Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2016, n. 23225
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La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti.
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
Sul provvedimento
Testo completo
23225/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composizione contrasto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24178/2012 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 23225 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIOVANNI CANZIO Primo Presidente Ud. 08/03/2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione PU C.I. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Rel. Pres. Sezione - Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24178-2012 proposto da: ΑΙ MORI DI NI FR & C. S.N.C., in persona 2016 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo 92 domiciliata studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO STRAULINO e GIOVANNI CESARI, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GEFIM RE S.R.L. (già GEFIM IMMOBILIARE DI EUGENIO SCOLA & C. S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA GIGLIO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1106/2012 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Presidente Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato Filippo CASTELLANI per delega dell'avvocato Paola Giglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1160 in data 27 aprile 2009, accolse l'opposizione della società Ai Mori al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società GE.F.IM. e condannò quest' ultima al pagamento delle spese di giudizio (euro 2.240,29). La società ai Mori, con atto notificato l' 11 febbraio 2010, intimò alla società GE.F.IM. precetto per il pagamento, oltre le spese. L' intimata si oppose all' esecuzione dinanzi al giudice di Pace di Venezia contestando alcuni diritti di procuratore richiesti ed eccependo la compensazione legale del debito, fino alla concorrenza, con un credito di minor importo ex altera causa, ma omogeneo condanna della società ai Mori a rimborsarle le spese giudiziali, - emessa con sentenza n. 16 del Tribunale di Venezia il 5 gennaio 2010 - e chiese di accertare l' inefficacia o la nullità del precetto per le somme non dovute, con vittoria di spese, quantificando il residuo credito della società ai Mori in euro 1.640,35. La società Ai Mori eccepì la cessazione della materia del contendere perché il 15 marzo 2010 la GE.F.IM. aveva pagato all' ufficiale giudiziario senza riserve l' importo intimato. Si oppose alla compensazione perché il controcredito spese giudiziali non era certo in quanto la sentenza del - Tribunale n. 16 del 5 gennaio 2010 non era passata in giudicato, e contestò la voce "spese per registrazione sentenza". 2.- Con sentenza del 16 luglio 2010 il Giudice di Pace accolse l' opposizione poiché a decorrere dalla pubblicazione della sentenza a favore della GE.FI.M. - 5 gennaio 2010 - era venuto a coesistenza il credito, liquido ed esigibile, di detta società;
dichiarò perciò l' estinzione dei crediti, fino alla concorrenza, accertò il residuo credito della società ai Mori (euro 1.140) e dichiarò la nullità del precetto per l' eccedenza. Poiché la società GE.F.IM. aveva pagato all' ufficiale giudiziario la somma intimata, condannò la società Ai Mori a restituire alla società GE.F.IM. la somma di euro 2.183,33 oltre agli interessi dal giorno del pagamento all' ufficiale giudiziario. La società Ai Mori propose appello per erronea applicazione dell' art. 1243 cod. civ. perché il credito opposto in compensazione dalla GE.F.IM. non era certo sì che il giudice dell' opposizione all' esecuzione non poteva dichiarare l'estinzione di ogni reciproca ragione fino alla concorrenza, travalicando l' 1 ambito del relativo giudizio, e sconfinando nella potestas iudicandi del giudice dell' impugnazione. 3.- Con sentenza del 19 giugno 2012 il Tribunale di Venezia ha respinto l' appello della s.n.c. Ai Mori nei confronti della GE.F.IM. s.a.s.. Ha proposto ricorso per cassazione la società Ai Mori, con atto del 25 ottobre 2012. Ha proposto controricorso la s.r.l. GEFIM RE, già GEFIM Immobiliare s.a.s. per atto di scissione del 2 maggio 2011, già GE.F.IM. s.a.s. per atto di scissione dell' 11 marzo 2010. La ricorrente ha depositato memoria. 4.- La Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza n. 18001 del 2015, ritenuta l' ammissibilità del ricorso notificato alla s.a.s. GE.F.IM., società scissa e perciò non estinta, e la facoltà della s.r.l. GEFIM RE di intervenire nel giudizio a norma dell' art. 111 cod. proc. civ., allegando i presupposti della sua legittimazione, rilevava il contrasto tra l' orientamento di legittimità, secondo il quale se il credito opposto in compensazione non è certo, e cioè se il titolo giudiziale non è definitivo, non opera la compensazione, e la sentenza n. 23573 del 2013, secondo cui tale circostanza non è di ostacolo alla possibilità di opporre il controcredito in compensazione, e rimetteva la relativa questione al Primo Presidente per l' eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Fissata l' udienza dinanzi alle Sezioni Unite, la ricorrente ha depositato altra memoria.
