Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2021, n. 668
Sentenza
29 settembre 2021
Sentenza
29 settembre 2021
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Massime • 1
In tema di "patteggiamento in appello", è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo.(In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo).
Sul provvedimento
Testo completo
0066 8-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2376/2021 Presidente - EDUARDO DE GREGORIO -UP 29/09/2021 IRENE SCORDAMAGLIA R.G.N. 3171/2021 ELISABETTA MARIA MOROSINI PAOLA BORRELLI Relatore GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. SALVATORE CALANDRA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata emessa l'11 giugno 2020 dalla Corte di appello di Genova, che - su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha riformato quoad poenam (con applicazione della pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa) la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato NT SA per diversi furti aggravati.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la difformità tra l'accordo raggiunto sulla pena e quella cristallizzato in sentenza. In particolare, in udienza, l'imputato aveva concordato l'applicazione, per i reati sub 7) e 10), di una pena di tre mesi di reclusione ciascuno, mentre in sentenza la Corte territoriale, riferendosi ad una comunicazione informale del difensore, aveva stimato applicabile, per i predetti addebiti, la pena detentiva di mesi quattro e giorni quindici di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Prima di dare conto delle ragioni per le quali il Collegio ha respinto il ricorso, appare opportuno illustrare la sequenza procedimentale che si apprezza dagli atti. Con messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 settembre 2020 indirizzati dal difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Salvatore Calandra, al consigliere relatore del Collegio di appello dinanzi al quale si sarebbe celebrato, l'11 giugno 2020, il processo di appello, il professionista