Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2005, n. 27356

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In tema di condono fiscale, con l'art. 18 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è stato chiarito che l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 deve essere interpretato nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative di cui all'art. 32 della legge n. 413 del 1991 e non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, abbiano poi provveduto, alla scadenza della rata o, comunque, prima dell'inizio dell'azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'art. 39 della legge medesima. In difetto, pertanto, non si verifica alcuna definizione, con la conseguenza che l'Amministrazione riacquista il potere di esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2005, n. 27356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27356
Data del deposito : 12 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. D'

ALESSANDRO

Paolo - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;



- ricorrenti -


contro
S.R.L. ATTON PLASTIC;

- intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila n. 75/5/2000 del 29/06-13/07/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2005 dal Relatore Cons. Dr. F T;

Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
quanto segue:
Con atto notificato il 02/08/2001, il Ministero della Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
La s.r.l. Atton Plastic non svolgeva attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della Camera di consiglio del 04/11/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che nel corso dell'anno 1992, la s.r.l. (già s.a.s.) Atton Plastic veniva sottoposta a verifica fiscale all'esito della quale l'Ufficio II.DD. di Teramo emetteva avviso di accertamento per

ILOR

1986. La contribuente si rivolgeva alla Commissione Tributaria di prime cure, sostenendo che per l'anno in questione non avrebbe potuto subire alcun accertamento perché precluso dalla dichiarazione integrativa a suo tempo presentata L. 30 dicembre 1991, n. 413, ex artt. 32 e s.s.. L'Amministrazione convenuta resisteva sottolineando che la dichiarazione integrativa era divenuta inefficace in quanto non seguita dal tempestivo pagamento delle imposte in base ad essa dovute, ma il giudice adito accoglieva ugualmente il ricorso con una decisione che l'Ufficio impugnava ribadendo che l'appellata aveva saldato il proprio debito soltanto dopo l'inizio della procedura di riscossione coattiva.
La Commissione Regionale replicava, però, che il semplice ritardo nei pagamenti non poteva comportare la decadenza dalla sanatoria, non soltanto perché non arrecava nessun effettivo pregiudizio all'Erario (che riscuoteva comunque il dovuto), ma anche perché sarebbe stato illogico e ingiusto elevare una temporanea difficoltà economica a motivo di sanzione ulteriore, capace di inficiare "ex tunc la validità della procedura integrativa." Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che non poteva precludersi al giudice tributario di valutare la gravità o meno del ritardo e concludere, se del caso, per la sua irrilevanza, la Commissione Regionale rigettava il gravame, compensando integralmente le spese di lite fra le parti.
Le Amministrazioni ricorrenti hanno impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con l'unico motivo la violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 1991, n. 413, art. 32, e L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 18, nonché la carenza e la
contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia in quanto i giudici a quo avevano riconosciuto che il saldo era avvenuto dopo la notifica dell'avviso di mora, ma nonostante ciò si erano ugualmente pronunciati a favore della s.r.l. Atton Plastic senza rendersi conto che nel sistema delineato dalle predette norme, la dichiarazione integrativa dalla medesima presentata avrebbe potuto impedire l'emissione dell'avviso di accertamento soltanto se il relativo pagamento fosse stato eseguito prima dell'avvio della fase esecutiva.
Così riassunte le doglianze delle ricorrenti, osserva il Collegio che con la L. n. 413 del 1991, art. 32 venne accordata ai contribuenti la facoltà di presentare dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa o infedele.
Tale dichiarazione integrativa avrebbe comportato la definizione dei relativi periodi d'imposta, precludendo qualsiasi ulteriore pretesa dell'Erario a condizione, però, che l'interessato avesse eseguito regolarmente i versamenti delle imposte, delle soprattasse e degli interessi di cui alla medesima L. n. 413 del 1991, art. 39. Con la L. n. 146 del 1998, art. 18 venne poi chiarito che tale ultima
disposizione doveva essere interpretata nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie poteva ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni integrative di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 32 e non avevano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, avessero provveduto, alla scadenza della rata o, comunque, prima dell'inizio dell'azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 39. In difetto, non vi sarebbe stata nessuna definizione con la conseguenza che l'Amministrazione avrebbe riacquistato il potere di esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.
Tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie, la Commissione Regionale ha finito con lo statuire contra legem, in quanto non si è posta il problema del momento in cui la s.r.l. Atton Plastic aveva saldato il suo debito, ma si è limitata ad affermare, in termini generali, che i semplici ritardi non potevano mai condurre alla decadenza dal beneficio. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.

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