Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2018, n. 25754

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Massime1

In regime di comunione legale tra i coniugi, l'atto di straordinaria amministrazione costituito dal conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale, posto in essere da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la persistente efficacia dell'atto di conferimento del locale commerciale conteso, compiuto dal coniuge in favore di una società in nome collettivo, all'atto della sua regolarizzazione, senza la partecipazione della moglie, poiché quest'ultima non aveva esercitato l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 184 c.c., decorrente dal decesso del coniuge e dal conseguente scioglimento della comunione legale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2018, n. 25754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25754
Data del deposito : 15 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

25754/2 0 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli ill.mi signori magistrati OGGETTO: dott. F M - Presidente proprietà R.G.N.: 6949/2014 dott. S G Consigliere Cron.: 25754 dott. V C - Consigliere dott. U B . Consigliere Rep.: dott. L A - Consigliere rel. Ud. 17/4/2018 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA C.U ˚C.i. sul ricorso n. 6949 - 2014 R.G. proposto da: GENTILINI PIETRO - c.f. GNTPTR66C26H501V - GENTILINI PAOLA - c.f. GNTPLA69E53H501W - MONTI ELENA - c.f. MNTLNE41C65H501E -elettivamente domiciliati in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Mario Lepore e dell'avvocato G L che congiuntamente e disgiuntamente li rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTI

contro

- p.i.v.a. 00979621000 PANIFICIO FORTUNA di E G s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato U M ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Prati degli Strozzi, n. 21, presso lo 679/18 studio dell'avvocato A S. 1 CONTRORICORRENTE - RICORRENTE INCIDENTALE H avverso la sentenza della corte d'appello di Roma n. 5818 dei 1/30.10.2013, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 17 aprile 2018 dal consigliere dott. L A, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale, udito l'avvocato Maria Romana Ciliutti, per delega dell'avvocato G L, per i ricorrenti, udito l'avvocato U M per la controricorrente, FATTI DI CAUSA Con atto in data 4.5.2006 la s.n.c. "Panificio Fortuna di E G" citava a comparire dinanzi al tribunale di Roma P G, P G ed Elena M. Esponeva che M G e C G, quest'ultimo coniugato con E M sin dal 12.1.1964, esercenti in società di fatto dal 28.9.1972 - condotti in locazione in Roma, alla via attività di panificazione nei locali Tagliamento, nn. 62, 64, 66 e 68, avevano provveduto all'acquisto per la quota di ½ ciascuno dei medesimi locali con rogito del 21.7.1983;
che successivamente, con rogito del 25.9.1984, Massimo e C G avevano atteso alla regolarizzazione della società di fatto in società in nome collettivo, così dando seguito ad una precedente scrittura privata del 29.6.1981. Esponeva altresì che in data 8.2.2002 era deceduto C G ed in data 19.2.2002 il coniuge E M aveva rinunciato all'eredità, sicché la quota del 50% del capitale sociale del "Panificio Gentilini" s.n.c., di spettanza del de cuius, si era devoluta ai figli, P e P G. 2 Esponeva inoltre che con rogito del 23.9.2004 E M aveva donato in pari misura ai figli P e P G la quota di 14, di cui si era assunta proprietaria, della piena proprietà dei locali di via Tagliamento, sicché i donatari se ne affermavano proprietari per la quota complessiva di 4/8, di cui 2/8 in virtù di successione ex lege del padre, C G. Esponeva tuttavia che l'inclusione dei locali di via Tagliamento nella situazione patrimoniale della società predisposta ai sensi della legge n. 947/1982 e richiamata espressamente nel rogito in data 25.9.1984 di regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. dava ragione della univoca volontà degli allora soci di conferire e ricomprendere nel patrimonio sociale la piena ed integrale proprietà del complesso immobiliare sede dell'attività dell'impresa societaria. Chiedeva quindi accertarsi e darsi atto che i locali in Roma, alla via Tagliamento, nn. 62, 64, 66, 68, fossero di sua piena ed integrale proprietà. Si costituivano P G, P G ed E M. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda e per la conferma in capo a P e P G della proprietà, per la quota di ¼ ciascuno, dei locali di via Tagliamento;
formulavano domande riconvenzionali in via subordinata e/o autonoma. Con sentenza n. 6353/2008 l'adito tribunale, tra l'altro, rigettava le domande della società attrice. La s.n.c. "Panificio Fortuna di E G" proponeva appello. Resistevano P G, P G ed E M;
instavano per il rigetto del gravame e per la conferma in capo a P e P G della proprietà, per la quota di ¼ ciascuno, dei locali contesi;
in via subordinata esperivano appello incidentale. 伪 3 Con sentenza n. 5818 dei 1/30.10.2013 la corte d'appello di Roma - per quel che rileva in questa sede - accoglieva in parte il gravame principale ed in parziale riforma della gravata sentenza dichiarava i locali di via Tagliamento, nn. 62, 64, 66, 68, di proprietà della società appellante nella misura del 75%;
rigettava le domande di cui all'appello incidentale subordinato di parte appellata. Evidenziava la corte che l'atto di regolarizzazione della originaria s.d.f. in s.n.c., includente nel patrimonio della società regolarizzata pur gli immobili acquistati in precedenza, aveva valenza di atto di conferimento, con efficacia incrementativa, degli stessi cespiti nel patrimonio della s.n.c.. Evidenziava ulteriormente che ai sensi dell'art. 228 della legge di riforma del diritto di famiglia la quota di ½ della proprietà dei locali di via Tagliamento doveva reputarsi acquistata da C G, col rogito del 21.7.1983, in regime di comunione legale con la moglie;
che era da escludere che il conferimento nella s.n.c., all'atto della regolarizzazione dell'iniziale s.d.f., avesse riguardato pur la quota di 14 di spettanza di E M;
che non era pertinente il riferimento all'art. 178 cod. civ., atteso che per la quota di spettanza della M l'immobile non poteva costituire "bene destinato all'esercizio dell'impresa", siccome estraneo al patrimonio della società. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P G, P G ed E M;
ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. La s.n.c. "Panificio Fortuna di E G" ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. I ricorrenti hanno depositato memoria. 4 Del pari ha depositato memoria la controricorrente s.n.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 522 e 542, 2° co., cod. civ.. Deducono che la corte di merito ha assunto che a seguito della morte di C G e della rinuncia alla sua eredità da parte del coniuge, Elena M, la quota di ¼ di spettanza del de cuius sui locali di via Tagliamento si è devoluta ai figli, P e P;
che ha assunto al contempo che costoro, in quanto altresì donatari della quota di ¼ di pertinenza della madre, sono titolari della quota di 12 dei medesimi locali. Deducono quindi che la corte distrettuale, allorché ha dichiarato in dispositivo il "Panificio Fortuna” proprietario per la quota dei ¾ anziché per la quota di ½, ha opinato in violazione delle surriferite disposizioni codicistiche. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono le stesse circostanze addotte con il primo motivo di ricorso. Deducono quindi che la corte distrettuale, allorché ha dichiarato in dispositivo il "Panificio Fortuna" proprietario per la quota dei ¾ anziché per la quota di 1/2, ha statuito in palese contrasto con la motivazione. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° Co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che la corte territoriale ha erroneamente interpretato il rogito per notar P R del 25.9.1984, allorché ha reputato che in forza del 5 medesimo atto la proprietà dei locali di via Tagliamento è stata trasferita da C e M G alla s.n.c. oggetto della regolarizzazione. Deducono segnatamente che nessuna manifestazione di volontà

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