Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2022, n. 05132
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16604-2021 proposto da: BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) DAC, incorporante per fusione della società Bank of New York Mellon Investment Servicing (International) Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO VENETO
54, presso lo studio dell'avvocato ANDREA D'ONGHIA, che la F i r m a t o D a : M A R U L L I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 9 1 d 1 7 d f a 7 b a 3 b 1 c e c 2 1 a 0 9 0 a 2 0 5 d c - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 16604/2021 Numero sezionale 4/2022 Numero di raccolta generale 5132/2022 rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FABIO
Data pubblicazione 16/02/2022 GUASTADISEGNI;
- ricorrente -
contro
VEDANI CARLO ANTONIO, VEDANI MARCO NICOLA, VEDANI NICOLA EDOARDO, VEDANI FRANCESCO, nonchè FIDOR S.P.A. - FIDUCIARIA OREFICI in persona del legale rappresentante pro tempore Carlo Antonio Vedani, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO FERRARI, MARCO TORSELLO ed ALBERTO MANFROI;
- controricorrenti -
nonchè
contro
MICALIZZI ALBERTO, RB TRADE S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 820/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Andrea D'Onghia, Fabio Guastadisegni e Marco Torsello.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con atto di citazione debitamente notificato i litisconsorti Vedani e la fiduciaria dei medesimi FIDOR s.p.a., premesso di essersi resi sottoscrittori sul finire dell'anno 2008 per un ammontare pari a 25.000.000,00 di euro, a mezzo dell'opera di taluni intermediari, delle quote di un hedge fund ubicato alle isole Cayman e di cui era Ric. 2021 n. 16604 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : M A R U L L I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 9 1 d 1 7 d f a 7 b a 3 b 1 c e c 2 1 a 0 9 0 a 2 0 5 d c - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 16604/2021 Numero sezionale 4/2022 Numero di raccolta generale 5132/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 administrator, con funzioni anche di controllo e di certificazione, estrisecantesi segnatamente nella predisposizione dell'AUM Asset Under Management e del NAV Net Asset Value, la Bank of New York Mellon Fund Services DAC, società di diritto irlandese, e che a seguito dell'allarme creato dal caso Madoff avevano invano cercato di esercitare il diritto di riscatto reclamando il rimborso delle somme sottoscritte, convenivano in giudizio avanti al Tribunale d Milano, tra gli altri, anche la prefata BNY onde sentirne pronunciare la solidale condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della citata operazione.
1.2. Il Tribunale adito, come riporta la sentenza d'appello, con sentenza 2027 del 28.2.2019 dichiarava sulla domanda proposta nei confronti di BNY il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese in applicazione del criterio generale di determinazione della giurisdizione indicato dall'art. 4, comma 1, Reg. UE 12 dicembre 2012 n. 1215, con ciò escludendo sia le ragioni per dare applicazione all'art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 - che consente di adire in caso di responsabilità da fatto illecito anche il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire – poiché la nozione di evento dannoso non sarebbe atta a ricomprendere gli effetti pregiudizievoli indiretti di un danno diretto verificatosi nel territorio di un altro paese, quale doveva intendersi la privazione patrimoniale sofferta dai Vedani;
sia le ragioni per dare applicazione all'art. 8, n. 1, Reg. 1215/2012 – che consente in caso di pluralità di convenuti il radicamento della lite avanti al giudice del luogo di domicilio di uno di essi se tra le cause relative a ciascuno sussista un collegamento così stretto da giustificarne la trattazione unitaria al fine di evitare contrasti tra giudicati – difettando nella specie tale condizione, posto che la pretesa responsabilità di BNY si radicherebbe sulla violazione di obblighi di controllo e certificazione Ric. 2021 n. 16604 sez. SU - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : M A R U L L I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 9 1 d 1 7 d f a 7 b a 3 b 1 c e c 2 1 a 0 9 0 a 2 0 5 d c - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 16604/2021 Numero sezionale 4/2022 Numero di raccolta generale 5132/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 gravanti solo sulla medesima e la sua posizione sarebbe perciò indipendente da quella degli altri convenuti.
