Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2022, n. 18165

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2022, n. 18165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18165
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28958/2016 R.G. proposto da: EDILGRAZIANI SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FLAMINIA

135, presso lo studio dell’avvocato G P (GMMPLG67B19A345I) che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

EQUITALIA GERIT SPA, FALLIMENTO EDILGRAZIANI SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6445/2016 depositata il 02/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere P C. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28958/2016 Numero sezionale 2095/2022 RILEVATO CHE: Numero di raccolta generale 18165/2022Data pubblicazione 06/06/2022 - la Edilgraziani s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 2 novembre 2016 e notificata il successivo 9 novembre, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva revocato il suo fallimento, ha confermato la sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti;
- il giudice di appello ha accolto il gravame della curatela evidenziando, in primo luogo, che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Frosinone non richiedeva una nuova audizione del debitore a seguito della declinazione della competenza da parte del Tribunale di Cassino presso il quale le istanze di fallimento erano state presentate e presso il quale aveva avuto luogo l’audizione del debitore;
- in secondo luogo, ha ritenuto che sussistesse lo stato di insolvenza della società, avuto riguardo agli elementi istruttori acquisiti;
- il ricorso è affidato a cinque motivi;
- gli intimati Fallimento della Edilgraziani s.r.l. e Equitalia Gerit s.p.a. non spiegano difese;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di difesa e della regola che impone di valutare le prove, avuto riguardo all’incompletezza del fascicolo di secondo grado in quanto carente del fascicolo di parte di primo grado;
- il motivo è inammissibile, in quanto muove da un presupposto fattuale, relativo al mancato rinvenimento nel fascicolo d’ufficio custodito nella cancelleria della Corte di appello del fascicolo di primo grado e alla (dedotta) deliberazione da parte di questo giudice sul gravame interposto senza esaminare gli atti ivi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28958/2016 Numero sezionale 2095/2022 contenuti, di cui non vi è evidenza né nella sentenza impugnata, né Numero di raccolta generale 18165/2022Data pubblicazione 06/06/2022 in atti del giudizio indicati dalla parte;
- in ogni caso, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto aliunde la conoscenza del contenuto di tale documento (cfr. Cass., ord., 30 marzo 2022, n. 10164;
Cass., ord., 4 aprile 2019, n. 9498);
- con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 15 l.fall., nonché del principio di affidamento e buona fede processuale, per aver la sentenza impugnata ritenuto che non vi fosse necessità di una sua nuova audizione dinanzi al Tribunale di Frosinone, in ragione dell’avvenuto espletamento dell’incombente dinanzi al Tribunale di Cassino (che, poi, aveva declinato la sua competenza), benché le originarie istanze di fallimento erano state rinunciate ed era sopravvenuta una nuova istanza di fallimento, proposta dalla S.R.T., in relazione alla quale la società non era stata ascoltata;
- con il terzo motivo prospetta analoga censura sotto il diverso parametro della violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 342 e 345 c.p.c.;
- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
- ai sensi dell’art. 15, l.fall., nella formulazione, applicabile al caso in esame, antecedente alle modifiche operate con i successivi interventi (d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e d.l. 18 gennaio 2012, n. 179), l’esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore nella fase anteriore alla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28958/2016 Numero sezionale 2095/2022 dichiarazione di fallimento richiede che questi sia convocato e Numero di raccolta generale 18165/2022Data pubblicazione 06/06/2022 sentito dal Tribunale ovvero dal giudice delegato sì da essere posto in condizione di replicare all’istanza di fallimento spiegando ogni opportuna difesa;
- al debitore cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge non devono, tuttavia, essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (cfr., da ultimo, Cass., ord., 10 febbraio 2021, n. 3189);
- sotto altro aspetto, si osserva che il principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare, desumibile dall’art. 9 bis, l.fall. nella parte in cui prevede che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, la procedura fallimentare «prosegue» dinanzi al tribunale dichiarato competente, con salvezza degli effetti degli atti precedentemente compiuti, ma affermato anche sotto il vigore della previgente disciplina (cfr. Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26619), sebbene espresso con riferimento al caso di dichiarazione di incompetenza resa dal giudice dell’impugnazione, può trovare applicazione anche laddove, come nel caso in esame, la dichiarazione di incompetenza sia stata resa dal Tribunale dinanzi al quale è stato instaurato il procedimento, a seguito della presentazione del ricorso da parte del creditore istante, all’esito della fase cd. prefallimentare, avuto riguardo alla continuazione e persistenza del procedimento originariamente incardinato (cfr., su tale ultimo aspetto, Cass., Sez. Un., 1° agosto 1994, n. 7148);
- i riferiti principi conducono ad escludere la necessità di una nuova audizione del debitore, già sentito dal Tribunale adito per primo, dinanzi al Tribunale dinanzi al quale il procedimento è proseguito a seguito della dichiarazione di incompetenza del predetto giudice;
F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28958/2016 Numero sezionale 2095/2022 - tale conclusione va tenuta ferma anche nel caso in cui, come Numero di raccolta generale 18165/2022Data pubblicazione 06/06/2022 sembra essere avvenuto nel caso in esame, il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso, atteso che il ricorrente non deduce di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata (cfr., altresì, Cass., ord., 7 gennaio 2016, n. 98;
Cass. 6 novembre 2013, n. 24968);
- né vale l’argomentazione secondo cui la ricorrente confidava nell’archiviazione del procedimento atteso che gli originari ricorrenti avevano desistito dall’iniziativa;
- infatti, si osserva che la ricorrente non poteva ragionevolmente fare affidamento sull’archiviazione del procedimento per rinuncia degli originari ricorrenti, in quanto per l’appunto era sempre possibile, fino all'emissione del provvedimento da parte dell'ufficio competente, l'inserimento di altre istanze, anche d’ufficio ex art. 6, l.fall., nella versione all’epoca vigente;
- con il quarto motivo la società si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, consistente nell’inesistente o meramente apparente motivazione in ordine al rapporto tra il procedimento instaurato presso il Tribunale previamente adito, le istanze di desistenza ivi depositate, il procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Frosinone e l’istanza di fallimento ivi depositata;
- il motivo è inammissibile, in quanto la circostanza asseritamente non esaminata non riveste carattere decisivo, avuto riguardo alla inconcludenza delle desistenze depositate nel corso del procedimento per le suindicate ragioni;
- con l’ultimo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, consistente nell’inesistente supporto motivazionale alla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28958/2016 pronuncia di merito di conferma del fallimento nella parte in cui ha Numero sezionale 2095/2022Numero di raccolta generale 18165/2022 omesso di considerare che la società non era stata messa in Data pubblicazione 06/06/2022 condizione di difendersi sull’istanza di fallimento presentata dalla SRT;
- il motivo è inammissibile, in quanto non indica specificamente alcun fatto materiale il cui esame sarebbe stato omesso, risolvendosi nella critica della sentenza per non aver il Tribunale di Frosinone disposto una sua nuova audizione;
- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
- nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva spiegata dalle parti vittoriose;
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