Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2023, n. 05233
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De AT TE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Alessandro Caggia, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2022 la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di TE De AT all'Autorità giudiziaria tedesca, per essere stato emesso nei suoi confronti dalla Pretura di Kandel un mandato di arresto europeo in data 3 agosto 2022, al fine di eseguire la pena di mesi dieci di reclusione, irrogatagli con sentenza irrevocabile del 2 giugno 2022 per i reati di concorso nel furto aggravato dalla violenza sulle cose e di guida in stato di ebbrezza alcoolica.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, la violazione di legge per l'omesso esame delle risultanze probatorie che attestavano l'effettivo radicamento del ricorrente sul territorio nazionale, avendo la Corte distrettuale erroneamente rigettato la sua richiesta di esecuzione della pena in Italia sul rilievo che non sarebbe stato offerto alcun elemento indicativo a sostegno dell'esercizio del potere di rifiutarne la consegna allo Stato richiedente. Si pone in evidenza, al riguardo: a) che il ricorrente non solo è cittadino italiano, ma ha dichiarato alla Corte d'appello, nell'udienza del 2 novembre 2022, di aver fatto rientro in Italia, dalla Germania, nel 2020, abitando stabilmente nel suo paese d'origine (Carpignano Salentino), ove tuttora risiede ed esercita un'attività lavorativa come imbianchino;
b) che da qualche mese si era trasferito provvisoriamente in un'altra località (Nepi), per stare vicino ai suoi tre figli ed alla sua ex compagna, ivi residenti, prestando attività lavorativa alle dipendenze di una ditta edile di Fiano Romano;
c) che tali circostanze sono state confermate non solo dall'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora in Nepi e, successivamente, in Carpignano Salentino, ma anche dai relativi controlli, domiciliari e sul luogo di lavoro, svolti dai Carabinieri lungo l'intero arco temporale interessato, senza che alcuna infrazione al riguardo sia stata comunicata.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si lamenta analogo vizio per avere la Corte distrettuale omesso di considerare gli aspetti relativi alla personalità del reo e alla funzione rieducativa della pena, la cui specifica finalità di reinserimento potrebbe risultare compromessa ove la persona richiesta in consegna fosse costretta a subire una detezione carceraria in luoghi distanti dal proprio contesto sociale, affettivo e familiare, avuto riguardo alla attestazione - che il ricorrente non ha potuto produrre nel giudizio di merito, perché rilasciata dalla Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) il giorno stesso dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte d'appello - della continuatività di esercizio dell'attività lavorativa prestata in Italia sin dal momento del suo rientro nel novembre del 2020. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 gennaio 2023 il difensore del De AT, Avv. Alessandro Caggia, ha illustrato, con il corredo di ulteriore documentazione, una serie di argomenti a sostegno della fondatezza dei motivi di impugnazione già dedotti, rimarcando l'esistenza della condizione di uno stabile radicamento del ricorrente sul territorio italiano ed insistendo, conseguentemente, nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. La decisione impugnata si fonda sull'erroneo presupposto che per il cittadino italiano valga la regola del necessario "radicamento"