Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/02/2020, n. 04956

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/02/2020, n. 04956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04956
Data del deposito : 25 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26458-2018 proposto da: C R F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati E S, F M;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO FORUM MONDADORI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato P G C;
-resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 528/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata l'11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. A A D L E;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. LUISA DE RENZIS che visti gli artt. 43, 47 e 380 ter cpc, chiede alla Corte di accogliere lo stesso ricorso e per l'effetto cassare l'impugnata sentenza del Tribunale di Mantova ed accertare e dichiarare la competenza dell'arbitro unico di cui all'art. 24 dello statuto della srl Forum Mondadori a decidere la controversia oggetto del giudizio RG 4715/2016.

FATTI DI CAUSA

1.- Dietro proposta del curatore, il giudice delegato al fallimento della s.r.l. Forum Mondador• in liquidazione ha emesso, ai sensi dell'art. 150 legge fall., decreto ingiuntivo nei confronti di R F C per l'immediato versamento delle somme che questi, quale socio, ancora doveva in relazione alla delibera di aumento del capitale assunta dalla società poi fallita nel dicembre 2010. L'ingiunto ha presentato opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avanti al Tribunale di Mantova, eccependo l'incompetenza della autorità giudiziaria ordinaria in ragione di apposita clausola contenuta nello statuto della società;
l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza della pretesa azionata;
la sussistenza di una «revoca implicita» della delibera di aumento;
la compensazione «dei versamenti derivanti dalla Ric. 2018 n. 26458 sez. M1 - ud. 20-11-2019 -2- ,k• delibera 20.12.2010 con quanto versato da Cordioli in esecuzione della delibera di aumento del 27.4.2011». 2.- Con sentenza depositata 1'11 luglio 2018, il Tribunale di Mantova ha rigettato l'opposizione proposta dall'ingiunto, affermando la propria competenza, respingendo inoltre le ulteriori eccezioni preliminari e pure i rilievi di merito ivi formulati. 3.- Per quanto qui interessa, la sentenza ha ritenuto, in particolare, che la controversia di cui all'opposto decreto ingiuntivo non rientrava nell'ambito della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita, secondo la quale «tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali ... saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al regolamento della camera arbitrale ... da un arbitro unico nominato dalla camera arbitrale» (art. 24). Il fallimento - così si è osservato - «ha agito in via monitoria al fine di ottenere l'esecuzione dei versamenti ancora dovuti dai soci in forza della delibera 20.10.2012»: perciò, la pretesa in tal modo azionata «non trova la propria fonte nello statuto sociale, né si può affermare che, mediante l'espletata azione in via monitoria, il curatore abbia inteso "subentrare" nel rapporto contrattuale ovvero nello statuto della società»;
la «causa petendi del credito fatto valere dal fallimento infatti trova la propria fonte nella delibera che ha disposto l'aumento di capitale, poi non versato». 4.- R F C ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 cod. proc. civ., in relazione alla parte in cui ha escluso la competenza arbitrale riguardo alla controversia di cui all'opposto decreto ingiuntivo. Ric. 2018 n. 26458 sez. M1 - ud. 20-11-2019 -3- -t Il fallimento ha depositato una «memoria difensiva», ai sensi dell'art. 47 ultimo comma, cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorrente assume «violazione degli artt. 34 d.lgs. n. 5/2003, 83 bis legge fall., e 808 quater cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e/o n. 4 cod. proc. civ.». A suo avviso, la sentenza ha commesso, in particolare, due distinti errori. Il primo consiste nell'affermare che il curatore non sarebbe subentrato nel rapporto sociale. In realtà, l'obbligo di effettuare i versamenti per l'aumento di capitale sottoscritto - si annota - non può che derivare dal rapporto sociale: «il curatore si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito ed esercita il diritto che era già sorto in capo alla società prima della dichiarazione di fallimento. Il secondo errore sta nell'affermazione per cui la pretesa del fallimento troverebbe la propria fonte non già nello statuto, bensì nella delibera di aumento. Il giudice sovrappone e confonde - così si censura - il «piano inerente allo statuto sociale, ossia l'atto che contiene le norme relative al funzionamento della società», con il «piano relativo alla delibera di aumento di capitale, che si pone quale atto organizzativo della società con cui si estrinseca una modifica statutaria». 6.- Nella memoria ex art. 47 cod. proc. civ. il fallimento - nel riprendere gli argomenti formulati dalla sentenza del Tribunale mantovano - rileva inoltre che l'«art. 150 legge fall. impone al curatore di chiedere l'ingiunzione al giudice delegato e Ric. 2018 n. 26458 sez. M1 - ud. 20-11-2019 -4- -A all'ingiunto di proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., per cui non può esservi alcuna competenza arbitrale: si tratta di competenza inderogabile ed esclusiva». Ancora aggiunge la memoria che il «curatore non è un socio che ha sottoscritto il contratto sociale contenente la clausola arbitrale, ma un terzo al quale non è opponibile, in quanto egli non subentra nell'atto costitutivo»: l'art. 34 comma 3 d.lgs. n. 5/2003 «prescrive che la clausola compromissoria negli atti costitutivo societari "è vincolante per la società e per tutti i soci", non per i terzi diversi dai soci». 7.- Il ricorso va accolto, in conformità a quanto deciso dalla pronuncia di Cass., 30 settembre 2019, 24444 con riferimento a controversia analoga alla presente, secondo i termini e nei limiti qui di seguito illustrati. 8.- Secondo la prospettazione fornita dal curatore fallimentare, la fattispecie che viene qui in esame propone quali dati di base: in primo luogo, un aumento di capitale deliberato dall'assemblea in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento della società e per un certo periodo di tempo rimasto (almeno per in parte) non eseguito;
in secondo luogo, una richiesta di esecuzione dello stesso nei confronti
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