Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2015, n. 15151
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La controversia proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (secondo la formulazione, "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, attesa l'insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l'integrale restituzione delle spese indicate, nonché l'autoritativa determinazione del "quantum" del contributo gravante sullo Stato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ODDO Massimo - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22428-2013 proposto da:
COMUNE DI PISA, in persona del dirigente della Direzione finanze e tributi pro-tempore in qualità di rappresentante dell'Ente, elettivamente domiciliato in ROMA, via Celimontana 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso dagli avvocati LAZZERI GLORIA, CAPONI SUSANNA e GIGLIOTTI GIUSEPPINA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 967/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
udito l'Avvocato BENITO PANARITI per delega degli Avvocati GIUSEPPINA GIGLIOTTI e GLORIA LAZZERI e l'Avvocato DIANA RANUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23 dicembre 2002, il Comune di Pisa convenne, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna alla corresponsione della somma di Euro 2.241.707,88, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso, ai sensi della L. n. 392 del 1941, art. 2 delle spese sostenute dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2001, in forza della previsione di cui all'art. 1 della legge medesima, per la gestione degli uffici giudiziari.
Il Tribunale declinò la giurisdizione, evocando la giurisdizione