Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 09473

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 09473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09473
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2364-2017proposto da: CARMINUCCI ANDREA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 2, presso lo studio dell'avv. V G, rappresentato e difeso dall'avv.M S giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
-ricorrente -

contro

COMUNE DI MONTAPPONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Del Vignola 5, presso lo studio dell'avv. L R, rappr esentato e difeso dall'avv. M O , giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzipec;
-controricorrente – Ric. 2017n. 23764sez. S2 - ud. 19 - 01 - 2023 -2- avverso la sentenza n. 815/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 6/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023dal c onsigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dr. A P ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. A C, titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona, pronunciando s i in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n.3801/2015,ha rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva giudicato prescritta e, comunque non dimostrata nel merito, la sua domanda avente a oggetto gli interessi per il ritardato pagamento di lavori edili appaltatigli dal Comune di Montappone. Il Comune di Montappone ha depositato controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità per tardività del ricorso, in quanto notificato soltanto in data 4 / 10 / 17, dopo la scadenza del termine lungo previsto dall’art. 327 cod.proc.civ. e consumatosi il 6 / 9 / 17 perché la sentenza impugnata era stata depositata in data6/7/16. Sul punto, il ricorrente aveva dichiarato in ricorso di volersi avvaleredella sospensione dei termini stabilita per i residenti, gli aventi sede operativa o eserc enti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ne i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, come prescritta fino al 31/5/2017 e poi prorogata fino al 31/7/2017 dall’art. 49 comma 4 e 9 ter del decreto legge 17/10/2016 n. 189 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016 n. 229 : in Ric. 2017n. 23764sez. S2 - ud. 19 - 01 - 2023 -3- particolare, aveva invocato l’applicazione della sospensione «facendo parte entrambe le parti dell’allegato 2 Regione Marche» al decreto citato. Invero, il ricorrente e il suo difensore non avevano né sede né studio legale in uno dei comuni colpiti dal sisma come elencati nell'allegato 2 al decreto legge n. 189/2016;
il difensore, tuttavia, risultava iscritto al Consiglio dell’ordine di Ascoli Piceno, comune compreso nell'elenco del suddetto allegato;
il comune convenuto era, poi, pure ricompreso nell’elenco. La trattazione della causa, dapprima chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 27 settembre 2018, è statarimessa alla odierna pubblica udienza per la necessità di stabilire, in assenza di precedenti specifici , se debba attribuirsi rilievo all'inclusione nell'elenco dei comuni interessati dalla sospensione non soltanto del comune in cui abbia sede lo studio del difensore, ma anche di quello in cui abbia sede il consiglio dell'ordine di sua appartenenza. RAGIONI DELLA DECISIONE L’art. 49 del d.l. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 , prevedeva originariamente, al comma 4, che «per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchédei termini per gli adempimenti contrattuali» fosse sospeso dal 24 agosto 20 16 fino al 31 maggio 2017. In sede di conversione, all’articolo fu aggiunto il comma 9 ter, secondo cui le disposizioni di cui al suddetto 4 « si Ric. 2017n. 23764sez. S2 - ud. 19 - 01 - 2023 -4- applica[va]no, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2». Successivamente, questo comma fu modificato dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con la previsione che «per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, […] la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4 […] opera[sse] dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applica[sse]solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, [avessero dichiarato] all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.» Questa dichiarazione di inagibilità non risulta proprio allegata in ricorso: conseguentemente, in disparte le considerazioni che seguono in ordine all’applicabilità della normativa al ricorso in esame, in ogni caso nella fattispecie potrebbe ricorrere unicamentela sospensione dei termini fino al 31/ 3 /2017 e non fino al 31/7/2017, come previsto dal comma 2 dello stesso art. 17 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, secondo cui «se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è [stata] presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017». Ric. 2017n. 23764sez. S2 - ud. 19 - 01 - 2023 -5- La questione dell’operatività della sospensione resta allora comunque rilevante perché, se risolta positivamente, implicherebbe che al 4/10/17, data di notifica del ricorso, comunque non era ancora interamente decorso il termine lungo di impugnazione come stabilit o in un anno dall’art.327 cod.proc.civ. ( nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall’art. 46 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile al presente giudizio iniziato prima del 4/7/09). Ciò precisato, deve dunque rilevarsi, come già stab ilito in occasione di altre diverse e precedenti calamità naturali, che le disposizioni di questo tenore costituiscono disciplina emergenziale a carattere speciale e, come tali, sono per loro natura di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi: conseguentemente, ne è vietata l’interpretazione analogica, mentre ne è consentita l’interpretazione estensiva purché circoscritta alle ipotesi in cui il significato aggiuntivo che s'intenda attribuire alla norma interpretata non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti a individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Sez. 1, Sentenza n. 9205 del 01/09/1999,Sez. 2, Sentenza n. 4657 del 2018). Ciò precisato in diritto, deve dunque considerarsi che la sospensione dei termini processuali è stata adottata allo scopo di sovvenire i soggetti, che, risiedendo o avendo sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere loro difficoltoso l'esercizio dei diritto di difesa e il rispetto dei termini per l'impugnativa di atti amministrativi e provvedimenti giurisdizionali: questo è il senso del collegamento obiettivo, individuato quale requisito soggettivo Ric. 2017n. 23764sez. S2 - ud. 19 - 01 - 2023 -6- per beneficiare della sospensione, tra i soggetti interessati e i l territorio colpito dalla calamità naturale, collegamento che, per le persone fisiche, è dato dalla residenza e, per le persone giuridiche, dalla sede legale o da quella operativa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16128 del 08/07/2010, per gli eventi calamitosi nel 2002 nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia). Riprova della rilevanza di un disagio tale da rendere difficoltoso l'esercizio dei diritto di difesa e il rispetto dei termini per l'impugnativa di atti amministrativi e provvedimenti giurisdizionali è proprio nel la prescrizione normativa sul contenuto della dichiarazione prevista con la modifica del comma 9 ter introdotta dal d.l. 9 febbraio 2017 n. 8 prima riportata: con questa dichiarazione, rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, chi intendeva avvalersi della proroga della sospensione doveva dichiarare l’«inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda». È dunque questa la chiave interpretativa univoca: ai fini della sospensione dei termini non può ritenersi rilevante la sede dell’Ordine di iscrizione del difensore, perché tale sede non è destinata, per sua natura e funzione, a d interferire con il materialesvolgimento dell’attività difensiva. Deve perciò escludersi che il ricorrente potesse invocare la sospensione soltanto perché il suo difensore era iscritto all’ordine di Ascoli Piceno. Diversamente non può ritenersi neppure considerando che l’ente territoriale intimato aveva sede in un comune compreso nell’elenco: la sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale è, infatti, diritto per sua natura rinunciabile;
spettava pertanto soltanto allo stesso intimato avvalersene. Ric. 2017n. 23764sez. S2 - ud. 19 - 01 - 2023 -7- 2. Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile per tardività;
conseguentemente, non è necessaria l’esposizione dei motivi di ricorso. La novità della questione trattata implica la compensazione delle spese. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
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