Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2013, n. 27846
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A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P M (PSC MSM 57R05 G148C), elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 1, presso lo studio dell'Avvocato V D, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avvocato A S, per procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
- ricorrente -
contro
B I s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
per la cassazione della sentenza n. 174 del 2011 del Tribunale di Orvieto, depositata in data 14 settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. S P;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO P P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 15 dicembre 2009, Massimo P citava dinnanzi al Tribunale di Orvieto Banca Intesa san Paolo s.p.a. chiedendo, come titolare del contratto di deposito titoli sul quale era stato effettuato in data 26 febbraio 1999 l'acquisto di obbligazioni argentine 15% con scadenza 26 febbraio 2008, dell'importo nominale di Euro 31.000,00, in via principale, la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto o, in via subordinata, l'annullamento degli ordini di borsa e l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di responsabilità extracontrattuale, precontrattuale o contrattuale in capo alla Banca convenuta, con conseguente condanna d quest'ultima alla restituzione integrale degli importi investiti, oltre interessi e rivalutazione.
1.1. L'attore esponeva che aveva in essere con la Banca convenuta un contratto di deposito titoli;
che sullo stesso aveva acquistato obbligazioni argentine per un valore nominale di Euro 31.000,00;
che aveva richiesto copia dell'ordine sottoscritto;
che dalla documentazione fornita dalla Banca risultava solo la data dell'operazione;
che in data 26 aprile 2005 aveva reiterato la richiesta di consegna della documentazione, non evasa dalla Banca;
che aveva quindi chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti richiesti;
che da tali documenti non emergeva l'avvenuta consegna dei documenti relativi al rischio;
che l'ordine del 26 febbraio 1999 era risultato riempito in un momento successivo e meccanicamente;
che la Banca lo aveva indotto ad acquistare titoli di prossima svalutazione, essendo a conoscenza delle condizioni dell'economia argentina sin dal 2 ottobre 1997;
che l'andamento era stato negativo sino al 2001, anno del default;
che il contratto base e l'ordine di acquisto erano nulli per violazione di norme imperative;
che in particolare il contratto quadro mancava degli elementi essenziali previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998;
che la Banca non lo aveva informato adeguatamente circa la natura e rischi dell'ordine di acquisto dei titoli;
che, sulla base di tutti tali presupposti, nonché sulla base della evidenziazione di ulteriori profili di responsabilità della Banca, aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo, la restituzione dei capitali investiti, oltre accessori;
che il Tribunale di Orvieto aveva accolto il ricorso, ingiungendo alla Banca il pagamento delle somme richieste;
che la Banca, con atto di citazione in opposizione, aveva richiesto la revoca del decreto ingiuntivo;
che il Tribunale di Orvieto, con sentenza n. 73 del 2007, aveva rigettato la domanda di nullità e le altre domande proposte da esso attore, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte;
che avverso questa sentenza egli aveva proposto appello;
che per tutte le ipotesi di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale si era resa necessaria la instaurazione di un altro giudizio, nel quale egli aveva contestato alla Banca Commerciale Italiana (ora Intesa san Paolo s.p.a.) la violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria, e segnatamente del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998.
1.2. In tale giudizio si costituiva Intesa San Paolo eccependo in via preliminare la inammissibilità e infondatezza delle domande rilevando che l'attore aveva già ottenuto, sulla base della medesima causa petendi e del medesimo petitum, decreto ingiuntivo dal Tribunale di Orvieto, revocato in sede di opposizione, rispetto al quale era tuttavia pendente giudizio di appello proposto dal P, identico per soggetti, per petitum e per causa petendi, a quello successivamente introdotto.
2. Il Tribunale di Orvieto, rilevato che con sentenza non definitiva n. 259 del 2010, la Corte d'appello di Perugia aveva ritenuto ammissibili le nuove domande proposte dal P con la comparsa con cui si era costituito nel primo grado del giudizio di opposizione - e ciò in quanto quelle domande erano conseguenza delle difese e della domanda di accertamento negativo di responsabilità svolte dalla Banca - e certamente fondato l'appello del P quanto alla ammissibilità delle domande riconvenzionali subordinate, ha dichiarato, con sentenza n. 174 del 2011, depositata il 14 settembre 2011, "inammissibile" la domanda, sul rilievo della pendenza del giudizio di appello, avente il medesimo oggetto.
3. Avverso tale sentenza il P ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di quattro motivi.
3.1. Il ricorrente, dopo aver ricordato che la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 450 del 2011, decidendo in via definitiva sulla opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto abbandonata la domanda di nullità sul rilievo che la stessa non sarebbe stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e respinto le domande di risoluzione e di annullamento del contratto quadro e del contratto di acquisto delle obbligazioni argentine, con un primo motivo denuncia violazione del giudicato interno sul rilievo che la statuizione contenuta nella sentenza n. 73 del 2007 del Tribunale di Orvieto, con la quale era stata dichiarata la inammissibilità delle domande riconvenzionali che egli aveva proposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva formato oggetto di impugnazione, avendo egli provveduto a proporre la domanda di risoluzione e di annullamento con l'atto di citazione introduttivo della causa nel corso della quale era stata dichiarata la litispendenza. La detta statuizione, peraltro non aveva formato oggetto di impugnazione neanche da parte della Banca, la quale aveva così consentito che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale divenisse definitiva, acquisendo efficacia di giudicato.
La dichiarazione di litispendenza e di inammissibilità della domanda adotta dal Tribunale di Orvieto con la sentenza oggetto di regolamento si fondava, quindi, unicamente sulla sentenza non definitiva della Corte d'appello, la quale, peraltro, aveva giudicato extra petitum.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la omessa specificazione dei presupposti della litispendenza o della continenza e l'omessa indicazione delle questioni già devolute all'altro giudice.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che non sarebbe ammissibile la dichiarazione di litispendenza tra due controversie che, come nel caso di specie, siano pendenti in gradi diversi.
3.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e del "principio dei tre gradi di giudizio". Dopo aver ripercorso la vicenda processuale, il ricorrente rileva che la sua domanda di nullità, respinta dal Tribunale di Orvieto con la sentenza del 2007, non è neanche stata esaminata in grado di appello, mentre le domande di risoluzione e di annullamento non sono state esaminate in primo grado dalle due sentenze intervenute e sono state esaminate e respinte in appello con motivazione solo apparente. Ritiene quindi che il Tribunale di Orvieto, con la sentenza dichiarativa della litispendenza, sia venuto meno ai suoi doveri decisori e motivazionali, finendo per ignorare il giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 73 del 2007 e per appiattirsi sulle sentenze della Corte d'appello.
4. L'intimata Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. non ha resistito.
5. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, richiamando l'orientamento giurisprudenziale sull'inammissibilità della declaratoria di litispendenza in relazione a cause pendenti in gradi diversi.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 14678 del 2012, la Prima Sezione di questa Corte ha pregiudizialmente valutato l'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, evidenziando come, sebbene nel dispositivo della sentenza impugnata non si parli di litispendenza, doveva ritenersi che proprio questo fosse il senso della statuizione del Tribunale;
ha poi considerato come la domanda di risoluzione contrattuale possa intendersi contemporaneamente pendente pure davanti alla Corte d'appello di Perugia, nonostante il Tribunale di Orvieto ne avesse dichiarato, a conclusione del primo grado del relativo giudizio, l'inammissibilità, poiché comunque della persistenza e della sorte di tale domanda dovrà decidersi nel giudizio pendente davanti alla Corte umbra.
L'ordinanza interlocutoria ha quindi invocato l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte sulla questione se sia configurabile e possa perciò essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 1, tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi