Cass. civ., sez. II, sentenza 28/11/2007, n. 24724

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In materia di sanzioni amministrative, appartiene allo Stato, e non alle regioni o ai Comuni, il potere di emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (nella specie gli articoli 8 e 18, concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/11/2007, n. 24724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24724
Data del deposito : 28 novembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V A - Presidente -
Dott. D J R - rel. Consigliere -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
F S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BARBERINI

67, presso lo studio dell'avvocato A B, difeso dall'avvocato P G, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
S CUNE DI G;



- intimato -


avverso la sentenza n. 47/02 del Giudice di pace di G, depositata il 03/12/02 E dell'ordinanza del Giudice di Pace di G RG. 32/02 8/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. R D J;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo;

assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ha proposto ricorso per Cassazione Salvatore F contro la sentenza del Giudice di pace di Gangi (Sicilia) che ha rigettato la sua opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del D.Lgs. n. 27 gennaio 1992, n. 109, artt. 10, comma 7 e 18, comma 1 (messa in vendita di prodotti sui quali non era apposta la data di scadenza). La prima questione sollevata davanti al Giudice di pace è stata quella dell'incompetenza del Comune ad emettere l'ordinanza in una materia riservata allo Stato.
Il Giudice di pace ha ritenuto infondata l'eccezione del F con l'argomento che la Regione Sicilia, quale (regione a statuto speciale, aveva, in base all'art. 14 del suo statuto, la competenza esclusiva in materia di industria e di commercio e la connessa potestà regolamentare amministrativa entro i limiti generali di legittimità, attuata anche attraverso gli enti pubblici territoriali o non territoriali. Ha poi ritenuto che la contravvenzione era stata consumata perché i prodotti alimentari risultavano posti in vendita dopo la scadenza della data entro la quale, secondo la dicitura contenuta sulle confezioni che li contenevano, si sarebbero dovuti preferibilmente consumare. Dicitura che non era diversa da quella che indichi sulla data direttamente la data di scadenza. Avverso la sentenza del giudice di pace F Salvatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di gravame. Non ha svolto difese in questo giudizio il Comune di Gangi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme relative alla individuazione dell'autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n 109, per cui vi era difetto di legittimazione del Sindaco del
Comune ad emettere l'ordinanza ingiuntiva, trattandosi di materia riservata dalla legge allo Stato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2 della L. n 241 del 1990 per essere stata emessa l'ordinanza
ingiunzione senza il rispetto del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Con il quarto motivo il ricorrente deduce che non si sarebbe potuta infliggere con ordinanza la sanzione pecuniaria al F, per avere posto in vendita prodotti alimentari sui quali era affissa l'etichetta con la data di preferibile consumo, applicando analogicamente una norma (del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10 per il quale: "È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza, a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione" prevista per una diversa infrazione.). Il primo motivo è fondato.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n 6616 del 2005) che il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, concernente il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, reca una disciplina riferibile alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore (cfr. sent. n 401/1992 della Corte Costituzionale);
ne consegue che la competenza anche sanzionatoria, in materia, spetta allo Stato e non anche alle Regioni o ai Comuni. Con la citata sentenza n 401/1992 la Corte Costituzionale aveva ritenuto che il decreto legislativo n 109/1992 riordina, con normativa organica, l'intera materia dell'etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, abrogando espressamente le precedenti disposizioni. Lo scopo della nuova disciplina è quello della protezione del consumatore.
Si tratta pertanto di normativa che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e sanità degli alimenti, di competenza regionale, ma che attiene invece precipuamente alla materia del commercio di competenza dello Stato.
Accolto il primo motivo del ricorso gli altri motivi restano assorbiti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. La Corte, decidendo nel merito, annulla l'atto impugnato e compensa le spese, ricorrendone giusti motivi.

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