Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2011, n. 5544

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2011, n. 5544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5544
Data del deposito : 9 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F R - Presidente -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9955/2007 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
A M D A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENEDETTO CROCE NN. 66/68 SC. C, presso lo studio dell'avvocato V C, rappresentata e difesa dall'avvocato DE PASQUALE F, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 280/2006 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 29/03/2006 R.G.N. 1810/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato NOVIELLO GIUSTINA;

udito l'Avvocato DE PASQUALE FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. PREMESSO IN FATTO


1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Messina ha confermato, rigettando l'impugnazione del Ministero della giustizia, la decisione del Tribunale di Patti n. 1025/2003, che, in accoglimento della domanda di Maria Domenica Adalgisa Alosi, cancelliere con inquadramento in Area C, posizione economica C/2, ai sensi del CCNL comparto ministeri 1998-2001, aveva ordinato all'amministrazione di procedere ad "interpello", ai fini delle richieste di trasferimento, per tutti i posti vacanti di cancelliere C/2 presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello, senza riservarli alle procedure c.d. di "assestamento" del personale già in servizio e inquadrato nella posizione C/2 a seguito di procedura di riqualificazione.


2. La dipendente, che aveva presentato domanda di trasferimento per alcune sedi comprese nel distretto indicato, contestava la conformità dell'operato dell'amministrazione all'obbligo, assunto con l'art. 19 dell'accordo per la mobilità del personale 28.7.1998, di procedere all'assestamento del personale in servizio prima di assumere vincitori di pubblici concorsi, atteso che, con il bando di selezione 21.5.2001 per la copertura di posti di cancelliere C/2 mediante corsi di riqualificazione, riservati al personale in servizio con inquadramento in C/1, aveva accordato precedenza assoluta ai vincitori, così destinando tutte le sedi disponibili al personale cui la qualifica sarebbe stata attribuita all'esito della detta procedura.


3. L'assunto dell'Alosi è stato condiviso dal giudice dell'appello sul rilievo che le parti stipulanti l'accordo sulla mobilità non avevano voluto limitarne l'applicazione alle nuove assunzioni, escludendo le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori. Tale risultato interpretativo è giustificato dalla sentenza con le seguenti argomentazioni: a) all'epoca di stipulazione dell'accordo non esistevano previsioni relative a selezioni di personale interno, introdotte solo con il CCNL comparto Ministeri 16.2.1999;
b) emergeva dall'accordo l'intento di privilegiare le aspirazioni del personale già in servizio, valorizzando l'anzianità nel ruolo e nelle funzioni per la copertura di posti vacanti;
c) nella nozione giuridica di "pubblico" concorso rientrano anche le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori e tale rilievo suffragava l'interpretazione estensiva dell'accordo.


4. La cassazione della sentenza è domandata dall'amministrazione della giustizia con ricorso per un unico motivo;
resiste con controricorso i dipendenti.
RITENUTO IN DIRITTO


1. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c., e segg.) in relazione all'accordo sindacale 28.7.1998, unitamente a vizi della motivazione, si evidenzia: il chiaro significato risultante dalle parole adoperate (assunzione di vincitori di "pubblici concorsi") e la disomogeneità del concorso pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell'ambito dell'area professionale di inquadramento;
l'inammissibilità di applicazione analogica dell'impegno assunto con l'accordo a fattispecie del tutto diversa, implicante diverse ed autonome scelte organizzative e negoziali;
la mancata considerazione dei comportamenti tenuti dai sindacati, confermativi dell'interpretazione restrittiva, conforme all'intento di non considerare vacanti le sedi presso le quali già prestava servizio il personale che aveva ottenuto la progressione da C/1 a C/2. Il motivo è concluso con un quesito di diritto articolato in 10 punti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi