Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2024, n. 22624
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In tema di elezioni dei componenti del Consiglio circondariale dell'ordine degli avvocati, deve escludersi che la commissione elettorale prevista dall'art. 9 della l. 12 luglio 2017, n. 113, in mancanza di una espressa previsione di legge, abbia il potere di disporre l'ammissione con riserva dei candidati e che, nella fase successiva al voto, in capo alla stessa commissione permanga un potere di verifica della legittimità delle candidature già ammesse, seppure con riserva, alla competizione elettorale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12788/2023 Numero sezionale 156/2024 Numero di raccolta generale 22624/2024 Data pubblicazione 09/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. AL D'ASCOLA Presidente
CONTRO
CARLO DE CHIARA Presidente DECISIONI LUCIA TRIA Presidente DI GIUDICI ALBERTO GIUSTI Presidente SPECIALI - LINA RUBINO Consigliere-Rel. ELEZIONI ALDO CARRATO Consigliere CONSIGLI ROSSANA MANCINO Consigliere DEGLI FRANCESCO TERRUSI Consigliere ORDINI ANTONIO SCARPA Consigliere FORENSI Ud.23/04/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12788/2023 R.G. proposto da: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI, n. 32, presso lo studio dell'avvocato ARISTIDE POLICE ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
LT MARIO, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA LA Numero registro generale 12788/2023 Numero sezionale 156/2024 Numero di raccolta generale 22624/2024 CARITA' VIA POLVERIERA N. 22/A, presso lo studio dell'avvocato Data pubblicazione 09/08/2024 AL CI ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO ZAMPELLA ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 77/2023 depositata il 04/05/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal Consigliere LINA RUBINO. Udite le conclusioni orali del Pubblico Ministero dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Uditi gli avvocati Aristide Police, per il ricorrente, ed Edoardo Zampella, per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.- L'avv. Mario Afeltra era eletto Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata una prima volta per il quadriennio 2015-2018, una seconda volta per la consiliatura immediatamente successiva, relativa al quadriennio 2019-2022. Durante quest'ultimo periodo quadriennale, l'avv. Afeltra svolgeva il mandato consiliare dal 24 luglio 2019, data in cui veniva proclamato eletto, sino al 20 luglio 2021, data in cui formalizzava le proprie dimissioni inviandole a mezzo pec al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che ne prendeva atto nella successiva seduta del 26 luglio 2021. 1.1. -In data 12 gennaio 2023, l'avv. Afeltra proponeva nuovamente la sua candidatura alle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata per la consiliatura 2023-2026. 2 di 14 Numero registro generale 12788/2023 Numero sezionale 156/2024 2. - La Commissione Elettorale costituita dal COA, riunitasi alla Numero di raccolta generale 22624/2024 scadenza del termine di proposizione delle candidature per valutare Data pubblicazione 09/08/2024 preventivamente la candidabilità e l'eleggibilità di ciascun candidato propostosi, ammetteva con riserva alla competizione elettorale tutte le candidature. 2.1. - A seguito del regolare svolgimento delle votazioni, l'avv. Afeltra conseguiva 559 voti, risultando al sesto posto tra i ventuno Consiglieri da eleggere per numero di preferenze conseguite. 2.2. - In data 4 febbraio 2023, giorno stesso della proclamazione ufficiale dei risultati, la Commissione Elettorale escludeva però dalla proclamazione l'avv. Afeltra, dichiarandolo ineleggibile per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3, commi terzo e quarto, della legge n. 113 del 2017 e procedeva alla proclamazione degli eletti alla carica di componente per il quadriennio 2023-2026, includendo alla 22^ posizione l'avvocato Maria Montuoro in luogo del reclamante avv. Afeltra. 3. - Il provvedimento in questione era impugnato dall'avv. Afeltra dinanzi al CNF, prima in via cautelare, con ricorso/reclamo n. R.G. 64/23, e poi in via ordinaria, con ricorso/reclamo n. R.G. 93/23. 4. - Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 77/2023 resa pubblica il 04/05/2023, ha accolto il reclamo contro il verbale del 4.2.2023 e contro ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguenziale, e ha dichiarato l'illegittimità della dichiarata ineleggibilità dell'avv. Afeltra, annullando l'atto di proclamazione degli eletti del 4.2.2023 nella sola parte in cui la Commissione ha dichiarato ineleggibile l'avvocato Mario Afeltra, mandando al COA competente di procedere alla modifica della graduatoria nel senso indicato. 4.1. - Il provvedimento impugnato muove dalla premessa per cui, esauriti gli adempimenti previsti dall'art. 15 della legge n. 113 del 2017, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione sulla eleggibilità dei candidati, 3 di 14 Numero registro generale 12788/2023 Numero sezionale 156/2024 anche se ammessi con riserva, successivamente alle operazioni di Numero di raccolta generale 22624/2024 voto, incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli Data pubblicazione 09/08/2024 stessi. La decisione impugnata afferma che, dopo lo scrutinio, la competenza della Commissione elettorale si esaurisce nel conteggio dei voti e nella proclamazione degli eletti. 4.2. - Nel decidere in tal senso, in fattispecie priva di precedenti specifici, il CNF ha richiamato la giurisprudenza formatasi in relazione ad altra tipologia di elezioni (le competizioni elettorali degli enti locali, che prevedono una fase di ammissione delle candidature), in cui è regola generale che l'organo che compie la verifica preliminare di ammissibilità delle candidature, ammettendole anche con riserva, ha una competenza che lì cessa, non potendo procedere, dopo l'elezione, all'esclusione dei soggetti precedentemente ammessi a partecipare -anche se con riserva- alla stessa. Dopo lo svolgimento della competizione elettorale, la Commissione elettorale non ha più alcuna competenza sulla eleggibilità dei candidati, che può essere contestata solo davanti ad un organo giurisdizionale, avente competenza sulle impugnazioni relative alla proclamazione degli eletti. Il CNF richiama a tal proposito un orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale l'ufficio competente in materia elettorale può provvedere a correggere i propri atti di esclusione dalle liste, in via di autotutela, ove si avveda di un errore o li ritenga illegittimi, fino ad un momento in ogni caso precedente lo svolgimento delle elezioni (Cons. Stato n. 2558 del 2011 indica il momento ultimo nella pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali ), mentre dopo non può più escludere una lista ammessa. 4.3. - Il CNF osserva anche, seppure in modo incidentale, che non appare neppure legittima, in questo ambito, una ammissione con riserva dei candidati: non si tratta di un concorso o di una selezione comparativa per meriti in cui l'ammissione con riserva consente al candidato di partecipare alla prova insieme agli altri candidati e di 4 di 14 Numero registro generale 12788/2023 Numero sezionale 156/2024 dar prova del suo valore, senza condizionare direttamente la Numero di raccolta generale 22624/2024 prestazione degli altri candidati, per l'eventualità che l'organo Data pubblicazione 09/08/2024 competente ritenga successivamente ammissibile la domanda da lui proposta. Ritiene che questa soluzione sia la più idonea a garantire i due interessi, entrambi costituzionalmente protetti, all'economicità dell'azione amministrativa, tutelata dall'art. 97 Cost, e al diritto ad un voto consapevole e utile in capo al corpo elettorale. 5. - Il COA di Torre Annunziata, ricevuta la notifica di detta sentenza immediatamente esecutiva, provvedeva ad immettere il resistente in data 16 maggio 2023 nelle sue funzioni consiliari ordinistiche con effetti “ex tunc”, quindi proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato in data 7 giugno 2023, affidato a due motivi. 6. – Resiste l'avvocato Afeltra con controricorso. 7. - Il Pubblico Ministero, in vista della trattazione in adunanza camerale, ha concluso per