Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2004, n. 12218
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In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione. Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del 1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione", dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell'art. 15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del 1990.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo Studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO COLLIDÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 54/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/02/01 R.G.N. 816/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/01/04 dal consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 febbraio 2001 la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione emessa dal locale Tribunale del lavoro il 29 febbraio 2000, con cui era stata rigettata la domanda proposta da ET SE, volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità decorrente dal primo gennaio 1996 a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni con l'elevazione delle giornate ai parametri che garantiscono la copertura annua pari a 52 giornate. La Corte territoriale - premesso essere pacifico in fatto che il ET, che era iscritto come coltivatore diretto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri dal 1959 al 1994, aveva svolto negli anni dal 1984 al 1995 anche attività di lavoro dipendente, con conseguente versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti - rilevava che la pensione era stata liquidata dall'Inps nella gestione degli autonomi cumulando i due tipi di contributi;
che la retribuzione pensionabile nell'AGO era stata calcolata sulla base della contribuzione versata senza integrazione a tre giornate a causa della contemporanea presenza di contribuzione quale coltivatore diretto ma ugualmente ripartita nelle 52 settimane di calendario dell'anno agrario. La Corte di Torino negava che la esclusione della integrazione a tre contributi giornalieri fosse dovuta alla erronea interpretazione, da parte dell'Inps, dell'art. 5 comma 4 della legge 153/69, perché detta disposizione stabilisce che l'integrazione
delle giornate agricole "non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera". Nella specie quindi, dovendo il calcolo della retribuzione pensionabile essere effettuato distintamente per ciascuna gestione assicurativa, in conformità a detta disposizione l'integrazione non era stata applicata in relazione alle settimane in cui risultava versata la contribuzione per lavoro dipendente. Avverso detta sentenza il ET propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge 153/69, premettendo la illustrazione del meccanismo di cui alla disposizione citata: i contributi giornalieri relativi a ciascun anno versati nella gestione degli autonomi si ripartiscono in quote uguali fra le settimane comprese nell'anno stesso, attribuendo a ciascuna settimana la cinquantaduesima parte del totale dei contributi spettanti nell'anno, che sarà quindi considerata quale settimana di contribuzione;
le settimane coperte da contribuzione non agricola si sommano, ai fini della misura della pensione, con quelle coperte da contribuzione agricola e qualora il numero dei contributi riferiti ad un determinato anno risulti inferiore a quello che - in base ai rapporti del comma 9 dell'art. 7 legge 638/83 - corrisponde ad un anno di contribuzione, si considera
coperto l'intero anno (l'elevazione della contribuzione è circoscritta alla ricerca della retribuzione pensionabile);
la procedura indicata non si applica peraltro alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione per attività diversa da quella agricola, ossia il divieto di elevazione veniva escluso per evitare una riduzione della retribuzione pensionabile;
ma la esistenza di diversa contribuzione come causa di esclusione per la elevazione figurativa del periodo da valutare, sarebbe strettamente correlata alla legislazione in vigore al momento di emanazione della legge 153/69, allorquando il sistema di calcolo retributivo era riservato unicamente alla gestione dei lavoratori dipendenti, mentre la gestione dei lavoratori autonomi adottava il calcolo contributivo. A quel tempo, peraltro, era consentito il cumulo tra contributi di natura diversa, di talché anche la contribuzione versata come lavoratore dipendente, per effetto del cumulo, confluiva nel calcolo contributivo della gestione;
detto cumulo era stato