Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/11/2019, n. 29081

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/11/2019, n. 29081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29081
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 19393-2017 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E ABRUZZO, AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE (già AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA E GAETA), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, MERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatisi in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrenti -

contro

TOTALERG S.P.A., RAFFINERIA DI ROMA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, VIA A.

DEPRETIS

86, presso lo studio dell'avvocato P C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M I;

- controricorrenti -

avverso il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA depositato il 07/02/2017 decisorio del ricorso straordinario, nonché avverso il parere del CONSIGLIO DI STATO del 23/03/2016, numero affare 1534/2015 - n. 2043/2016, facente parte integrante del medesimo decreto. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2019 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati D D G per l'Avvocatura Generale dello Stato e M I in proprio e per delega dell'avvocato Pietro Cava sola.

Fatti di causa

. La s.p.a. TotalErg e la s.p.a. Raffineria di Roma proposero ricorso straordinario al capo dello Stato contro il decreto col quale il Presidente dell'allora Autorità portuale di Civitavecchia, in base a un parere della direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aveva disposto l'aumento della tariffa unitaria della sovrattassa per ogni tonnellata di merce sbarcata e imbarcata, sia essa sfusa o in colli, nei porti compresi nella circoscrizione della medesima autorità portuale. Ric. 2017 n. 19393 sez. SU - ud. 24-09-2019 Il ricorso straordinario è stato accolto in base al parere conforme del Consiglio di Stato. E ciò perché si è ritenuto che non fossero stati indicati, né in termini previsionali, né con riferimento a consuntivi di spese in precedenza sostenute, gli oneri obiettivamente verificabili la cui determinazione quantitativa è stata rimessa all'atto di programma delle opere specifiche per la realizzazione delle quali l'Autorità ha inteso reperire risorse con l'aumento in questione. Contro questa decisione propongono ricorso le amministrazioni in epigrafe, che articolano in un unico motivo svolto in più subcensure, cui replicano le società con controricorso, che illustrano con memoria. Ragioni della decisione. 1.- Le amministrazioni ricorrenti denunciano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della sussistenza della competenza giurisdizionale esclusiva del giudice tributario a conoscere della controversia;
denunciano per conseguenza la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8° co., del codice del processo amministrativo e degli artt. 2, 7 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. E ciò in base all'affermata natura tributaria del rapporto instaurato tra l'Autorità portuale e le società odierne controricorrenti. 2.- Il ricorso è inammissibile. Queste sezioni unite hanno già avuto occasione di chiarire (Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10414;
conf., Cass., sez. un., 30 gennaio 2019, n. 2754) che la parte che propone ricorso straordinario al capo dello stato allega, come indefettibile presupposto, la giurisdizione del giudice amministrativo;
sicché, se la controparte non eserciti l'opposizione ex art. 48 del c.p.a. né contesti la sussistenza dì tale presupposto, quest'ultima non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111 cost., 8 0 comma, e art.362 c.p.c. contro il decreto del Presidente della Repubblica che abbia Ric. 2017 n. 19393 sez. SU - ud. 24-09-2019 p deciso il ricorso su conforme parere del consiglio di stato reso sull'implicito (come nella specie) o esplicito presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato. 3.- Le spese seguono la soccombenza.
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