Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2019, n. 30189

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2019, n. 30189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30189
Data del deposito : 20 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

e correlata alla data del decreto d'esproprio e doveva tener conto della condizione giuridica e di fatto del bene, al momento dell'apposizione del vincolo, risalente al 1997, quando il Comune aveva recepito con proprie delibere le decisioni assunte nelle conferenze di servizi in cui era stato approvato il progetto del tracciato della linea ferroviaria;
e) che la natura particolareggiata del progetto e l'interessamento specifico della proprietà della GI comportavano la natura espropriativa del vincolo, che aveva limitato le potenzialità edificatorie derivanti dalla classificazione del piano regolatore generale;
f) che i vincoli dovuti alla vicinanza della linea ferroviaria avevano limitato l'edificabilità della parte non espropriata, senza, tuttavia, far sorgere il diritto della GI a conseguire un indennizzo correlato ai maggiori costi di costruzione e gestione imposti dallo sviluppo verticale, anziché orizzontale, del successivo ampliamento dello stabilimento;
g) che, infatti, i parametri di liquidazione adoperati dalla commissione provinciale erano più rispettosi degli artt. 40 e 43 della L n. 2359 del 1865, in quanto avevano ancorato la stima non ad opinabili esigenze di sviluppo aziendale e produttivo, ma alle condizioni materiali e giuridiche del bene prima dell'imposizione del vincolo finalizzato all'espropriazione, "per poi fare la differenza fra il prima e il dopo";
h) che, alla stregua delle condizioni riferite a siffatto momento, l'immobile era edificabile in relazione all'indice individuato dalla commissione e dal consulente d'ufficio, con la conseguenza che legittimamente il calcolo differenziale era stato operato avendo riguardo all'allora possibile ampliamento orizzontale;
i) che, in definitiva, era stato in tal modo "evitato il rischio dell'opportunismo dei milionari interventi di fine anni '90";
I) che la determinazione del valore del bene rimasto a GI dopo l'esproprio aveva considerato vari fattori di deprezzamento, pari nel complesso, ad una percentuale del 13%, comprensiva del sacrificio dell'edificabilità originaria con le relative limitazioni delle prospettive di espansione;
m) che il calcolo della commissione era convincente anche grazie alla ragionata esplicazione dei fattori in rapporto alla natura del bene e alle specificità del suo invecchiamento, del suo mercato e dei dati di comparazione;
n) che la stima del valore a metro quadro della commissione era da preferirsi in quanto ancorata ad un recente rogito di comparazione, con il quale la GI si era resa acquirente di beni vicini;
o) che l'indennità di occupazione legittima, non essendo applicabile il d.P.R. n. 327 del 2001, doveva essere determinata avendo riguardo agli interessi legali sulla indennità d'esproprio;
p) che, infine, venendo in rilievo debiti di valuta, non era dovuta la rivalutazione monetaria, ma i soli interessi legali, con decorrenza dalla prima domanda proposta dalla GI.

3. Avverso tale sentenza la CH AN AG ON, nella qualità di cessionaria del credito avente ad oggetto l'indennità di espropriazione e quella di occupazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il curatore del fallimento della GI ha depositato controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (d'ora innanzi, RFI), società incorporante di Tav ha depositato controricorso. PA ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso CH AN AG ON e il curatore del fallimento della GI. Sono state depositate memorie, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., nell'interesse della CH AN AG ON, del PA e del curatore del fallimento GI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di esaminare il ricorso di CH AN AG ON e della curatela del fallimento della GI, si rileva che la prima si qualifica successore a titolo particolare di GI, per gli effetti di cui all'art. 111 cod. proc. civ., essendosi resa cessionaria pro soluto, sino alla concorrenza di nove milioni di euro, oltre interessi e accessori maturati da tale data, del credito della GI, avente ad oggetto le indennità di espropriazione e di occupazione. La curatela, dal canto suo, osserva che, in ogni caso, che l'indicato limite della cessione giustifica la propria legittimazione, dal momento che il valore della causa è indicato in 21.196.328,72 euro. In relazione a tale situazione, osserva la Corte che le questioni di difetto parziale di legittimazione sollevate dai controricorrenti non sono fondate, in quanto la legittimazione all'impugnazione è, nelle ipotesi in esame, concorrente. Questa Corte ha da tempo ritenuto, infatti, che, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e prima della scadenza del termine per la impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che la impugnazione della sentenza spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti essa è stata

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