Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 04019
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Testo completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29775/2019, proposto da: ABBONIZIO ALFONSO, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO FAT- TORE;
-ricorrente -
contro
F P, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruggero Fauro 102,presso lo studio dell’avv. A C , rapp resentato e difeso dall'avv.D F;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 343 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA,pubblicata il 26 / 2 /20 19 . Udita la relazione del cons. R C nella camera di consiglio del 25/5/2022;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento -2 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento degli altri motivi.
FATTI DI CAUSA
A A impugna in cassazione la sentenza che, in acco- glimento dell’appello di P F i, titolare dello «Studio Immobilia- re F», lo ha condannato al pagamento di 20,130,00 euro di provvigioni per attività di mediazione nella compravendita di un im- mobile di proprietà di S P. A tal fine, per quanto rileva ancora in questa sede, F lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano, allegando che l’affare non si era concluso per non avere A dato seguito alla proposta d’acquisto da lui sot- toscritta, già accettata dal venditore. Nel costituirsi in giudizio, Abbo- nizio formulò una serie di difese, tra le quali si rivelò vincente quella dedotta in sede di precisazione delle conclusioni, ove egli eccepì il di- fetto di iscrizione dell’attore all’albo professionale dei mediatoritenuto dalla Camera di Commercio, come requisito del diritto alla provvigio- ne.Infatti, il processo di primo grado si concluse con una sentenza di rigetto, a causa della mancanza di prova della iscrizione dell’attore nel ruolo dei mediatori. Inoltre, il tribunale affermò che comunque l’affare non si era concluso, senza che ciò fosse addebitabile al con- venuto. In appello F ha depositato una registrazione camerale relativa alla sua attività di mediatore, ha eccepito che tale iscrizione e ra stata contestata tardivamente, ha censurato che l’accettazione della propo- sta di acquisto fosse stata ritenuta tardiva ed ha ottenuto pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado. Il ricorsoin cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste F con controricorso, parimenti illustrato da memoria. -3 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c. , si de- duce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/89, per avere la Corte di appello ritenuto inammis- sibile, in quanto tardivamenteproposta nella comparsa conclusionale in primo grado, l’eccezione di mancata prova dell’iscrizione del media- tore nel relativo albo professionale. 1.2. - Il motivo è fondato. S truttura, finalità e singole disposizioni della l. 39/1989 ( che ha modificato la l. 253 /1958 , concernente la di- sciplina della professione di mediatore ) rivelano che l’obbligo legisla- tivo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da n orma imperativa, non derogabile dalla vo- lontà delle parti (così come argomentato anche da l P . M . nelle sue conclusioni). Il contratto di mediazionestipulato in assenza di tale re- quisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 se- condo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato, quindi non soggetta al div ieto di ius novorum in appelloex art. 345 c.p.c.). Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare , oltre che dall’art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi esercitiattività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che ab- biano «diritto allaprovvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruo- li». Sotto questi profili, nulla è mutato dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno. Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit.non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limita- to a disporre che: (a)i servizi di intermediazione commerciale e di af- -4 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. fari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività , corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presenta- re alla camera di commercio;
(b)i richiami al ruolo dei mediatori con- tenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministra- tive (REA). In questo senso, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 3862/2015, 16147/2010. Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che, rispet- toal diritto alla provvigione , l’ i scrizione del mediatore nei registri te- nuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d’ufficioe implica an che che , in pun to di prova, trattandosi di norma imperativa,non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c. Ciò è stato specificamente segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni. Pertanto, da un lato,è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l’iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altrolato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nullità del con- tratto di mediazione, rilevabile d’ ufficio anche in appello, pure in as- senza di contestazione ad opera della controparte (beninteso: entro i limiti segnatidalla formazione progressiva del giudicato). 1.3. - Nel sancire viceversa l’ operatività del principio di non conte- stazione, la sentenza impugnata invoca il precedente di Cass.1568/2013. Il precedente di questa Corte muove dall’affermazione che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di com- mercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudic e, in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. -5 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. Senonché, quando si sposta sul piano dei profili probatori, Cass.1568/2013svolge un discorso che no n si mostra pienamente coeren- te con tali premesse. Lo si riporta per chiarezza nel capoverso se- guente. «Anche in materia di mediazione, relativamente al requisito dell'i- scrizione al ruolo dei mediatori, si può affermare che opera il principio della non contestazione. Nella specie i ricorrenti hanno eccepito la mancanza del requisito […] solo nella comparsa conclusionale del giu- dizio di appello, non assolvendo all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo come imposto dall'art.167 c.p.c., in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'o- nere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Di conseguenza l'atteggiamento difensivo protrattosi per due gradi di giudizio elimina il fatto dall'ambito
-ricorrente -
contro
F P, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruggero Fauro 102,presso lo studio dell’avv. A C , rapp resentato e difeso dall'avv.D F;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 343 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA,pubblicata il 26 / 2 /20 19 . Udita la relazione del cons. R C nella camera di consiglio del 25/5/2022;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento -2 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento degli altri motivi.
FATTI DI CAUSA
A A impugna in cassazione la sentenza che, in acco- glimento dell’appello di P F i, titolare dello «Studio Immobilia- re F», lo ha condannato al pagamento di 20,130,00 euro di provvigioni per attività di mediazione nella compravendita di un im- mobile di proprietà di S P. A tal fine, per quanto rileva ancora in questa sede, F lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano, allegando che l’affare non si era concluso per non avere A dato seguito alla proposta d’acquisto da lui sot- toscritta, già accettata dal venditore. Nel costituirsi in giudizio, Abbo- nizio formulò una serie di difese, tra le quali si rivelò vincente quella dedotta in sede di precisazione delle conclusioni, ove egli eccepì il di- fetto di iscrizione dell’attore all’albo professionale dei mediatoritenuto dalla Camera di Commercio, come requisito del diritto alla provvigio- ne.Infatti, il processo di primo grado si concluse con una sentenza di rigetto, a causa della mancanza di prova della iscrizione dell’attore nel ruolo dei mediatori. Inoltre, il tribunale affermò che comunque l’affare non si era concluso, senza che ciò fosse addebitabile al con- venuto. In appello F ha depositato una registrazione camerale relativa alla sua attività di mediatore, ha eccepito che tale iscrizione e ra stata contestata tardivamente, ha censurato che l’accettazione della propo- sta di acquisto fosse stata ritenuta tardiva ed ha ottenuto pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado. Il ricorsoin cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste F con controricorso, parimenti illustrato da memoria. -3 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c. , si de- duce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/89, per avere la Corte di appello ritenuto inammis- sibile, in quanto tardivamenteproposta nella comparsa conclusionale in primo grado, l’eccezione di mancata prova dell’iscrizione del media- tore nel relativo albo professionale. 1.2. - Il motivo è fondato. S truttura, finalità e singole disposizioni della l. 39/1989 ( che ha modificato la l. 253 /1958 , concernente la di- sciplina della professione di mediatore ) rivelano che l’obbligo legisla- tivo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da n orma imperativa, non derogabile dalla vo- lontà delle parti (così come argomentato anche da l P . M . nelle sue conclusioni). Il contratto di mediazionestipulato in assenza di tale re- quisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 se- condo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato, quindi non soggetta al div ieto di ius novorum in appelloex art. 345 c.p.c.). Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare , oltre che dall’art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi esercitiattività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che ab- biano «diritto allaprovvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruo- li». Sotto questi profili, nulla è mutato dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno. Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit.non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limita- to a disporre che: (a)i servizi di intermediazione commerciale e di af- -4 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. fari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività , corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presenta- re alla camera di commercio;
(b)i richiami al ruolo dei mediatori con- tenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministra- tive (REA). In questo senso, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 3862/2015, 16147/2010. Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che, rispet- toal diritto alla provvigione , l’ i scrizione del mediatore nei registri te- nuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d’ufficioe implica an che che , in pun to di prova, trattandosi di norma imperativa,non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c. Ciò è stato specificamente segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni. Pertanto, da un lato,è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l’iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altrolato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nullità del con- tratto di mediazione, rilevabile d’ ufficio anche in appello, pure in as- senza di contestazione ad opera della controparte (beninteso: entro i limiti segnatidalla formazione progressiva del giudicato). 1.3. - Nel sancire viceversa l’ operatività del principio di non conte- stazione, la sentenza impugnata invoca il precedente di Cass.1568/2013. Il precedente di questa Corte muove dall’affermazione che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di com- mercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudic e, in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. -5 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. Senonché, quando si sposta sul piano dei profili probatori, Cass.1568/2013svolge un discorso che no n si mostra pienamente coeren- te con tali premesse. Lo si riporta per chiarezza nel capoverso se- guente. «Anche in materia di mediazione, relativamente al requisito dell'i- scrizione al ruolo dei mediatori, si può affermare che opera il principio della non contestazione. Nella specie i ricorrenti hanno eccepito la mancanza del requisito […] solo nella comparsa conclusionale del giu- dizio di appello, non assolvendo all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo come imposto dall'art.167 c.p.c., in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'o- nere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Di conseguenza l'atteggiamento difensivo protrattosi per due gradi di giudizio elimina il fatto dall'ambito
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