Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17593

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L'art. 1 - bis del D.L. 28 maggio 1981 n. 244, convertito in Legge n. 390 del 1981, nel testo sostituito quanto al secondo comma dall'art. 8 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, là dove prevede che ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche beneficiarie delle relative prestazioni, una somma pari alla differenza tra quella corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale ed il salario o lo stipendio che sarebbe stato percepito in costanza di rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni, dev'essere interpretato nel senso che il riferimento è da intendersi alla retribuzione di detti lavoratori al netto delle ritenute previdenziali, dovendosi escludere - anche alla luce di quanto poi espressamente disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997, che ha esplicitato il principio in tal senso già desumibile in precedenza - che il legislatore avesse voluto monetizzare gli oneri previdenziali quale ulteriore trattamento di favore per detti lavoratori.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17593
Data del deposito : 1 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F M, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELL'

OCEANO ATLANTICO

25, presso lo studio dell'avvocato M L, difeso dall'avvocato D R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 64/02 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 22/03/02 - R.G.N. 171/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/04 dal Consigliere Dott. G A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso depositato in data 26.7.2000 F M adiva il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, ed esponeva di essere un ex lavoratore della SAM, fruitore del trattamento previdenziale di Cassa Integrazione Straordinaria, utilizzato in lavori socialmente utili, con inquadramento economico e normativo nella 6^ qualifica funzionale dal 3.1.1996 al 30.9.1997, presso l'Assessorato del lavoro della Regione Molise, in virtù di progetto, n. 5112/94, predisposto dallo stesso Ente territoriale ed approvato dalla Giunta regionale. Il ricorrente lamentava che la Regione Molise aveva omesso di pagare il rateo di retribuzione relativo alla tredicesima mensilità e che, successivamente riconosciuto il suo diritto, aveva errato nel calcolo dell'integrazione spettante avendo l'ente prima decurtato i contributi previdenziali sull'importo comprensivo del trattamento c.i.g. e poi sottratto nuovamente dall'importo risultante le ritenute previdenziali. Il ricorrente deduceva, allora, l'erroneità del calcolo perché, non prevedendo la normativa vigente nulla quanto alle ritenute previdenziali e non conseguendo all'attività di I.s.u. l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione doveva essere quantificata nella differenza tra la retribuzione lorda spettante in costanza di rapporto di lavoro ed il trattamento c.i.g. lordo. Il ricorrente deduceva, infine, che nella fattispecie non era applicabile il d.lgs. 468/97 che prevede il calcolo al netto, essendo il progetto di I.s.u. precedente all'entrata in vigore del decreto. Tanto premesso chiedeva condannarsi la Regione Molise al pagamento delle relativa differenze retributive.
La Regione Molise si costituiva in giudizio contestando la domanda proposta nei suoi confronti e chiedendone l'integrale rigetto perché infondata in fatto e in diritto. In via preliminare la Regione Molise eccepiva il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario trattandosi di controversia di pubblico impiego relativa a questioni maturate prima del 1.7.98, l'incompetenza del giudice del lavoro non potendosi configurare l'attività prestata dai lavoratori socialmente utili quale attività di lavoro subordinato;
l'inutilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento che aveva quantificato l'integrazione ed infine il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata attuato il progetto di lavori socialmente utili dall'Ersam. Nel merito la parte resistente deduceva di aver regolarmente corrisposto la tredicesima mensilità e di aver effettuato correttamente il calcolo al netto delle ritenute previdenziali, dovendosi applicare l'art. 8 della legge 41/86 che faceva espresso divieto di corrispondere ai lavoratori socialmente utili una somma che, addizionata al trattamento c.i.g. in godimento, fosse superiore a quella percepita dal dipendente pubblico di pari mansioni.
Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, definendo la controversia con la sentenza n. 171 del 2001 rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.


2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello, con ricorso depositato in data 30.6.2001, F M.
La regione Molise si è costituita contestando l'impugnazione proposta nei suoi confronti, chiedendone l'integrale rigetto e spiegando appello incidentale per l'accoglimento delle eccezioni preliminari respinte dal giudice di primo grado.
Con sentenza del 20-22 marzo 2002 l'adita Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione confermando la pronuncia di primo grado e compensando tra le parti le spese di giudizio.


3. Avverso questa decisione il F propone ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso la regione Molise.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997. Erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto applicabile retroattivamente tale disposizione ad un progetto per lavori socialmente utili approvato con delibera n. 5112 del 1994 della regione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'art. 1 bis d.l. n. 244 del 1981, conv. in l. n. 390 del 1981, nella parte in cui erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto che la corresponsione dell'integrazione al lavoratore socialmente utile dovesse esser fatta al netto delle ritenute previdenziali. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 31 del 1995 (e precedenti dd.ll., tutti non convertiti). Le disposizioni poste da tali decreti legge - secondo il ricorrente - non potevano trovare applicazione a causa della loro mancata conversione in legge.

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