Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24125
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da S G nato a Catania il 30 agosto 1977 avverso la sentenza resa il 3 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. F C che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 13 Aprile 2021 dal Tribunale di Como che ha dichiarato la responsabilità di S G in ordine al reato di truffa, per essersi procurato l'ingiusto profitto di 2.490 C inducendo in errore l'impiegata amministrativa della scuola materna della Fondazione Paolo VI, in ordine all'accredito del contributo regionale a favore della scuola stessa.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 336 e 337 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha ritenuto validamente proposta la querela sporta dalla segretaria della scuola e ratificata oralmente dal vicepresidente della Fondazione in sostituzione del presidente, che veniva tempestivamente informato ma era assente. La querela veniva pertanto proposta da soggetto non munito del potere di rappresentanza dell'ente. La corte d'appello ha ritenuto che il difetto di legittimazione potesse essere sanato dalla ratifica orale effettuata dal vicepresidente della Fondazione Paolo VI, ma detta conclusione poggia sull'assunto che in assenza del presidente il vicepresidente possa compiere ogni atto e quindi anche quelli che esulano dal perseguimento del fine sociale e, tra questi, la ratifica della querela, proposta a sua volta da un soggetto per nulla legittimato. Il potere di querela tuttavia è un atto di straordinaria amministrazione che non può, in difetto di delega, rientrare tra le prerogative del soggetto delegato a sostituire il rappresentante legale di una persona giuridica.
2.2 violazione degli articoli 640 cod.pen. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha reso una motivazione inadeguata in ordine al giudizio di colpevolezza in quanto il compendio probatorio non è idoneo a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato e in particolare la sua certa identificazione. L'unico elemento utilizzato per risalire all'imputato è costituito dalla carta postepay di cui egli risulta essere titolare, ma l'interesse alla commissione di reato costituisce un indizio di colpevolezza e non la prova. Neppure può
SENTENZA
Sul ricorso proposto da S G nato a Catania il 30 agosto 1977 avverso la sentenza resa il 3 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. F C che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 13 Aprile 2021 dal Tribunale di Como che ha dichiarato la responsabilità di S G in ordine al reato di truffa, per essersi procurato l'ingiusto profitto di 2.490 C inducendo in errore l'impiegata amministrativa della scuola materna della Fondazione Paolo VI, in ordine all'accredito del contributo regionale a favore della scuola stessa.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 336 e 337 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha ritenuto validamente proposta la querela sporta dalla segretaria della scuola e ratificata oralmente dal vicepresidente della Fondazione in sostituzione del presidente, che veniva tempestivamente informato ma era assente. La querela veniva pertanto proposta da soggetto non munito del potere di rappresentanza dell'ente. La corte d'appello ha ritenuto che il difetto di legittimazione potesse essere sanato dalla ratifica orale effettuata dal vicepresidente della Fondazione Paolo VI, ma detta conclusione poggia sull'assunto che in assenza del presidente il vicepresidente possa compiere ogni atto e quindi anche quelli che esulano dal perseguimento del fine sociale e, tra questi, la ratifica della querela, proposta a sua volta da un soggetto per nulla legittimato. Il potere di querela tuttavia è un atto di straordinaria amministrazione che non può, in difetto di delega, rientrare tra le prerogative del soggetto delegato a sostituire il rappresentante legale di una persona giuridica.
2.2 violazione degli articoli 640 cod.pen. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha reso una motivazione inadeguata in ordine al giudizio di colpevolezza in quanto il compendio probatorio non è idoneo a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato e in particolare la sua certa identificazione. L'unico elemento utilizzato per risalire all'imputato è costituito dalla carta postepay di cui egli risulta essere titolare, ma l'interesse alla commissione di reato costituisce un indizio di colpevolezza e non la prova. Neppure può
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