Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/11/2020, n. 33780

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/11/2020, n. 33780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33780
Data del deposito : 30 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSTA SALVATORE nato a ASTI il 22/07/1972 avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A T;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. S A chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP di Asti del 26 novembre 2012, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, G, Rv. 268822);
ed il ricorrente - che neppure enuclea specifici profili di censura, deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. - si limita a rivendicare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, del quale propone una ricostruzione del tutto singolare laddove postula una inesistente prosecuzione finalistica del falso, omettendo anche solo di rappresentare quali argomenti, suscettibili di determinare un diverso epilogo decisorio, sarebbero stati prospettati e dalla Corte territoriale, invece, ignorati, ponendo la doglianza nell'alveo dell'aspecificità. In particolare, l'omesso esame di un motivo d'impugnazione può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente, gravando sul ricorrente che di siffatta omissione si dolga il relativo onere di deduzione;
onere rimasto, nel caso di specie, del tutto inevaso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi