Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/2022, n. 26246
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Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sul provvedimento
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 Numero di raccolta generale 26246/2022 AULA 'A' Data pubblicazione 06/09/2022 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI R.G. N. 7013/2019 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 06/07/2022 Dott. G RDI - Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere PU Dott. F GRI Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7013-2019 proposto da: PEDRALI MARIA CELESTINA, BARBI ANTONELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato B C, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati S B, ALBERTO PICCININI;
ricorrenti 2022 contro 2653 AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato S C;
- controricorrente avversO la sentenza n. 441/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 220/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati B C, ALBERTO PICCININI;
udito l'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO per delega verbale avvocato S C. FATTO Con sentenza del 18 dicembre 2018, la Corte 1. d'appello di Brescia ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi giudizio e rigettato l'appello di Maria Celestina Pedrali e Antonella Barbi avversO la sentenza di primo grado, così parzialmente riformata, che ne aveva rigettato le domande nei confronti della datrice Avicola Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 a Numero di raccolta generale 26246/2022 Alimentare Monteverde s.r.l., relative Data pubblicazione 06/09/2022 differenze retributive, loro spettanti per riconoscimentol'accertamento del diritto al dell'orario straordinario notturno, eccedenti la prescrizione quinquennale e condannato le lavoratrici alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società.
2. Come già il Tribunale, essa ha ritenuto, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della legge n. 92/2012 (cd. "riforma Fornero") e del decreto lalegislativo n. 23/2015 (cd. Jobs Act), permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro: nozione acquisita dal diritto vivente per designarne la regolazione con una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, affidandone, sul piano processuale, al giudice il sindacato e la possibilità di rimuoverne gli effetti.
3. La Corte bresciana ha, infatti, negato la ricorrenza di una condizione psicologica di timore (metus) del lavoratore, tale da indurlo a non Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 avanzare pretese retributive nel corso del rappoNumero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto. E ciò per avere ritenuto il mantenimento di una tutela ripristinatoria piena, in caso di licenziamento intimato "per ritorsione, e dunque discriminatorio" (così testualmente la Corte), ovvero per motivo illecito determinante (che abbia in concreto, al di là delle ragioni apparenti addotte, quale unica ragione le rivendicazioni retributive del lavoratore in corso di rapporto);
e irrilevante, sotto questo profilo, un'attenuazione della tutela per un licenziamento fondato su ragioni (giusta causa O giustificato motivo, oggettivi e sussistenti) estranee alle suddette rivendicazioni retributive.
4. Infine, la Corte territoriale ha compensato le spese di primo e di secondo grado, dando atto di un'obiettiva incertezza nell'indirizzo giurisprudenziale di merito, in parte orientato nel senso dell'elisione della stabilità reale del rapporto di lavoro.
5. Con atto notificato il 19 febbraio 2019, le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 con unico motivo, cui la società datrice ha Numero di raccolta generale 26246/2022 resistito con controricorso. Data pubblicazione 06/09/2022 6. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da 1. conv. 176/20, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
7. Le ricorrenti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo, le ricorrenti deducono violazione degli artt. 2935, 2948, n. 4 c.C., 18 1. 300/1970, 36 Cost., per avere la Corte territoriale errato, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 62 del della1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972) e giurisprudenza di legittimità, nel ritenere, anche dopo la novellazione dell'art. 18 1. 300/1970 con le riforme della 1. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, la vigenza del regime di stabilità del rapporto di lavoro: tale essendo un rapporto che abbia come forma ordinaria di tutela quella reale, in tutte le ipotesi di licenziamento non sorretto da giusta causa ○ giustificato motivo, comunque illegittimo. Esse stimano pertanto irrilevante, a Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 ne Numero di raccolta generale 26246/2022 tal fine, il diritto alla reintegrazione, Data pubblicazione 06/09/2022 del ipotesi di nullità di inefficacia licenziamento, in quanto previste anche nell'area di applicabilità della legge n. 604/1966 (di tutela obbligatoria), incontestabilmente riconosciuta come non assistita da un regime di stabilità. In via subordinata, le lavoratrici prospettano una questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2948, n. 4 C.C., con riferimento all'art. 36 Cost., qualora interpretati nel senso dell'integrazione di un regime di stabilità del rapporto di lavoro, idoneo ad impedire il timore del prestatore alla tutela dei propri diritti, assistito da un dispositivo sanzionatorio che preveda la tutela reintegratoria per la sola ipotesi di licenziamento ritorsivo e, più in generale, così come realizzato dalle modifiche apportate all'art. 18 1. 300/1970 dall'art. 1, comma 42 1. 92/2012 e dagli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 23/2015. 2. Esso è fondato. a3. La questione devoluta, per la prima volta, questa Corte è scolpita nella formulazione, in via subordinata, del quesito relativo al dubbio di incostituzionalità, in ordine alla permanenza Numero registro generale 7013/2019 (tuttora) della garanzia, nel rapporto di lavoro Numero sezionale 2653/2022 Numero di raccolta generale 26246/2022 degli occupati in imprese aventi i requisiti Data pubblicazione 06/09/2022 dimensionali stabiliti dall'art. 18 1. 300/1970, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge 92/2012 e dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23/2015, di quel regime di stabilità in presenza del quale l'art. 2948, n. 4 C.C., cosi come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966 e delle successive (in particolare: Corte Cost. n. 143 del 1969;
n. 86 del 1971 e n. 174 del 1972), consenta il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. Ed è questione che, senza accedere alla Corte costituzionale, ben può essere affrontata e risolta sostanziale in continuità con l'insegnamento di cinquantennio di elaborazione oltre un giurisprudenziale (il cd. “diritto vivente”), nella responsabile consapevolezza dell'indubbio e significativo cambiamento operato dalle riforme intervenute sul sistema introdotto dalla legge n. 300 del 1970, cui non si può semplicemente replicare con argomenti che non tengano di ciò conto. Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 Se quella suindicata è la questione in esame, Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 suo focus è costituito dalla individuazione del termine di decorrenza della prescrizione 4 C.C.,quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. in relazione all'art. 2935 c.c. (momento dal quale il diritto possa essere fatto valere), per i crediti retributivi del lavoratore in ragione del regime di ("adeguata") stabilità О meno del rapporto di lavoro.
4. Ebbene, l'art. 2948, n. 4 c.c. deve essere letto (così come gli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella sua accezione costituzionalmente legittima, in esito ai noti interventi evolutivi della Corte costituzionale: a) dapprima, di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., limitatamente alla parte che consente la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro (Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63), sulla base dell'esistenza di "ostacoli materiali", individuati nel "la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare ...il proprio diritto per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 vieta Numero di raccolta generale 26246/2022 che l'art. 36 ha inteso precludere Data pubblicazione 06/09/2022 qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione" (sub p.to 3 del Considerato in diritto);
b) successivamente, di delimitazione del perimetro della suddetta pronuncia, nel senso di non estensibilità ai rapporti di pubblico impiego (sia con lo Stato,