Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2023, n. 19975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2023, n. 19975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19975
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL EF nato a [...] il [...] LL CO nato a [...] il [...] CA IC nato a [...] il [...] VO IT nato a [...] il [...] GN SE nato a [...] il [...] DE BA BI nato a [...] il [...] DE DI SA nato a [...] il [...] DE ME ER nato a [...] il [...] DE AN TO nato a [...] il [...] DI BA MI nato a [...] il [...] EN NN nato a [...] il [...] SA IU nato a [...] il [...] GE SE nato a [...] il [...] IO IT nato a [...] il [...] LA SE nato a [...] il [...] AS TO nato a [...] il [...] RU IC nato a [...] il [...] ES CC nato a [...] il [...] IN ET YA nato a [...] il 11/1.0/1987 SS IN nato a [...] il [...] IN IC nato a [...] il [...] ED IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati De NT, LO e CH e la declaratoria di inammissibilità di tutti i restanti ricorsi;
letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente LE RD dall'avv. Raffaele Mascolo, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso;
uditi l'avv. GI RN per il ricorrente IC TA, l'avv. Dario Vannetiello per il ricorrente SE NE, l'avv. Luciano Marchianò per i ricorrenti ST RU, BE De EO, LE RD, TO GI e, in sostituzione dell'avv. Fortunato Rendiniello, per il ricorrente NO Di RI, l'avv. Fabio Schino per i ricorrenti SE NE e RI CH, i quali hanno insistito per l'éaccoglimento delle conclusioni dei ricorsi;
l'avv. Marchianò, con riguardo alla posizione di BE De EO, ha inoltre richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A6, per mancanza di querela, e, in subordine, lo stralcio della sua posizione onde verificare l'esistenza della condizione di procedibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte d'appello di RI ha nel complesso parzialmente confermato la pronuncia emessa all'esito del giudizio abbreviato dal g.u.p. di RI nei confronti, tra gli altri, degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: alcuni, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di reati-fine;
altri soltanto di reati in materia di stupefacenti;
altri ancora (anche) per reati contro il patrimonio, in materia di armi e per tentato omicidio. Per quanto qui rileva, nei confronti degli odierni ricorrenti (alcuni dei quali avevano in appello in tutto od in parte rinunciato ai motivi) la Corte territoriale: ha applicato in taluni casi la pena concordata;
ha talvolta parzialmente accolto i motivi di appello riducendo le pene inflitte, riconoscendo circostanze attenuanti ovvero escludendo aggravanti, riconoscendo il vincolo della continuazione con reati già giudicati, oppure riqualificando alcuni reati in materia di stupefacenti come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup.;
ha per altri imputati integralmente confermato le statuizioni della sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto personalmente ricorso TO ON (lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata) e CO LE NN (lamentando il mancato contenimento della pena nei minimi edittali). A mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, altri 20 imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di seguito indicati.

3. Con unico motivo di ricorso, ST RU lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio determinato a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati sub iudice ed il reato giudicato con altra sentenza divenuta definitiva. Nell'effettuare quell'operazione -‘ si allega - la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per cui aveva ritenuto congruo stabilire la pena base di nove anni di reclusione per il più grave reato e determinare l'aumento a titolo di continuazione per i reati satelliti sub iudice nella misura indicata dal g.u.p.

4. Con il primo motivo del ricorso proposto da RA CA, si lamenta il vizio di motivazione per la mancata derubricazione del reato di cui al capo BC8 come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s., essendosi operata una valutazione in malam partem delle conversazioni intercettate, benché non vi fosse prova della quantità di stupefacente oggetto di accordo.

4.1. Con il secondo motivo, in relazione alla contestazione del capo C5, si deduce il vizio di motivazione, non essendovi prova del concorso del CA per molte delle cessioni contestate, potendo questo sussistere per un solo episodio, senza che peraltro potessero valorizzarsi, in quanto prive di riscontri, le dichiarazioni del correo TR, la cui responsabilità era stata peraltro affermata anche per fatti ai quali CA è stato invece ritenuto estraneo.

