Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/11/2022, n. 43275

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/11/2022, n. 43275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43275
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHECCHIN DANIELE nato a PORDENONE il 02/12/1980 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
i

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. D C ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in data 22 dicembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Pordenone in data 24 febbraio 2020 in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno, contestato come commesso il 10 gennaio 2017. 2. Il ricorrente articola sette motivi. Con il primo denuncia violazione di legge processuale in ordine alla citazione a giudizio in appello, eseguita una prima volta a un indirizzo e a un nominativo errato e rinnovata a seguito di eccezione difensiva, ma senza il rispetto del termine dilatorio di venti giorni. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della revisione periodica dell'etilometro. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per avere ritenuto onere della difesa, anziché del pubblico ministero, quello di provare il malfunzionamento dell'apparecchio. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione a proposito della legittimità e dell'attendibilità dell'etilometro. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo all'asserzione della Corte di merito circa l'irrilevanza dell'annotazione dell'assenza di lesioni neurologiche sul referto del C. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge quanto al diniego della particolare tenuità del fatto. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge quanto al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente ha altresì, da ultimo, fatto pervenire memoria in cui insiste nei motivi d'impugnazione e nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
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