Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2022, n. 20464
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In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 28386/2021 Numero sezionale 251/2022 Numero di raccolta generale 20464/2022 Data pubblicazione 24/06/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI GUIDO RAIMONDI - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere - Ud. 24/05/2022 - CC ALBERTO GIUSTI - Consigliere - R.G.N. 28386/2021 ALDO CARRATO - Consigliere - Rep. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - IRENE TRICOMI - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28386-2021 proposto da: COMUNE DI F DI T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO PAGLIARI, ENRICO PROST e M SI;
- ricorrente -
contro
PALLADIO TEAM F S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Numero registro generale 28386/2021 Numero sezionale 251/2022 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Numero di raccolta generale 20464/2022 rappresentata e difesa dagli avvocati ENZO ROBALDO e PIETRO Data pubblicazione 24/06/2022 FERRARIS;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3138/2021 del TRIBUNALE di PARMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
1. ― Il Comune di Fornovo di Taro ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, nei confronti di Palladio Team Fornovo S.r.l., in relazione ad un giudizio di opposizione introdotto dalla società nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Parma avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di pagamento della somma di € 510.840,10, quale corrispettivo dovuto dalla medesima società al Comune per il conferimento, nel periodo corrente dall'agosto 2020 al giugno 2021, di rifiuti nella discarica di Monte Ardone, posta nel territorio dello stesso Comune, e gestita dalla società Palladio Team s.r.l., corrispettivo dovuto in forza di una «Convenzione e transazione» stipulata in data 27 maggio 2011 e successivamente integrata con appendice del 27 settembre 2018, in particolare sulla base dell'articolo 3.1 di tale Convenzione, la quale prevede che Palladio Team Fornovo S.r.l. debba versare al Comune un importo complessivo di € 0,0123 oltre IVA, per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica, come risultante dalla sommatoria di voci ivi specificamente individuate. 2. ― L'intimata resiste con controricorso. 3. ― Il Procuratore Generale ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 2 di 7 Numero registro generale 28386/2021 Numero sezionale 251/2022 Numero di raccolta generale 20464/2022 4. ― Il ricorrente ha depositato memoria. Data pubblicazione 24/06/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE 5. ― Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 6. ― Evidenzia il Comune ricorrente che la società opponente a decreto ingiuntivo ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deducendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e che il Tribunale di Parma ha accolto la predetta istanza di sospensione, «ritenuto che la gravità delle eccezioni sollevate dall'opponente, in particolare di difetto di giurisdizione, costituisca grave motivo per accogliere l'istanza». 6. ― Obietta