Cass. civ., sez. II, sentenza 21/11/2022, n. 34209
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Testo completo
la seguente SENTENZA o sul ricorso 2587-2017 proposto da: DURANTE VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CIBELLI, NICOLA BELSITO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAMENDOLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARCHIMEDE N.
138, presso lo studio dell'avvocato G C P, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
V E, FALSONE MARIA VITTORIA;
- intimate- avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2022 dal Consigliere C B M I;
lette le Conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.SSA A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
11. R.G. n. 2587/2017
FATTI DI CAUSA
1. P L ha convenuto in giudizio V D, deducendo che, in occasione dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal padre del convenuto, erano stati inglobati nel fabbricato di controparte un bagno comune insieme ai gradini che davano accesso al locale, con "creazione illegittima - mediante la realizzazione di una finestra ad angolo e l'installazione di una ringhiera sul terrazzo di copertura - di servitù di vedute sulle scale dell'istante, senza sottacere che la chiusura della piccola rampa a mezzo la realizzazione di un muro viola anche il regime delle distanze;
ulteriore violazione è derivata poi dall'avanzamento del fabbricato, con occupazione del cortile comune";
ha quindi chiesto che il convenuto fosse condannato alla eliminazione degli abusi mediante demolizione e/o arretramento delle opere illegittime e integrale ripristino dello status quo ante. Costituendosi, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale, tra l'altro, di condannare l'attore ad abbattere l'ampliamento da questi realizzato del lastrico solare en abbaino. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 547/2006, ha rigettato la domanda relativa al bagno e la correlata domanda di risarcimento del danno;
per la costruzione del muro ha escluso la violazione delle regole sulle distanze;
circa la realizzazione nel muro di aperture con conseguente illegittima costituzione di vedute, ha rilevato che dai rilievi fotografici risultava che l'apertura di vedute e l'installazione della ringhiera erano state realizzate senza rispettare le distanze minime di cui agli artt. 905 ss. c.c. e ha così condannato il convenuto a sostituire i vetri trasparenti della finestra con altrettanti vetri retinati ed opachi e a saldare il telaio della parte apribile della finestra, nonché a installare sul terrazzo, nella parte laterale della ringhiera, un pannello in materiale opaco, condannando il convenuto a pagare euro 50 per ciascun mese, a partire dalla data di acquisto del proprio immobile fino all'effettiva esecuzione del lavori;
ha rigettato la richiesta di demolizione del muro che avrebbe occupato il cortile comune;
ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l'attore a rimuovere la ringhiera apposta sul bordo del lastrico solare su cui affacciava
- ricorrente -
contro
LAMENDOLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARCHIMEDE N.
138, presso lo studio dell'avvocato G C P, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
V E, FALSONE MARIA VITTORIA;
- intimate- avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2022 dal Consigliere C B M I;
lette le Conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.SSA A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
11. R.G. n. 2587/2017
FATTI DI CAUSA
1. P L ha convenuto in giudizio V D, deducendo che, in occasione dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal padre del convenuto, erano stati inglobati nel fabbricato di controparte un bagno comune insieme ai gradini che davano accesso al locale, con "creazione illegittima - mediante la realizzazione di una finestra ad angolo e l'installazione di una ringhiera sul terrazzo di copertura - di servitù di vedute sulle scale dell'istante, senza sottacere che la chiusura della piccola rampa a mezzo la realizzazione di un muro viola anche il regime delle distanze;
ulteriore violazione è derivata poi dall'avanzamento del fabbricato, con occupazione del cortile comune";
ha quindi chiesto che il convenuto fosse condannato alla eliminazione degli abusi mediante demolizione e/o arretramento delle opere illegittime e integrale ripristino dello status quo ante. Costituendosi, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale, tra l'altro, di condannare l'attore ad abbattere l'ampliamento da questi realizzato del lastrico solare en abbaino. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 547/2006, ha rigettato la domanda relativa al bagno e la correlata domanda di risarcimento del danno;
per la costruzione del muro ha escluso la violazione delle regole sulle distanze;
circa la realizzazione nel muro di aperture con conseguente illegittima costituzione di vedute, ha rilevato che dai rilievi fotografici risultava che l'apertura di vedute e l'installazione della ringhiera erano state realizzate senza rispettare le distanze minime di cui agli artt. 905 ss. c.c. e ha così condannato il convenuto a sostituire i vetri trasparenti della finestra con altrettanti vetri retinati ed opachi e a saldare il telaio della parte apribile della finestra, nonché a installare sul terrazzo, nella parte laterale della ringhiera, un pannello in materiale opaco, condannando il convenuto a pagare euro 50 per ciascun mese, a partire dalla data di acquisto del proprio immobile fino all'effettiva esecuzione del lavori;
ha rigettato la richiesta di demolizione del muro che avrebbe occupato il cortile comune;
ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l'attore a rimuovere la ringhiera apposta sul bordo del lastrico solare su cui affacciava
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