Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2020, n. 17850

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2020, n. 17850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17850
Data del deposito : 10 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Letti i ricorsi proposti da P M P, nata a Rho l' 08/09/1963 R M, nato a Genova il 26/01/1962 R P, nato a Jesi, il 24/4/1937 R M, nato a Sesto San Giovanni il 27/05/1981 R D, nato a Sesto San Giovanni il 12/06/1985 avverso il decreto del 19/11/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere P R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello interposto, ai sensi degli artt. 10 e 4FEDCD::2020-03-17" href="/norms/codes/itatextn808lb3gi1xl69u/articles/itaartf5v5wrcd3peqkp?version=ab5ac71a-0a5b-5c0e-a02a-afa593e6c82c::LRD313A3D3DF76DA4FEDCD::2020-03-17">27 del d.lgs. n. 159 del 2011, da P M P, nella sua qualità di proposta, e, per quel che qui immediatamente interessa, da R M, R P, R M, R D, questi ultimi tutti come terzi interessati, avverso la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Milano in ragione di quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, lettera a), 24 e 26 del citato decreto legislativo e caduta su alcuni beni immobili e sul saldo attivo di tre diversi conti correnti. Utilità confiscate tutte formalmente riferibili ai terzi interessati e in particolare costituite da due ville e un terreno situati in Brugherio, formalmente in testa a R M e P, in quote pari;
un terreno e un conto corrente bancario in testa a R M;
altri due conti correnti intestati rispettivamente a R M e D.

2. Avverso il decreto reso dalla Corte di Appello hanno proposto autonomi ricorsi la P, con la difesa dell'avvocato R D F;
i terzi interessati sopra indicati, con la difesa dell'avvocato A R.

3. Ricorso nell'interesse di P M P. Sono dieci i motivi di doglianza.

3.1. Con il primo motivo si adduce difetto di motivazione in ordine al necessario rapporto di congruenza e proporzione che deve correre tra le capacità di profitto illecito tratte dalla P in ragione dei singoli fatti di reato posti dai giudici del merito a fondamento del relativo giudizio di pericolosità ascritto alla suddetta e il valore dei beni che sono stati confiscati. Rapporto nella specie integralmente omesso per avere la Corte del merito trascurato di verificare se gli episodi delittuosi ascritti alla proposta, erano effettivamente in grado di generare profitti, trattandosi di meri tentativi o furti nei quali era stata restituita al legittimo proprietario la refurtiva. Mancherebbe dunque la dimostrazione del flusso finanziario di matrice illecita garantito dalla P ai terzi interessati per l'acquisizione delle utilità confiscate.

3.2. Con il secondo motivo il difetto assoluto di motivazione viene legato alla evidenziata sussistenza, in capo ai terzi interessati, di capacità finanziarie, anche sottratte al controllo fiscale, che ne legittimavano un autonomo potere di acquisto quanto alle utilità confiscate.

3.3. Con il terzo motivo, ancora, si adduce la nullità del provvedimento impugnato, reso in violazione di legge per l'assenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale attuale riferibile alla P, presupposto imprescindibile della confisca di prevenzione. La ricorrente non avrebbe violato alcuna prescrizione né commesso reati dal giugno del 2016;
l'ultima condanna riportata nel casellario risalirebbe inoltre al 2002.3.4. Con il quarto motivo si evidenzia l'originaria inammissibilità della proposta, formulata dal Questore di Milano e non da quello di Bergamo, territorialmente competente, considerato che la P risiede in provincia di Bergamo.

3.5. Con il quinto motivo si adduce la nullità del provvedimento impugnato "perchè fondato sulla inammissibilità della proposta per evidente violazione costituzionale" prevista dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. La richiesta di confisca e il successivo provvedimento assunto dal Tribunale sarebbero fondati sul disposto degli art. 1, lettera a), 4, comma 1 , lettera c) e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, quest'ultimo articolo nella parte in cui legittima le misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei soggetti considerati dall'alt 1, lettera dello stesso decreto, dichiarati incostituzionali con la citata sentenza della Consulta.

