatore dei Registri Immobiliari, per far valere la quale - ai sensi della L. 21 gennaio 1983, n. 22 - va avviato un regolare giudizio contenzioso, che nulla ha a che vedere col procedimento de quo.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

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