Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2018, n. 06135
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nunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 11481-2016 proposto da: EQUITALIA SUD SPA in persona del procuratore speciale Dott. A D G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell'avvocato E V, rappresentata e difesa dall'avvocato M R S giusta 2017 procura speciale a margine del ricorso;2594 - ricorrente -contro D'ADAMO PIETRO;- intimato - avverso la sentenza n. 433/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. D S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha chiesto l'accoglimento dei motivi 1-2-3-4 e 5 o in subordi 2- 3 e 5 infondato il 4° motivo;FATTI DI CAUSA Con "ricorso per opposizione all'esecuzione" depositato avanti al Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Manduria, Pietro D'Adamo dette atto di avere ricevuto da Equitalia Pragma s.p.a. alcune intimazioni di pagamento, dedusse la mancanza di idoneo titolo esecutivo a fronte della non avvenuta notifica delle relative cartelle di pagamento ed eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva;in via gradata, chiese l'accertamento di quanto effettivamente dovuto e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni. Equitalia resistette al ricorso, eccependo sia il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. che l'incompetenza per materia del giudice adito, nonché l'inammissibilità dell'opposizione;nel merito, sostenne l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento. Il Tribunale rilevò la carenza di prova circa la notifica delle cartelle di pagamento e dichiarò l'inesistenza dei titoli esecutivi, oltre alla prescrizione dei crediti vantati da Equitalia, condannando l'opposta al risarcimento dei danni nella misura di 900,00 euro. La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto ha dichiarato l'infondatezza delle eccezioni preliminari reiterate da Equitalia, rilevando che le intimazioni di pagamento non contenevano alcuna indicazione in ordine alla natura dei crediti vantati e ritenendo pertanto legittima la proposizione dell'opposizione avanti all'A.G.O. e inapplicabile la norma di cui all'art. 57 D.P.R. n. 602/1973;ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento e ha dichiarato inammissibile la censura concernente la condanna al risarcimento dei danni;ha pertanto confermato la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Pragma), affidandosi a sette motivi illustrati da memoria;l'intimato non svolge attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia «nullità della sentenza per error in procedendo - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 615, 616 e 624 c.p.c. e dell'art. 24 della Costituzione;violazione dell'art. 112 c.p.c. -in relazione all'art. 360, comma I, n. 3) e 4) c.p.c.»: assume la nullità dell'intero procedimento per aver il giudice di primo grado statuito nel merito della controversia «utilizzando le forme ed i termini del giudizio di cognizione sommaria della fase cautelare», giacché non si era limitato a pronunciare sull'istanza di sospensione e a dare disposizioni per l'instaurazione del giudizio di merito, ma aveva deciso la controversia con sentenza definitiva, «in violazione delle forme e delle disposizioni processuali poste dal Legislatore a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo».
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