Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15252

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15252
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C P M, nata a Romano di Lombardia (Bg) il 24/2/1984 avverso la sentenza del 20/5/2022 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/5/2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 9/4/2021 dal Tribunale di Bergamo, rideterminava nella misura del dispositivo la pena pecuniaria (in sostituzione di quella detentiva, ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981) inflitta a P M C con riguardo al delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. g--7-(_-.) - 2. Propone ricorso per càssazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 10-bis contestato, alla luce della giurisprudenza costituzionale. Premesso che il mancato versamento delle ritenute, ad opera della ricorrente sostituto d'imposta, sarebbe stato provato esclusivamente con la dichiarazione presentata dalla stessa (mod. 770), si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/6/2022, che, per contro, renderebbe ormai necessaria la prova dell'avvenuto rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata senza rinvio o, in subordine, con rinvio per nuovo giudizio.
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