4.2. Con il terzo motivo si lamenta che sia stata riconosciuta la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 13 valorizzandosi la ritenuta responsabilità in un solo reato-fine peraltro neppure caratterizzato da elementi che di regola ricorrono negli stabili rapporti illeciti di compravendita di droga con sodalizi criminali - senza che fosse adeguatamente argomentata la affectio societatis e nonostante deponessero in senso contrario le dichiarazioni del correo TR, che la Corte territoriale aveva ignorato.

5. Con quattro distinti motivi di ricorso - gli ultimi due subordinati - IC TA deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai seguenti profili.

5.1. Si lamenta innanzitutto - anche con la memoria contenente motivi aggiunti, datata 14 gennaio u.s. - la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo, illegittimamente ed illogicamente affermata in base a presunzioni e congetture fondate sul fatto che egli avrebbe interagito nello smercio di stupefacenti con alcune persone ritenute partecipi del sodalizio, che avrebbe operato alle dipendenze di un soggetto (chiamato "Mino il biondo" che, pur indicato quale figlioccio del promotore CA, non era imputato dell'associazione) e sulla considerazione che, occupandosi di furti per il glan CA (senza che, tuttavia, gli fosse mai stata contestata l'appartenenza a quell'associazione), è impensabile che non si occupasse per il clan anche dell'attività di spaccio di stupefacenti cui era dedito. Si erano illogicamente svalutate le contrarie dichiarazioni rese da diversi collaboratori, ed in particolare da SE e EL, attribuendosi invece fede a quelle di collaboratori estranei al sodalizio che parlavano soltanto "per sentito dire".

5.2. In secondo luogo, ci si duole della mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. degli addebiti contestati ai capi da C4.1 a C4.4 e C4.e, sull'illegittimo ed illogico rilievo della pluralità e sistematicità delle condotte.

5.3. Con il terzo motivo ci si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante dell'associazione armata in difetto di prova di effettiva conoscenza o concreta prevedibilità della disponibilità di armi.

5.4. Con il quarto motivo si contesta la ritenuta impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'erroneo rilievo che sarebbe ostativa la contestata recidiva reiterata, pur fondata su una condanna divenuta definitiva successivamente alla consumazione del reato associativo, e della mancata riduzione degli aumenti di pena per la continuazione.

6. Con il primo motivo di ricorso, SE NE lamenta l'assenza di motivazione sulle doglianze proposte con l'appello in relazione al reato di detenzione illegale di arma di cui al capo D14. Erroneamente - allega il ricorrente - la Corte territoriale aveva ritenuto che quel capo non fosse stato oggetto d'impugnazione, avendolo invece l'appellante trattato unitamente ai motivi svolti con riguardo al pressoché identico capo D2. 6.1 Con il secondo motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato in materia di stupefacenti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., essendosi ritenuta ostativa la quantità di stupefacente senza considerare che una parte era destinata al consumo personale.

6.2 Con l'ultimo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla conferma degli aumenti di sei mesi di reclusione ciascuno per i due reati in materia di armi.

7. Con il primo motivo di ricorso, IO De RI deduce la violazione dell'art. 73, comma 4, t.u.s. per aver la Corte territoriale omesso di esaminare in modo più analitico il reato ascritto al ricorrente, limitandosi a rilevare che vi era stata rinuncia ai motivi di ricorso.

7.1 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di mera equivalenza effettuato tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva.

8. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione, LE RD si duole della 1Z' affermazione di MA,/ responsabilità per il reato di tentato omicidio quale mandante. Si osserva che, nonostante la parziale rinuncia ai motivi di appello, egli avrebbe dovuto essere assolto da quel reato, nei suoi confronti ritenuto soltanto in relazione all'ammissione degli addebiti da parte di RI CH e IC LO 9. Con unico motivo di ricorso, BE De EO deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale indicato le ragioni della determinazione della pena inflitta in dieci anni di reclusione.10. Con unico motivo di ricorso, TO De NT lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per esserne stata affermata la responsabilità sulla base di mere conversazioni intercettate dal contenuto criptico, non solo non fornite di riscontri, ma smentite dalle dichiarazioni del collaboratore SE, contraddittoriamente non creduto sul punto pur essendo lo stesso stato ritenuto in linea generale attendibile dai giudici di merito. Incorrendo in ulteriore contraddizione, la

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