Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2020, n. 21131

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2020, n. 21131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21131
Data del deposito : 2 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

pubblico ministero, né giustifica l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art 331 c.p.c. Siffatto ordine in cassazione è necessario solamente «nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c.» (Cass., S.U., n. 3556/2017). In rapporto a quanto sopra chiarito in merito alla disciplina applicabile ratione temporis, è ovvio che tale esigenza non ricorre nel caso in esame.

2. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla questione essenziale sottoposta al vaglio della Corte d'appello di Firenze: a) l'appartenenza del M all'Albo Unico dei promotori finanziari;
b) l'esercizio da parte del medesimo dell'attività di promotore finanziario per conto di MPS;
c) l'essere la signora T entrata in contatto con il M quale cliente di quest'ultima banca. Il secondo motivo propone la medesima censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., imputando alla corte fiorentina l'omesso esame delle predette circostanze di fatto. Il terzo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 108 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e dell'art. 31 del d. lgs. 58 del 1998 (TUF). Gli artt. 107 e 108 del regolamento Consob, in connessione con gli artt. 30 e ss. del TUF, impongono al consulente finanziario di rispettare gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti con i quali egli venga in contatto nel corso della sua attività professionale, qualunque sia la veste in cui si trovi ad operare.Il consulente finanziario è tenuto al rispetto delle regole di comportamento in questione sia nei confronti del cliente dell'intermediario, sia nei confronti del potenziale cliente, a prescindere dal fatto che il consulente (nell'attività svolta per conto dell'intermediario e nella relazione con quel cliente) agisca secondo le forme tecniche dell'offerta in sede o fuori sede. Nel caso di specie, quindi, il M era tenuto a rispettare le norme oggetto di contestazione, in ragione della sua appartenenza all'albo dei consulenti finanziari, nel quale figurava come soggetto operante per conto di MPS;
e ciò anche in considerazione della circostanza che la T, essendo già sua cliente come private banker, ben poteva essere considerata potenziale cliente nella sua veste di consulente finanziario operante fuori sede. Si sottolinea che l'attività di consulente finanziario non è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi