Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2022, n. 27677
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11314/2017R.G. proposto da U B, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati M S (SRLMRA74E53C632Q) e Angelo D’Aurelio (DRLNGL76R12E243U)
- ricorrente -
contro
P F, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli 76, presso lo studio dell’Avvocato Severino D’Amore (DMRSRN60H30H501S), rappresentata e difesa dagli Avvocati G G (GLLGPP60T03C632L) e M C (CRLMSM63S11G141Z)
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1150/2016 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 27/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/7/2022 dal Consigliere Dott. G F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. G B N, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensori delle parti;
lette le memorie del Pubblico Ministero e delle parti. F
ATTI DI CAUSA
1. P F agiva nei confronti di U B rivendicando l’area di sedime (di 23,4 are) del fabbricato sito in Vacri (CH) e identificato al C.F., fg. 5, mapp. 4005, e assumendo di esserne la legittima comproprietaria;
l’attrice contestava l’acquisto di detta area –intervenuto col decreto di trasferimento del 25/11/2004, emesso in favore del B nell’ambito procedimento esecutivo immobiliare n. 70/1995 del Tribunale di Chieti– affermando che il predetto terreno costituiva corte comune dei fabbricati della stessa Ferrara (appartamento censito al C.F., fg. 5, mapp. 4005, sub. 3) e del coniuge Raffaello Ciaramellano (laboratorio artigiano censito al C.F., fg. 5, mapp. 4005, sub. 1, 2, 4), entrambi esecutati nella menzionata procedura espropriativa.
2. Il convenuto B contestava la pretesa attorea rilevando che la menzionata area era stata oggetto di esplicita considerazione nell’elaborato peritale relativo al lotto 1 di cui l’odierno ricorrente si era reso aggiudicatario);
in via riconvenzionale, domandava la rimozione e demolizione dei manufatti eseguiti dall’attrice nella zona contesa e il risarcimento dei danni procuratigli dalla Ferrara in ragione del tardivo rilascio del cespite aggiudicato.
3. Con la sentenza n. 72 del 2/2/2014, il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando U B a ripristinare lo status quo ante, alterato dalle opere realizzate dal medesimo su area di proprietà comune e non esclusiva;
rigettava le domande riconvenzionali del convenuto e lo condannava al pagamento delle spese di lite;
il giudice di prime cure rilevava che nel processo di esecuzione forzata l’immobile era stato suddiviso in diversi lotti (il primo attribuito al convenuto ed il quarto all’attrice), ai quali era comunque comune la pertinenziale area oggetto di contesa.
4. Nel proporre appello il B chiedeva la riforma dell a decisione di primo grado per avere inciso la stabilità e definitività del decreto di trasferimento del bene, atto traslativo a suo favore della proprietà esclusiva del terreno, non impugnato con opposizione exart.617 cod. proc. civ. dalla Ferrara , pur essendo quest ’ ultima parte del processo esecutivo.
5. La Corte d ’ appello di L ’ Aquila, in parziale riforma del provvedimento impugnato, con la sentenza n. 1150 del 27/10/2016, condannava P F al risarcimento del danno per ritardato rilascio del bene e alla rimozione di una tettoia;
respingeva per il resto il gravame di U B e lo condannava al rimborso di una parte delle spese del giudizio.
6. La domanda di revocazione della sentenza (per motivi differenti da quelli proposti col ricorso per cassazione)è stata respinta dalla Corte d’appello diL’Aquila con pronuncia passata in giudicato.
7. Avverso la succitata decisione n. 1150/2016 U B proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
resisteva con controricorso P F.
8. P er la trattazione della controversia è stata fissata l ’ udienza pubblica del 13/7/2022, nel corso della quale si è svolta la discussione orale, conformemente all’istanza della controricorrente ( avanzata ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente più volte prorogato e, da ultimo, dall ’ art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021).
