Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2015, n. 20727

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L'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 9 bis, comma 3, del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. nella l. n. 608 del 1996, di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro appena instaurato, costituisce un adempimento distinto, rispetto all'obbligo di comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione ai competenti uffici di collocamento (ora Centro territoriale per l'impiego), previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del medesimo d.l., che, in caso di violazione, va autonomamente sanzionato in quanto, a differenza del secondo, diretto ad assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, mira solo a tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2015, n. 20727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20727
Data del deposito : 14 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITTI IR D TE ESEN B TE EN 20727.15 ES NE AULA 'B' ZIO RA T IS G RE E T SEN Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 29078/2012 Cron. 20727 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 01/07/2015 Dott. PAOLO STILE PU - Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere Dott. MATILDE LORITO Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29078-2012 proposto da: SOCIALI C. F.MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE 80224030587, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA già Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui 2015 Uffici domiciliano, ope legis, in ROMA alla VIA DEI 3014 PORTOGHESI n. 12;
ricorrenti -

contro

AP CO C.F. [...], AUTOTRASPORTI N.C.V. SCARL C.F. 00516130374;
intimati Nonché da: 4 4 AUTOTRASPORTI N.C.V. SCARL C. F. COOPERATIVA [...],00516130374, IN CO C.F. elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI 1 RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA UBALDINI DUGATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI C. F. 80224030587, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA già Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna;
intimati avversO la sentenza n. 1381/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/03/2012 R.G.N. 1580/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l'Avvocato BOER PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ricorso incidentale. j principale, rigetto del Udienza del 9.1.2015, causa n. 21 R.G. 29078/12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FE NI e la Coop. Autotrasporti N.C.V. Scarl proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro di Bologna in relazione al verbale del 25.10.1996 perché, in violazione dell'art. 1 L. n. 1369/1960, avevano fatto eseguire lavori di facchinaggio alla Cooperativa All service in virtù di un contratto di appalto illegittimo posto che il vero datore di lavoro erano risultati gli appaltanti. Veniva comminata la sanzione prevista all'art. 9 bis comma terzo L.

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