Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/06/2020, n. 12680
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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: BANCO DI NAPOLI s.p.a., in persona del procuratore delegato dal I.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. R E, elettivamente RG 20306/2018- g.est. m.ferro Pag. 1 4,96;domiciliata presso lo studio dell'avv. T C, in Roma via Luigi Lilio, come da procura in calce all'atto -ricorrente- Contro FALLIMENTO M.E.C. APPALTI S.R.L., in persona del curatore fallimentare p.t. -intimato- per la cassazione del decreto. Trib. Noia 18.6.2018, n. 442/2018, in R.G. n. 1723/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26.2.2020 dal Consigliere relatore dott. M F;il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente. FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. BANCO DI NAPOLI s.p.a. impugna il decreto Trib. Noia 18.6.2018, n. 442/2018, in R.G. n. 1723/2017, che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 l.f. nei confronti del FALLIMENTO M.E.C. APPALTI s.r.I.;2. il tribunale ha invero ritenuto che: a) provata l'avvenuta erogazione in favore della fallita del mutuo fondiario ex art. 38 d.lgs. 385/1993, l'iscrizione ipotecaria sugli immobili in proprietà della fallita, nonché l'erogazione della somma, il successivo frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca su singole unità costruite dalla mutuataria sul terreno oggetto di garanzia reale ex art. 2811 c.c. e individuazione in lotti, al momento dell'insinuazione al passivo si trattava di beni ancora in proprietà aliena;b) non essendo state ancora esperite con successo le azioni recuperatorie promosse dal curatore ed essendo irrilevante l'accolto non liberatorio del finanziamento da parte della società RG 20306/2018- g.est. m.ferro Pag. acquirente, complessivamente ciò impediva di riconoscere la prelazione ipotecaria, dovendo il credito essere ammesso in via chirografaria, perché garantito da ipoteca iscritta su bene altrui;c) quanto alle somme richieste a titolo di interessi sulle rate scadute, in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, co. 2 e 3, c.c., essendo limitata ai soli interessi corrispettivi con esclusione di quelli moratori, nella specie l'opponente non ha provato come nelle rate insolute gli interessi richiesti andavano computati, a fronte di specifiche contestazioni del curatore e omesso calcolo effettuato per il periodo successivo al fallimento;d) quanto alle somme richieste a titolo di differenza tra interessi convenzionali e legali sulle rate scadute, il trattamento preferenziale e la stessa ammissione andavano negate, essendo stato il credito sub a) considerato chirografario, applicandosi perciò la regola della sospensione, nel senso che gli interessi sono dovuti se è estesa ad essi la prelazione, mentre per gli altri vale la regola della sospensione;
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