3.6. Con il sesto motivo si evidenzia che le norme poste a fondamento della confisca in contestazione, se non in immediato conflitto con il diritto UE impongono quantomeno un rinvio pregiudiziale alla CGUE perché se ne valuti la conformità al diritto dell'unione alla luce degli artt. 6 e 45 della Carta di Nizza. Si ritiene, inoltre, che debba estendersi al dato normativo attualmente vigente il giudizio di incompatibilità reso, in riferimento all'art. 2 del prot. 4 alla Cedu, dalla Corte Edu nella sentenza De T

contro

Italia. Decisione, questa, in parte trascritta nel ricorso, caduta sulle medesime ipotesi di pericolosità generica ascritte alla P pur se configurate, in termini integralmente sovrapponibili, in forza del dato normativo previgente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 e che potrebbe essere estesa alle identiche disposizioni contenute nel codice antimafia, rimarcandosene l'inconciliabilità con la convenzione anche con riferimento al diritto di proprietà tutelato dall'ad 1 del protocollo add. alla Cedu, laddove fungono da presupposto per l'applicazione delle misure patrimoniali.

3.7. Con il settimo motivo si evidenzia "violazione di legge per illogicità o infondatezza della misura patrimoniale" in rapporto alla storia crimininale della P. Si evidenzia in particolare che moltissimi dei precedenti richiamati dai giudici del merito si sono chiusi con l'archiviazione o con l'assoluzione della P per non aver commesso il fatto, non potendo motivare il sequestro finalizzato alla confisca. A tal uopo, nel ricorso, si procede ad una analitica indicazione dei detti procedimenti inidonei a supportare il provvedimento ablativo, segnalando anche che nel corso dei giudizi di merito, per alcuni di essi, sono state allegate anche le statuizioni di merito tese a supportare la fondatezza di quanto addotto.

3.8. Con gli ultimi tre motivi si evidenziano diverse violazioni di legge tutte sostanzialmente riferibili all'art. 26 del d.lvo. n. 159 del 2011. I beni confiscati, come dedotto innanzi ai giudici del merito e come comprovato dalla perizia di parte allegata dalla difesa dei terzi interessati, erano stati acquistati da questi con disponibilità finanziarie loro esclusivamente riferibili atteso che la P non aveva potuto contribuire con proventi da reato. La ricorrente, peraltro, non ha mai avuto disponibilità lecita o illecita di denaro, sicchè mai avrebbe potuto contribuire all'acquisto di tali cespiti. Praltro, come confermato dai testi escussi in primo grado su sollecitazione della difesa, P Ermanno, P Ceyenn, S F, era stata negato in fatto il dato della convivenza della proposta con i terzi interessati, posto a fondamento della ritenuta sostanziale disponibilità dei beni confiscati intestati a questi ultimi. Prova della quale la difesa aveva chiesto la rinnovazione in appello e che la Corte ha denegato con motivazione illogica e contraddittoria. Infine la Corte non ha inteso dare rilievo probatorio alla documentazione anagrafica prodotta in giudizio, attestante che la P non ha mai avuto la residenza con il R M e con i figli, destinata a fare prova sino a querela di falso. Da qui l'illogicità della motivazione della decisione contrastata.

4. Ricorso nell'interesse dei terzi R M, P, M, D. Con un unico motivo si adduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., dell'art. 42 Cost., degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento impugnato, ad avviso della difesa, ribadisce pedissequamente il tenore del decreto appellato senza offrire risposta ai motivi di appello con i quali si contestava l'affermata disponibilità sostanziale dei beni ablati alla P malgrado l'intestazione formale degli stessi ai terzi ricorrenti. Alla violazione di legge per l'assenza della necessaria motivazione, si somma in coerenza, l'ulteriore violazione posta in essere consentendo la confisca di beni estranei al patrimonio del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. In particolare si rimarca che con l'appello si era evidenziato, senza ottenere risposta: l'autonomia finanziaria dei terzi, se del caso determinata anche da redditi sottratti al fisco, tale da consentire loro di procedere all'acquisizione delle utilità confiscate o di altre utilità acquistate in precedenza e poi vendute, acquisendo la provvista necessaria per l'acquisto dei beni ablati;
l'assenza del presupposto fondante il percorso logico attraverso il quale si è pervenuti all'affermazione della sostanziale riconducibilità dei beni confiscati alla proposta, quello della convivenza tra la P e R P e Lema Lucia ( padre e madre del compagno della P, R M), essendo la stessa intervenuta in epoca successiva o al più prossima all'acquisto del terreno sito in Brugherio e dell'appartamento in Pssano con Bornago ( quest'ultimo acquistato dalla Lema e poi rivenduto così da avere la disponibilità per edificare le ville confiscate edificate sul terreno sopra indicato);
la carenza di correlazione temporale tra le condotte delittuose ascritte alla P e la data di acquisizione dei cespiti confiscati, non rilevando al fine le condotte contestate, giacchè quelle precedenti al 2016 erano relative a fattispecie destinate a garantire, al più, profitti illeciti di modestissima consistenza mentre quelle successive lo erano anche in relazione alle date di acquisto delle utilità ablate.
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