Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2007, n. 1184

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L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2007, n. 1184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1184
Data del deposito : 19 gennaio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SACET NOLEGGI & TRASPORTI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. AS ZO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato CAROLI ENRICO, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SALVINI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
EUROBASE SRL;

- intimato -

e sul 2^ ricorso n 00361/04 proposto da:
EUROBASE SRL, in persona dell'amministratore delegato Dr. Serena Luca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALÒ, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO MANILDO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
SACET NOLEGGI TRASPORTI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. AS ZO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SALVINI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 6696/03 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 21/07/03;
rg. 1194 9/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito l'Avvocato ENRICO CAROLÌ;

uditi gli Avvocati MAURIZIO CALÒ ed ENRICO CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione dei ricorsi:
accoglimento del 1^ motivo con il rigetto del 2 ricorso principale;

rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Torino ha confermato il decreto opposto, col quale aveva ingiunto ad EU s.r.l. di pagare a ET Noleggi e Trasporti s.r.l. la somma di Euro 384,24, oltre interessi e spese, ed ha condannato ET a pagare ad EU la somma di Euro 620,79, di cui Euro 309,87 richiesti a titolo di restituzione del deposito cauzionale costituito all'atto della stipula del contratto di noleggio di un prefabbricato.
Avverso la decisione ET ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi.
EU ha resistito con

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