Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2022, n. 43207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2022, n. 43207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43207
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B A A nato a CITTA DEL MESSICO( MESSICO) il 06/07/1971 DI RUGGIERO BRUNO nato a NAPOLI il 26/09/1974 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile INVITALIA S.p.a., Avv. GRAZIA VOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, rigettarsi i ricorsi e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
letta la memoria del difensore di B A A, Avv. G G D B, il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo dichiararsi il reato estinto per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto B A A e D R B responsabili del reato di cui agli art.110 e 640 bis cod.pen. in quanto, con artifici e raggiri consistiti nel far figurare costi in gran parte fittizi per l'acquisto di attrezzature necessarie alla costituzione di una palestra induceva in errore Invitalia S.p.a che erogava la somma di C 102.755,59 quale finanziamento per l'apertura dell'attività, procurandosi così un ingiusto profitto pari a C 57.005,59 (differenza tra importo erogato a titolo di finanziamento e costi effettivamente sostenuti). Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di B A A, lamentando che:

1.1 dopo aver dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali su cui si era basata la sentenza di primo grado in quanto disposte in altro procedimento non connesso ai sensi dell'arrt. 12 cod.proc.pen., la Corte di appello aveva confermato il giudizio di condanna in base ad un compendio probatorio insufficiente;
in particolare, erano stati valorizzati i pagamenti effettuati dalla Glamour Vogue s.r.l. in favore della Never Surrender (riconducibile a B) e ad Asaro Giuseppe, amministratore della Never Surrender, percettrice dei finanziamenti agevolati erogati da Invitalia S.p.a. e acquirente fittizia delle attrezzature dalla Glamour Vogue, dietro emissione di fatture false, sulla base di un meccanismo di pagamenti mediante una serie di bonifici tra la Never Surrender, la Glamour Vogue e la Italian Diner, i cui costi erano gonfiati al fine di indurre in errore la Invitalia, che avrebbe erogato le somme per finanziare l'avvio della nuova impresa;

1.2 in realtà nessuna truffa era stata posta in essere da parte della Never Surrender, posto che gli stessi tutors di Invitalia, Impastato e D'Arrigo, che si erano recati presso l'azienda finanziata, non avevano riscontrato alcuna anomalia, ma anzi avevano trovato l'attività regolarmente avviata;
inoltre, B non era amministratore della Never Surrender, ma aveva soltanto il 5 % delle quote societarie;

1.3 nessun artificio era stato posto in essere, visto che i beni e le attrezzature acquistati erano effettivamente nella struttura;
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