1.3. Ribaltando questo responso la Corte d'Appello con la sentenza epigrafata si è detta invece dell'avviso che anche riguardo alla posizione della BNY debba essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ed, accolto perciò l'appello dei Vedani e della Fidor, ha riformato l'impugnata decisione di primo grado e rimesso le parti avanti al giudice della stessa ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. Onde motivare il proprio deliberato il giudice distrettuale ha rimarcato che la condotta contestata a BNY, fondandosi sull'assunta infedeltà dei dati esternati nel NAV «è suscettibile di fondare una responsabilità c.d. "da prospetto"», in ragione del che, stante la natura extracontrattuale di questa, la specie in discorso si prestava ad essere definita in applicazione dell'art. 7, n. 2.,Reg 1215/2012, con la conseguenza che il luogo in cui si è prodotto l'evento dannoso, come pure riconosciuto da questa Corte, doveva identificarsi con quello «in cui è stata posta in essere la condotta (asseritamente) decettiva finalizzata ad indurre i potenziali investitori ad assumere determinazioni economicamente pregiudizievoli». Non potendo dirsi a ciò estranea l'attività ascritta alla BNY, «le cui attività di calcolo e certificazione ... costituiscono condotte "diacronicamente preparatorie" rispetto all'evento di danno lamentato», la giurisdizione del giudice italiano doveva essere affermata anche nei confronti di questa, «essendo l'attività di negoziazione delle quote del Fondo avvenuta in Italia», tanto più che alla stregua della giurisprudenza eurounitaria la «nozione di "luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso" può
VITTORIO VENETO
54, presso lo studio dell'avvocato ANDREA D'ONGHIA, che la F i r m a t o D a : M A R U L L I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 9 1 d 1 7 d f a 7 b a 3 b 1 c e c 2 1 a 0 9 0 a 2 0 5 d c - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 16604/2021 Numero sezionale 4/2022 Numero di raccolta generale 5132/2022 rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FABIO
Data pubblicazione 16/02/2022 GUASTADISEGNI;
- ricorrente -
contro
VEDANI CARLO ANTONIO, VEDANI MARCO NICOLA, VEDANI NICOLA EDOARDO, VEDANI FRANCESCO, nonchè FIDOR S.P.A. - FIDUCIARIA OREFICI in persona del legale rappresentante pro tempore Carlo Antonio Vedani, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO FERRARI, MARCO TORSELLO ed ALBERTO MANFROI;
- controricorrenti -
nonchè
contro
MICALIZZI ALBERTO, RB TRADE S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 820/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Andrea D'Onghia, Fabio Guastadisegni e Marco Torsello.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con atto di citazione debitamente notificato i litisconsorti Vedani e la fiduciaria dei medesimi FIDOR s.p.a., premesso di essersi resi sottoscrittori sul finire dell'anno 2008 per un ammontare pari a 25.000.000,00 di euro, a mezzo dell'opera di taluni intermediari, delle quote di un hedge fund ubicato alle isole Cayman e di cui era Ric. 2021 n. 16604 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : M A R U L L I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 9 1 d 1 7 d f a 7 b a 3 b 1 c e c 2 1 a 0 9 0 a 2 0 5 d c - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 16604/2021 Numero sezionale 4/2022 Numero di raccolta generale 5132/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 administrator, con funzioni anche di controllo e di certificazione, estrisecantesi segnatamente nella predisposizione dell'AUM Asset Under Management e del NAV Net Asset Value, la Bank of New York Mellon Fund Services DAC, società di diritto irlandese, e che a seguito dell'allarme creato dal caso Madoff avevano invano cercato di esercitare il diritto di riscatto reclamando il rimborso delle somme sottoscritte, convenivano in giudizio avanti al Tribunale d Milano, tra gli altri, anche la prefata BNY onde sentirne pronunciare la solidale condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della citata operazione.
1.2. Il Tribunale adito, come riporta la sentenza d'appello, con sentenza 2027 del 28.2.2019 dichiarava sulla domanda proposta nei confronti di BNY il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese in applicazione del criterio generale di determinazione della giurisdizione indicato dall'art. 4, comma 1, Reg. UE 12 dicembre 2012 n. 1215, con ciò escludendo sia le ragioni per dare applicazione all'art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 - che consente di adire in caso di responsabilità da fatto illecito anche il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire – poiché la nozione di evento dannoso non sarebbe atta a ricomprendere gli effetti pregiudizievoli indiretti di un danno diretto verificatosi nel territorio di un altro paese, quale doveva intendersi la privazione patrimoniale sofferta dai Vedani;
sia le ragioni per dare applicazione all'art. 8, n. 1, Reg. 1215/2012 – che consente in caso di pluralità di convenuti il radicamento della lite avanti al giudice del luogo di domicilio di uno di essi se tra le cause relative a ciascuno sussista un collegamento così stretto da giustificarne la trattazione unitaria al fine di evitare contrasti tra giudicati – difettando nella specie tale condizione, posto che la pretesa responsabilità di BNY si radicherebbe sulla violazione di obblighi di controllo e certificazione Ric. 2021 n. 16604 sez. SU - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : M A R U L L I M A R C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 9 1 d 1 7 d f a 7 b a 3 b 1 c e c 2 1 a 0 9 0 a 2 0 5 d c - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 16604/2021 Numero sezionale 4/2022 Numero di raccolta generale 5132/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 gravanti solo sulla medesima e la sua posizione sarebbe perciò indipendente da quella degli altri convenuti.
1.3. Ribaltando questo responso la Corte d'Appello con la sentenza epigrafata si è detta invece dell'avviso che anche riguardo alla posizione della BNY debba essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ed, accolto perciò l'appello dei Vedani e della Fidor, ha riformato l'impugnata decisione di primo grado e rimesso le parti avanti al giudice della stessa ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. Onde motivare il proprio deliberato il giudice distrettuale ha rimarcato che la condotta contestata a BNY, fondandosi sull'assunta infedeltà dei dati esternati nel NAV «è suscettibile di fondare una responsabilità c.d. "da prospetto"», in ragione del che, stante la natura extracontrattuale di questa, la specie in discorso si prestava ad essere definita in applicazione dell'art. 7, n. 2.,Reg 1215/2012, con la conseguenza che il luogo in cui si è prodotto l'evento dannoso, come pure riconosciuto da questa Corte, doveva identificarsi con quello «in cui è stata posta in essere la condotta (asseritamente) decettiva finalizzata ad indurre i potenziali investitori ad assumere determinazioni economicamente pregiudizievoli». Non potendo dirsi a ciò estranea l'attività ascritta alla BNY, «le cui attività di calcolo e certificazione ... costituiscono condotte "diacronicamente preparatorie" rispetto all'evento di danno lamentato», la giurisdizione del giudice italiano doveva essere affermata anche nei confronti di questa, «essendo l'attività di negoziazione delle quote del Fondo avvenuta in Italia», tanto più che alla stregua della giurisprudenza eurounitaria la «nozione di "luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso" può
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