9. Il Pubblico Ministero e l e pa rti hanno depositato memori e ex art.378 cod. proc. civ. R
AGIONI DELLA DECISIONE
1. Co l primo motivo il ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 586 e 617 cod. proc. civ. e 2919 e 2921 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’iniziativa processuale della Ferrara. In particolare, l’odierna controricorrente aveva contestatol’acquisto della proprietà risultante dal decreto di trasferimento (esplicitamente riguardante l’area controversa), atto avverso il quale la medesima non aveva svolto alcune tempestiva opposizione, pur essendo stata la Ferrara parte (non già un terzo estraneo) del processo di esecuzione;
il ricorrente sostiene che l’azione di rivendica non poteva essere legittimamente promossa dall’esecutata, peraltro dopo sei anni dal decreto di trasferimento, e che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare che l’aggiudicatario non può subire evizione per effetto di un’autonoma azione de ll ’ esecutato , asseritamente contitolare del cespite acquisito dall’aggiudicatario;
inoltre, ad avviso del B, il giudice del merito aveva mancato di rilevare che l’area cortiliva, già oggetto di comunione tra gli esecutati, era stata interamente compresa nel lotto 1, aggiudicato al B che, in forza dell’art. 2919 cod. civ., l’aveva definitivamente acquisita.
2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 cod. civ. e dell’art. 187-bisdisp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello leso il legittimo affidamento del B sull’acquisto, di buona fede, compiuto nel processo esecutivo;
si sostiene che eventuali nullità degli atti esecutivi, peraltro non tempestivamente denunciate ex art. 617 cod. proc. civ., non possono riverberare effetti in danno dell’aggiudicatario, salva l’ipotesidi collusione col creditore procedente (nel caso non configurabile).
3. I predetti motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati nei termini di seguito esposti.
4. Nella sentenza della Corte d ’ appello di L ’ Aquila si legge: «Il giudice di primo grado ha svolto un’indagine approfondita che ha tenuto conto non solo dell’avviso di vendita e del decreto di trasferimento ma anche, con l’ausilio di apposita consulenza, di tutta la documentazione sulla base della quale è stata decisa la suddivisione in lotti. … Sulla base di quest’analisi è emerso che nella formazione dei lotti (1, quello del B, 4, quello della Ferrara) il terreno oggetto di disputa non è stato considerato né è stato valutato nel calcolo del prezzo … l’area distinta come foglio 5, particella 4005 (estesa per mq. 2340), era accatastata come bene comune non censibile a tutte le porzioni di fabbricato, compreso l’appartamento della Ferrara … La CTU di primo grado ha accertato che ambedue le perizie utilizzate nella formazione dei lotti oggetto di vendita … non hanno
- ricorrente -
contro
P F, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli 76, presso lo studio dell’Avvocato Severino D’Amore (DMRSRN60H30H501S), rappresentata e difesa dagli Avvocati G G (GLLGPP60T03C632L) e M C (CRLMSM63S11G141Z)
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1150/2016 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 27/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/7/2022 dal Consigliere Dott. G F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. G B N, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensori delle parti;
lette le memorie del Pubblico Ministero e delle parti. F
ATTI DI CAUSA
1. P F agiva nei confronti di U B rivendicando l’area di sedime (di 23,4 are) del fabbricato sito in Vacri (CH) e identificato al C.F., fg. 5, mapp. 4005, e assumendo di esserne la legittima comproprietaria;
l’attrice contestava l’acquisto di detta area –intervenuto col decreto di trasferimento del 25/11/2004, emesso in favore del B nell’ambito procedimento esecutivo immobiliare n. 70/1995 del Tribunale di Chieti– affermando che il predetto terreno costituiva corte comune dei fabbricati della stessa Ferrara (appartamento censito al C.F., fg. 5, mapp. 4005, sub. 3) e del coniuge Raffaello Ciaramellano (laboratorio artigiano censito al C.F., fg. 5, mapp. 4005, sub. 1, 2, 4), entrambi esecutati nella menzionata procedura espropriativa.
2. Il convenuto B contestava la pretesa attorea rilevando che la menzionata area era stata oggetto di esplicita considerazione nell’elaborato peritale relativo al lotto 1 di cui l’odierno ricorrente si era reso aggiudicatario);
in via riconvenzionale, domandava la rimozione e demolizione dei manufatti eseguiti dall’attrice nella zona contesa e il risarcimento dei danni procuratigli dalla Ferrara in ragione del tardivo rilascio del cespite aggiudicato.
3. Con la sentenza n. 72 del 2/2/2014, il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando U B a ripristinare lo status quo ante, alterato dalle opere realizzate dal medesimo su area di proprietà comune e non esclusiva;
rigettava le domande riconvenzionali del convenuto e lo condannava al pagamento delle spese di lite;
il giudice di prime cure rilevava che nel processo di esecuzione forzata l’immobile era stato suddiviso in diversi lotti (il primo attribuito al convenuto ed il quarto all’attrice), ai quali era comunque comune la pertinenziale area oggetto di contesa.
4. Nel proporre appello il B chiedeva la riforma dell a decisione di primo grado per avere inciso la stabilità e definitività del decreto di trasferimento del bene, atto traslativo a suo favore della proprietà esclusiva del terreno, non impugnato con opposizione exart.617 cod. proc. civ. dalla Ferrara , pur essendo quest ’ ultima parte del processo esecutivo.
5. La Corte d ’ appello di L ’ Aquila, in parziale riforma del provvedimento impugnato, con la sentenza n. 1150 del 27/10/2016, condannava P F al risarcimento del danno per ritardato rilascio del bene e alla rimozione di una tettoia;
respingeva per il resto il gravame di U B e lo condannava al rimborso di una parte delle spese del giudizio.
6. La domanda di revocazione della sentenza (per motivi differenti da quelli proposti col ricorso per cassazione)è stata respinta dalla Corte d’appello diL’Aquila con pronuncia passata in giudicato.
7. Avverso la succitata decisione n. 1150/2016 U B proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
resisteva con controricorso P F.
8. P er la trattazione della controversia è stata fissata l ’ udienza pubblica del 13/7/2022, nel corso della quale si è svolta la discussione orale, conformemente all’istanza della controricorrente ( avanzata ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente più volte prorogato e, da ultimo, dall ’ art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021).
9. Il Pubblico Ministero e l e pa rti hanno depositato memori e ex art.378 cod. proc. civ. R
AGIONI DELLA DECISIONE
1. Co l primo motivo il ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 586 e 617 cod. proc. civ. e 2919 e 2921 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’iniziativa processuale della Ferrara. In particolare, l’odierna controricorrente aveva contestatol’acquisto della proprietà risultante dal decreto di trasferimento (esplicitamente riguardante l’area controversa), atto avverso il quale la medesima non aveva svolto alcune tempestiva opposizione, pur essendo stata la Ferrara parte (non già un terzo estraneo) del processo di esecuzione;
il ricorrente sostiene che l’azione di rivendica non poteva essere legittimamente promossa dall’esecutata, peraltro dopo sei anni dal decreto di trasferimento, e che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare che l’aggiudicatario non può subire evizione per effetto di un’autonoma azione de ll ’ esecutato , asseritamente contitolare del cespite acquisito dall’aggiudicatario;
inoltre, ad avviso del B, il giudice del merito aveva mancato di rilevare che l’area cortiliva, già oggetto di comunione tra gli esecutati, era stata interamente compresa nel lotto 1, aggiudicato al B che, in forza dell’art. 2919 cod. civ., l’aveva definitivamente acquisita.
2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 cod. civ. e dell’art. 187-bisdisp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello leso il legittimo affidamento del B sull’acquisto, di buona fede, compiuto nel processo esecutivo;
si sostiene che eventuali nullità degli atti esecutivi, peraltro non tempestivamente denunciate ex art. 617 cod. proc. civ., non possono riverberare effetti in danno dell’aggiudicatario, salva l’ipotesidi collusione col creditore procedente (nel caso non configurabile).
3. I predetti motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati nei termini di seguito esposti.
4. Nella sentenza della Corte d ’ appello di L ’ Aquila si legge: «Il giudice di primo grado ha svolto un’indagine approfondita che ha tenuto conto non solo dell’avviso di vendita e del decreto di trasferimento ma anche, con l’ausilio di apposita consulenza, di tutta la documentazione sulla base della quale è stata decisa la suddivisione in lotti. … Sulla base di quest’analisi è emerso che nella formazione dei lotti (1, quello del B, 4, quello della Ferrara) il terreno oggetto di disputa non è stato considerato né è stato valutato nel calcolo del prezzo … l’area distinta come foglio 5, particella 4005 (estesa per mq. 2340), era accatastata come bene comune non censibile a tutte le porzioni di fabbricato, compreso l’appartamento della Ferrara … La CTU di primo grado ha accertato che ambedue le perizie utilizzate nella formazione dei lotti oggetto di vendita … non hanno
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