Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 12127
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La presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato; e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente.
In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, qualora il giudice faccia ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1043 del 1922, è tenuto ad apportare alla liquidazione una riduzione, atteso che le tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media, rispetto alla quale la vita lavorativa ha una durata minore.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UE RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOLITTI 22, presso lo studio dell'avvocato CIAVARELLA DOMENICO che la difende unitamente agli avvocati ALBERTO RIZZO, ENRICO CHIEFFO, ANGELO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NORD MONTAGGI SNC, COMPAGNI DINO, FONDIARIA ASSIC SPA BUSOLINI CATERINA, BATTISTELLA PIERINO, DAL ZOVO ANTONIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 632/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione quarta civile emessa il 6/2/2002, depositata il 29/04/02;
RG. 1987/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/01/05 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO CODERONI (per delega Avv. Domenico Ciavarella);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI RI conveniva innanzi al tribunale di Verona Dino Compagni, la s.n.c. Nord Montaggi, la s.p.a. La fondiaria assicurazioni;
assumendo di essere stata investita con conseguenze lesive dall'autovettura guidata dal primo, di proprietà della seconda, assicurata con la terza, non appena discesane, durante la manovra di retromarcia posta in essere per parcheggiare, chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni. Costituitisi in giudizio, i convenuti prospettavano il concorso di colpa dell'attrice;
provvedevano a versarle lire 65.000.000. Il tribunale, ritenuto il concorso di colpa della RI, giudicava satisfattoria la somma versata.
La corte di appello di Venezia, con sentenza resa il 6.2.2002, così decideva: "Dichiara l'incidente per cui è causa determinato da corresponsabilità di Compagni Dino e della RI, nella percentuale dell'80% per il primo e del 20% per la seconda;
condanna il Compagni, in solido con la s.n.c. Nord montaggi e con la s.p.a.. La fondiaria