5. Il P.M., ritenuta l' ammissibilità del ricorso, ha pregiudizialmente rilevato l' estraneità al thema decidendum della questione di contrasto perché si è formato il giudicato interno sulla premessa giuridica della sentenza impugnata secondo cui possono essere compensati esclusivamente i crediti certi, che, se contestati in giudizio, divengono tali solo a seguito del passaggio in cosa giudicata della sentenza che ne riconosca l'an e il quantum. Da questa premessa, costituente autonoma ratio decidendi, non impugnata, il Tribunale ha però addossato al creditore, che contesti il controcredito, l' onere probatorio del mancato passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, e questa statuizione è stata impugnata dalla società Ai Mori sul presupposto che alla data del 5 gennaio 2010 non era ancora infruttuosamente elasso il termine per impugnare la sentenza che l' aveva condannata a pagare le spese giudiziali alla società GE.F.IM. Perciò, 2 essendosi formato il giudicato interno sulla non deducibilità in compensazione di un credito litigioso, la questione in contrasto ossia la opponibilità o meno in compensazione di un credito contestato non può esser rimessa in discussione sollevandola ex officio. In subordine, il P.M. ha concluso per la riaffermazione dei principi di diritto consolidati di questa Corte, argomentandone le ragioni. Motivi della decisione 1.- Va pregiudizialmente disatteso il rilievo della società GEFIM RE s.r.l. di inammissibilità del ricorso della società Ai Mori s.n.c. in quanto proposto nei confronti della società GE.FIM. s.a.s. anziché della GEFIM RE s.r.l., nuovo soggetto risultante dalla scissione del 2 maggio 2011 della società GEFIM Immobiliare s.a.s., già GE.F.IM. s.a.s. per scissione dell' 11 marzo 2010. Ed invero, la scissione, disciplinata dagli artt. 2506 e segg. a decorrere dal 1° gennaio 2004 per effetto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ.(Cass. 30246 del 2011);
con la conseguenza che il processo prosegue fra le parti originarie (Cass. 6471 del 2012), con facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta davanti alla Corte di Cassazione nei confronti del suo dante causa, pur non avendo partecipato al processo nei precedenti gradi di giudizio (tra le altre, Cass. 11757 del 2006, 10902 del 2004, 2889 del 2002, 5822 del 1999, 4742 del 1998). 2.- Con il primo motivo di ricorso la società Ai Mori lamenta: "Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell' art. 1243 c.c. per difetto di presupposto della compensazione legale". 3.- Con il secondo motivo lamenta: "Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell' art. 2697 c.c. per errata attribuzione di un onere probatorio inesistente". 4.- Con il terzo motivo la medesima deduce: "Art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell' art. 615 c.p.c." per avere il Giudice di 3 Pace non soltanto pronunciato la compensazione legale tra contrapposti crediti non ancora certi, ma altresì accertato il residuo credito della società Ai Mori di euro 1.140, così incidendo sui titoli costitutivi giudiziali e modificandone il decisum.
5. Con il quarto motivo censura: "Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione della norma di diritto di cui all' art. 112 c.p.c." per avere il giudice dell' opposizione illegittimamente rilevato eccezioni di ufficio. 6.- Con il quinto motivo si duole: "Art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 494 c.p.c. Motivazione insufficiente sulla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente all' avvenuto pagamento del debito della società GE.F.IM. eseguito a mani dell' ufficiale giudiziario senza riserva di ripetizione". 7.- I motivi, congiunti, sono inammissibili per carenza di interesse non essendovi più controversia tra le parti sulla certezza dei reciproci crediti. Ed infatti la controricorrente rileva che la sentenza n. 16 del 2010 - titolo costitutivo del suo credito opposto in compensazione era passata in - giudicato il 21 giugno 2010 in quanto notificata ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c. il 21 maggio 2010 e quindi prima della notifica del 26 ottobre 2010 dell'appello della società Ai Mori, così come era divenuto incontrovertibile il credito di quest' ultima società, fondato sulla sentenza n. 1160 del 2009, notificata il 19 novembre 2009 e non impugnata dalla GE.F.IM.. E la ricorrente - in specie nella