Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2024, n. 9949
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In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l'atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14806/2023 Numero sezionale 564/2023 Numero di raccolta generale 9949/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Disciplinare PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto avvocati GIACOMO TRAVAGLINO Presidente di Sezione Ud.12/12/2023 MARIA ACIERNO Presidente Sezione PU ORONZO DE MASI Consigliere ALBERTO GTI Consigliere LINA RUBINO Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere FRANCESCO TUSI Consigliere GEPPE TEDESCO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14806/2023 R.G. proposto da: FAVATA GEPPE rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TERMINI IMERESE -intimati- avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 137/2023 depositata il 10/07/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere GEPPE TEDESCO;
udito il Pubblico Ministero R F G, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato G F. Numero registro generale 14806/2023 Numero sezionale 564/2023 Numero di raccolta generale 9949/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 13 febbraio 2019, emessa a definizione del procedimento di ricusazione promosso dall'avv. G F nei confronti del giudice assegnatario della causa n. 12722/2016 e del c.t.u. da questi nominato, il Tribunale di Palermo disponeva la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini lmerese "in ordine alle espressioni sconvenienti, offensive e, in alcune frasi, contenenti anche ipotesi di minaccia" utilizzate dall'avv. Favata nel ricorso per ricusazione. Il Consiglio dell'Ordine trasmetteva la segnalazione al Consiglio di Disciplina di Palermo il quale, ascoltato l'avv. Favata, formulava il seguente capo d'incolpazione: “Violazione degli artt. 9 comma 1, 52 comma 1, 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense perché, in seno agli scritti difensivi, ha usato le seguenti espressioni offensive nei confronti del Magistrato, Dott. A I, del quale ne richiedeva la ricusazione, oltre che nei confronti del Ctu all'uopo nominato, lng. Lo Preiati, del tipo 'demente e diversamente abile', 'i suoi collaboratori sono amici', 'toglietelo davanti al sottoscritto viceversa lo faccio ricoverare in una clinica di demenza senile', 'toglietemelo davanti ai piedi l'lng. Lo Preiato, meccanico onde evitare di consumarsi'. Fatti commessi in Palermo dal 20.07.2018". Il Consiglio di Disciplina riteneva provati i fatti addebitati all'incolpato, essendo risultato che egli aveva attribuito al giudice ed al consulente d'ufficio "fatti ascrivibili a diverse figure delittuose (truffa e reati di falso)" ed aveva loro rivolto, per iscritto, le espressioni assai gravi riportate nel capo d'incolpazione, rafforzandole in istruttoria con le seguenti, fra le altre, ulteriori frasi: "la truffa dei due magistrati con la corruzione in atti giudiziari è palese" e, con riferimento al c.t.u., "con intelligenza non comune ma quella di un povero cristo rudere". 2 di 11 Numero registro generale 14806/2023 Numero sezionale 564/2023 Numero di raccolta generale 9949/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 In forza di quanto sopra, all'esito del dibattimento il Consiglio di Disciplina, con decisione del 16 settembre-22 dicembre 2022, irrogava all'incolpato la sanzione della radiazione, anche tenuto conto della "assenza di alcun cenno di resipiscenza da parte dell'incolpato" e dei "precedenti specifici (sei sospensioni, di cui due per tre anni, ... irrogate ... tra il 2017 e il 2022 per violazioni al codice deontologico forense per scritti ed affermazioni sconvenienti ed offensivi nei confronti dì magistrati, avvocati, professori universitari ... )". Avverso tale decisione l'incolpato proponeva il 3 gennaio 2023, in proprio, impugnazione al Consiglio Nazionale Forense, presentando nella stessa data una integrazione del ricorso. In data 12 maggio 2023 l'incolpato depositava un nuovo e diverso ricorso avverso la decisione del Consiglio di Disciplina, sulla base di quattro motivi d'impugnazione, con i quali lamentava la violazione del contraddittorio, incorsa nel procedimento dinanzi al Consiglio di disciplina (primo motivo), eccesso di potere sotto più profili (secondo motivo), l'intervenuta prescrizione quinquennale, dovendosi fare decorrere il termine non dalla data del fatto (20 luglio 2018), bensì dalla data di iscrizione a ruolo (18 luglio 2016) della causa nella quale, due anni dopo, l'incolpato ha utilizzato le espressioni di cui al capo d'incolpazione (terzo motivo), infine il travisamento dei fatti, giacché le espressioni utilizzate non potevano intendersi come sconvenienti od offensive, in quanto il C.t.u. ed un suo collaboratore non avevano presentato denuncia per diffamazione. Infine, sempre in data 12 maggio 2023 l'incolpato depositava istanza di rinvio dell'udienza del 18 maggio 2023 per legittimo impedimento, allegando certificato medico datato 11 maggio 2023 con il quale si attestava che egli "è affetto da ischemia cerebrale con neuropatia diabetica - diabete mellito e vasculopatia con turbe 3 di 11 Numero registro generale 14806/2023 Numero sezionale 564/2023 Numero di raccolta generale 9949/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 deambulatorie. Presenta deficit deambulatorio. Si sconsiglia viaggi a lunga percorrenza, poiché abbisogna di appoggio con bastone". Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha osservato «in merito alla istanza di rinvio depositata dall'incolpato e rigettata dal Collegio, che la certificazione medica prodotta non attesta una "assoluta impossibilità a comparire", come prevista dall'art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 della legge n. 247/2012, dall'art. 21 co. 2 lett. c) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 e dall'art. 420-ter c.p.p. applicabile al procedimento disciplinare». Nel merito ha osservava che «Il ricorso originario (del 3 gennaio 2023) consiste di poche e confuse righe,